Art. 6. Compiti 1. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento, ed in particolare: a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione; b) propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale; c) redige i criteri per l'autorizzazione all'attivita' degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione; autorizza, sulla base dei criteri di cui sopra, l'attivita' degli enti medesimi; cura la tenuta del relativo albo e lo verifica almeno ogni tre anni; vigila sul loro operato; verifica che gli enti siano accreditati nel paese straniero per il quale e' stata concessa l'autorizzazione; puo' limitare l'attivita' degli enti in relazione a particolari situazioni di carattere internazionale; revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme vigenti; in particolare revoca l'autorizzazione nei casi in cui i risultati conseguiti attestino la scarsa efficacia dell'azione dell'ente. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione, secondo modalita' concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendone il coordinamento, nonche' la fusione al fine di ridurne complessivamente il numero e migliorarne l'efficacia e la qualita'; e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale; f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori; g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione; h) prende atto dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, disposta dal vicepresidente; i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa; l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione; m) esamina segnalazioni, istanze ed esposti relativi ai procedimenti adottivi in corso; n) provvede ad informare la collettivita' in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure, aggiornati periodicamente e distinti in base ai Paesi di provenienza del minore; predispone strumenti idonei a consentire l'accesso dei soggetti privati e pubblici alle informazioni. o) promuove ogni sei mesi una consultazione con le associazioni familiari a carattere nazionale, individuate sulla base dei criteri adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera m); p) dispone, ove necessario, che gli enti svolgano le attivita' e predispongano i documenti indispensabili per le verifiche post-adozione; a tale fine e' prevista anche la collaborazione dei servizi, secondo modalita' definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; q) stabilisce, anche sulla base dell'attivita' istruttoria svolta da un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali costituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita' per coordinare le attivita' di cooperazione nei Paesi stranieri per la protezione e la promozione dei diritti dei minori, nonche' le attivita' di formazione degli operatori e di informazione. 2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e' sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31 della legge sull'adozione. 3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione. 4. Per l'espletamento dei compiti d'istituto la Commissione svolge missioni all'estero e partecipa ad incontri internazionali con le autorita' centrali degli altri Stati, anche in vista della proposizione di accordi bilaterali.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si vedano le note all'art. 4.