Art. 6.

                               Compiti

  1.  La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati
dalla   legge   sull'adozione  e  dal  presente  regolamento,  ed  in
particolare:
    a) collabora   con   le   autorita'   centrali  per  le  adozioni
internazionali  degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni
necessarie,  ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali
in materia di adozione;
    b) propone   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  la
stipulazione   di   accordi   bilaterali   in   materia  di  adozione
internazionale;
    c) redige i criteri per l'autorizzazione all'attivita' degli enti
previsti  dall'articolo 39-ter  della legge sull'adozione; autorizza,
sulla base dei criteri di cui sopra, l'attivita' degli enti medesimi;
cura  la tenuta del relativo albo e lo verifica almeno ogni tre anni;
vigila  sul loro operato; verifica che gli enti siano accreditati nel
paese straniero per il quale e' stata concessa l'autorizzazione; puo'
limitare l'attivita' degli enti in relazione a particolari situazioni
di  carattere  internazionale;  revoca  l'autorizzazione concessa nei
casi  di  gravi  inadempienze, insufficienze o violazione delle norme
vigenti;  in  particolare  revoca  l'autorizzazione nei casi in cui i
risultati   conseguiti  attestino  la  scarsa  efficacia  dell'azione
dell'ente.  Le  medesime  funzioni  sono svolte dalla Commissione con
riferimento   all'attivita'   svolta   dai   servizi  per  l'adozione
internazionale, di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione,
secondo  modalita'  concordate in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e
successive modificazioni;
    d) agisce  al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti
autorizzati  sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze
nei Paesi stranieri, favorendone il coordinamento, nonche' la fusione
al   fine   di  ridurne  complessivamente  il  numero  e  migliorarne
l'efficacia e la qualita';
    e) conserva  tutti  gli  atti  e  le  informazioni  relativi alle
procedure di adozione internazionale;
    f) promuove  la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo
dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
    g) promuove   iniziative  di  formazione  per  quanti  operino  o
intendano operare nel campo dell'adozione;
    h) prende  atto  dell'autorizzazione  all'ingresso e al soggiorno
permanente  del  minore  straniero  adottato  o  affidato  a scopo di
adozione, disposta dal vicepresidente;
    i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della
Convenzione,   come   previsto   dall'articolo 23,   comma 1,   della
Convenzione stessa;
    l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche
con  enti  diversi  da  quelli di cui all'articolo 39-ter della legge
sull'adozione;
    m) esamina   segnalazioni,   istanze   ed   esposti  relativi  ai
procedimenti adottivi in corso;
    n) provvede  ad informare la collettivita' in merito all'istituto
dell'adozione  internazionale, alle relative procedure, agli enti che
curano  la  procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi
possono  operare,  con  indicazione  dei  costi  e  dei tempi medi di
completamento  delle  procedure, aggiornati periodicamente e distinti
in  base  ai  Paesi  di  provenienza del minore; predispone strumenti
idonei  a  consentire  l'accesso dei soggetti privati e pubblici alle
informazioni.
    o) promuove  ogni  sei mesi una consultazione con le associazioni
familiari  a  carattere nazionale, individuate sulla base dei criteri
adottati  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delle  politiche  per  la famiglia, a norma dell'articolo 4, comma 1,
lettera m);
    p) dispone,  ove necessario, che gli enti svolgano le attivita' e
predispongano   i   documenti   indispensabili   per   le   verifiche
post-adozione;  a  tale  fine e' prevista anche la collaborazione dei
servizi,  secondo  modalita' definite in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni;
    q) stabilisce, anche sulla base dell'attivita' istruttoria svolta
da  un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle regioni
e  degli enti locali costituito presso la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e
successive modificazioni, le modalita' per coordinare le attivita' di
cooperazione  nei  Paesi  stranieri per la protezione e la promozione
dei  diritti  dei  minori,  nonche'  le attivita' di formazione degli
operatori e di informazione.
  2.  La  decisione  dell'ente  autorizzato  di  non  concordare  con
l'autorita'  straniera  l'opportunita'  di  procedere all'adozione e'
sottoposta  ad  esame  della  Commissione,  su  istanza  dei  coniugi
interessati;  ove  non confermi il precedente diniego, la Commissione
puo'  procedere  direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli
incombenti di cui all'articolo 31 della legge sull'adozione.
  3.  La  Commissione  attua  incontri periodici con i rappresentanti
degli   enti  autorizzati  al  fine  di  esaminare  le  problematiche
emergenti  e  coordinare la programmazione degli interventi attuativi
dei principi della Convenzione.
  4.  Per l'espletamento dei compiti d'istituto la Commissione svolge
missioni  all'estero  e  partecipa  ad incontri internazionali con le
autorita'   centrali   degli   altri  Stati,  anche  in  vista  della
proposizione di accordi bilaterali.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
          281 del 1997, si vedano le note all'art. 4.