Art. 7. Raccolta dei dati 1. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresi', ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale. 2. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attivita', si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni. 3. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del presente regolamento. I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al completamento delle procedure di adozione e agli adempimenti successivi. 4. L'accesso agli atti e ai documenti e' regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di accesso a dati personali, nonche' le disposizioni che disciplinano specificamente la conoscibilita' di dati, informazioni e notizie in caso di adozioni. 5. La Commissione puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che ad essa pervengono ai sensi della legge sull'adozione e del presente regolamento, nel rispetto delle modalita' previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e in relazione alle finalita' di rilevante interesse pubblico da essa perseguite ai sensi degli articoli 64, 67, 68 e 73 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003; in particolare la Commissione puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi al minore, alla sua famiglia di origine, ai genitori adottivi. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni della legge sull'adozione, dei dati sensibili e giudiziari possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione anche in forma cartacea, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, nonche' comunicazione ad enti autorizzati, ambasciate italiane all'estero e rappresentanze diplomatiche estere in Italia, tribunali per i minorenni, organi di polizia giudiziaria e questure, amministrazioni centrali italiane e straniere, nonche' cittadini italiani e stranieri interessati alle procedure di adozione internazionale, limitatamente per questi ultimi ai dati indispensabili allo svolgimento delle singole procedure di adozione; la diffusione puo' essere effettuata in forma anonima e per finalita' statistiche, di studio, di informazione e ricerca. 6. Ai fini del rilascio e della revoca dell'autorizzazione agli enti, la Commissione effettua il trattamento dei dati giudiziari relativi al rappresentante legale, agli organi direttivi e al personale degli stessi nell'ambito della verifica delle idonee qualita' morali e degli altri requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b). 7. Nelle procedure di adozione e in caso di conseguente conservazione di dati, possono essere trattati solo i dati personali indispensabili, che possono essere utilizzati esclusivamente per finalita' di adozione. 8. Per le operazioni di trattamento di dati, la Commissione puo' avvalersi di sistemi informativi e programmi informatici, configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'. 9. Nell'ambito delle misure di sicurezza da adottarsi in relazione al trattamento di dati sensibili e giudiziari, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la Commissione cura che ciascun accesso a dati personali contenuti negli archivi resti tracciato tramite registrazione. 10. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia): «Art.3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia). - 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. 2. Il Centro ha i seguenti compiti: a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori; d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia; e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva; g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile. 1. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». - Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 64, 67, 68 e 73 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.». «Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.». «Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato. 2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 e' ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili: a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari; b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie; c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale. 3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'art. 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.». «Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di: a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.». «Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. 2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione: a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia; b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive; c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti; d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile; e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale; f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti; g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza delle attivita' indicate nel presente articolo, in conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di controllo conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.». «Art. 73 (Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita' socio-assistenziali, con particolare riferimento a: a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare; b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto; c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie; d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale; e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei; f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi; g) interventi in tema di barriere architettoniche. 2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita': a) di gestione di asili nido; b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico; d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; e) relative alla leva militare; f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'art. 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo; g) degli uffici per le relazioni con il pubblico; h) in materia di protezione civile; i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro; l) dei difensori civici regionali e locali.».