Art. 4.

                            Composizione

  1. La Commissione e' composta da:
    a) un  vicepresidente,  nominato  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta del presidente nella persona di
un  magistrato  avente  esperienza  nel settore minorile ovvero di un
dirigente  di  prima  fascia dell'amministrazione dello Stato o delle
amministrazioni  regionali avente analoga specifica esperienza, con i
compiti di cui al comma 2;
    b) tre   rappresentanti   della   Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  di  cui  uno  designato  dal  Ministro  per  le  riforme e
l'innovazione nella pubblica amministrazione e uno dal Ministro per i
diritti e le pari opportunita';
    c) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
    d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
    e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
    g) un rappresentante del Ministero della salute;
    h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
    i) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
    l) quattro  rappresentanti  della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e
successive modificazioni;
    m) tre  rappresentanti  designati, sulla base di criteri indicati
con  apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delle politiche per la famiglia, da associazioni familiari a
carattere  nazionale,  almeno uno dei quali designato dal Forum delle
associazioni   familiari,   con   eccezione   degli   enti   di   cui
all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
    n) tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Ministro delle politiche per la famiglia, scelti tra persone di
comprovata    esperienza    nella   materia   oggetto   della   legge
sull'adozione.
  2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento  ed  esercita  le  funzioni che il presidente gli delega;
autorizza  l'ingresso  e il soggiorno permanente del minore straniero
adottato  o  affidato a scopo di adozione. Puo' adottare, nei casi di
urgenza  che  non  permettono  la  convocazione  in tempo utile della
Commissione,   i  provvedimenti  di  competenza  della  stessa;  tali
provvedimenti  cessano  di avere efficacia sin dal momento della loro
adozione  se  non  sono  ratificati  dalla  Commissione  nella  prima
riunione utile successiva.
  3.      L'indennita'      gia'     attribuita     al     presidente
dall'articolo 3-quinquies  del  decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e'
attribuita  al vicepresidente in relazione ai compiti a lui spettanti
in   base  al  presente  regolamento.  Agli  altri  componenti  della
Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Per  i  componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto
rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia delle
Amministrazioni dello Stato.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  l'art.  39-ter  della  legge sull'adozione, vedi
          nota all'art. 1.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.8 (Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.».
              - Per  il testo dell'art. 3-quinquies del decreto-legge
          28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, vedi nota a preambolo.