Art. 5. Nomina e durata in carica dei componenti 1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei rispettivi Ministri, per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) ed i); della Conferenza unificata per quanto riguarda il rappresentante di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), e delle associazioni familiari a carattere nazionale per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, lettera m). 2. I rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) sono scelti fra i dirigenti, tratti dai rispettivi ruoli, che per ragione del loro ufficio o servizio hanno acquisito specifica esperienza nel settore dei minori; essi svolgono un ruolo di collegamento e di coordinamento con l'amministrazione di appartenenza, funzionale ad agevolare lo svolgimento dei compiti della Commissione e sono dotati a tale fine dei necessari poteri. 3. Il vicepresidente e i componenti durano in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. La durata in carica del vicepresidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina. L'incarico del vicepresidente cessa con la fine di ogni legislatura ove non confermato dal Governo entro sei mesi dalla data di conseguimento della fiducia. Il vicepresidente e i componenti scaduti restano in carica fino alla conferma o alla nomina del successore, nel rispetto delle norme vigenti. 4. In deroga al comma 3, l'incarico degli esperti di cui al comma 1, lettera n), dell'articolo 4 e' confermato annualmente. 5. I componenti cessano dalla carica: a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al presidente; b) per impossibilita' a svolgere la propria attivita' a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilita' e' accertata e dichiarata dal presidente.