Art. 7.

                          Raccolta dei dati

  1.  La  Commissione  raccoglie,  in  forma  anonima,  per  esigenze
statistiche  o  di  studio,  di informazione e di ricerca, i dati dei
minori  adottati  o  affidati  a  scopo  di adozione di cui autorizza
l'ingresso  ed  ogni  altro dato utile per la conoscenza del fenomeno
delle  adozioni  internazionali.  Raccoglie,  altresi', ogni anno dai
tribunali  per  i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i
dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione
internazionale.
  2.  La  Commissione,  per la pubblicazione in forma anonima di dati
statistici  relativi  alle  adozioni internazionali e di informazioni
sulla   propria   attivita',   si  avvale  del  Centro  nazionale  di
documentazione   e   analisi   per  l'infanzia  costituito  ai  sensi
dell'articolo 3  della  legge  23 dicembre 1997, n. 451, e successive
modificazioni.
  3.  Gli  atti  e  i  documenti  relativi alle procedure di adozione
internazionale   acquisiti   ai   sensi   dell'articolo 6,   comma 1,
lettera e),  sono  conservati nella segreteria di sicurezza istituita
presso  la  segreteria  tecnica  di  cui  all'articolo 9 del presente
regolamento. I dati personali sono conservati per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario al completamento delle procedure di
adozione e agli adempimenti successivi.
  4.  L'accesso agli atti e ai documenti e' regolato dalla disciplina
generale  prevista  dalla  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.  Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n.  196,  e successive modificazioni, in materia di
accesso  a  dati  personali, nonche' le disposizioni che disciplinano
specificamente  la  conoscibilita' di dati, informazioni e notizie in
caso di adozioni.
  5. La Commissione puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili
e   giudiziari   che   ad   essa  pervengono  ai  sensi  della  legge
sull'adozione   e   del  presente  regolamento,  nel  rispetto  delle
modalita'  previste  dagli  articoli 20  e 21 del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n.  196, e successive modificazioni, e in relazione
alle  finalita' di rilevante interesse pubblico da essa perseguite ai
sensi  degli  articoli 64, 67, 68 e 73 del citato decreto legislativo
n.  196  del  2003;  in particolare la Commissione puo' effettuare il
trattamento  dei dati sensibili e giudiziari relativi al minore, alla
sua  famiglia  di origine, ai genitori adottivi. Salve le limitazioni
espressamente  previste dalle disposizioni della legge sull'adozione,
dei  dati  sensibili  e  giudiziari  possono  essere  effettuate,  in
relazione   alle   competenze  istituzionali  della  Commissione,  le
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione   anche   in   forma  cartacea,  selezione,  estrazione,
raffronto,   utilizzo,   interconnessione,   blocco,   comunicazione,
cancellazione   e   distruzione,   nonche'   comunicazione   ad  enti
autorizzati,   ambasciate   italiane   all'estero   e  rappresentanze
diplomatiche  estere  in Italia, tribunali per i minorenni, organi di
polizia  giudiziaria  e questure, amministrazioni centrali italiane e
straniere,  nonche'  cittadini  italiani e stranieri interessati alle
procedure di adozione internazionale, limitatamente per questi ultimi
ai  dati  indispensabili  allo svolgimento delle singole procedure di
adozione; la diffusione puo' essere effettuata in forma anonima e per
finalita' statistiche, di studio, di informazione e ricerca.
  6.  Ai  fini  del  rilascio e della revoca dell'autorizzazione agli
enti,  la  Commissione  effettua  il  trattamento dei dati giudiziari
relativi  al  rappresentante  legale,  agli  organi  direttivi  e  al
personale  degli  stessi  nell'ambito  della  verifica  delle  idonee
qualita'   morali   e  degli  altri  requisiti  richiesti,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
  7.   Nelle   procedure   di  adozione  e  in  caso  di  conseguente
conservazione  di dati, possono essere trattati solo i dati personali
indispensabili,  che  possono  essere  utilizzati  esclusivamente per
finalita' di adozione.
  8.  Per  le  operazioni di trattamento di dati, la Commissione puo'
avvalersi di sistemi informativi e programmi informatici, configurati
riducendo  al  minimo  l'utilizzazione  di  dati  personali e di dati
identificativi,  in  modo  da  escluderne  il  trattamento  quando le
finalita'  perseguite  nei  singoli  casi  possono  essere realizzate
mediante,  rispettivamente,  dati  anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
  9.  Nell'ambito delle misure di sicurezza da adottarsi in relazione
al  trattamento  di dati sensibili e giudiziari, ai sensi del decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, e successive modificazioni, la
Commissione cura che ciascun accesso a dati personali contenuti negli
archivi resti tracciato tramite registrazione.
  10. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312.
 
          Note all'art. 7:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  della  legge
          23 dicembre  1997,  n.  451  (Istituzione della Commissione
          parlamentare  per  l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale
          per l'infanzia):
              «Art.3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi
          per  l'infanzia).  - 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si
          avvale  di  un  Centro  nazionale  di  documentazione  e di
          analisi  per  l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni
          del  Centro,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   per   gli   affari  sociali  puo'  stipulare
          convenzioni,  anche  di  durata  pluriennale,  con  enti di
          ricerca   pubblici   o   privati  che  abbiano  particolare
          qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
              2. Il Centro ha i seguenti compiti:
                a) raccogliere  e rendere pubblici normative statali,
          regionali,  dell'Unione europea ed internazionali; progetti
          di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
          per  genere  e  per  eta', anche in raccordo con l'Istituto
          nazionale     di    statistica    (ISTAT);    pubblicazioni
          scientifiche, anche periodiche;
                b) realizzare,   sulla  base  delle  indicazioni  che
          pervengono  dalle  regioni, la mappa annualmente aggiornata
          dei  servizi  pubblici,  privati  e  del  privato  sociale,
          compresi  quelli  assistenziali e sanitari, e delle risorse
          destinate  all'infanzia  a  livello  nazionale, regionale e
          locale;
                c) analizzare   le   condizioni   dell'infanzia,  ivi
          comprese  quelle  relative  ai  soggetti  in eta' evolutiva
          provenienti,  permanentemente o per periodi determinati, da
          altri  Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
          valutazione     dell'attuazione     dell'effettivita'     e
          dell'impatto  della  legislazione,  anche  non direttamente
          destinata ai minori;
                d) predisporre,    sulla    base    delle   direttive
          dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
          rapporto  di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6,
          evidenziando  gli indicatori sociali e le diverse variabili
          che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
                e) formulare   proposte,  anche  su  richiesta  delle
          istituzioni  locali, per la elaborazione di progetti-pilota
          intesi  a  migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
          eta'  evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
          madre nel periodo perinatale;
                f) promuovere  la  conoscenza  degli interventi delle
          amministrazioni   pubbliche,  collaborando  anche  con  gli
          organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
          particolare  con  istituti  e  associazioni operanti per la
          tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
                g) raccogliere    e    pubblicare   regolarmente   il
          bollettino  di  tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
          periodiche, che interessano il mondo minorile.
              1.   Nello   svolgimento  dei  compiti  previsti  dalla
          presente  legge  il  Centro  puo'  intrattenere rapporti di
          scambio,  di  studio  e di ricerca con organismi europei ed
          internazionali  ed  in particolare con il Centro di studi e
          ricerche    per    l'assistenza    all'infanzia    previsto
          dall'Accordo  tra il Governo della Repubblica italiana e il
          Fondo  delle  Nazioni  Unite  per l'infanzia, firmato a New
          York   il  23 settembre  1986,  reso  esecutivo  con  legge
          19 luglio 1988, n. 312.».
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi».
              - Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 64, 67, 68
          e 73 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
              «Art.  20 (Principi  applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
          eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse pubblico
          perseguite.
              2.  Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
              4.  L'identificazione  dei tipi di dati e di operazioni
          di   cui   ai   commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
          periodicamente.».
              «Art.  21 (Principi  applicabili al trattamento di dati
          giudiziari).  -  1.  Il  trattamento  di dati giudiziari da
          parte   di   soggetti   pubblici   e'  consentito  solo  se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di
          rilevante  interesse  pubblico  del  trattamento, i tipi di
          dati trattati e di operazioni eseguibili.
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
              «Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
          straniero).  -  1.  Si  considerano  di rilevante interesse
          pubblico,  ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di
          applicazione  della  disciplina in materia di cittadinanza,
          di  immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e
          del profugo e sullo stato di rifugiato.
              2.  Nell'ambito  delle  finalita'  di cui al comma 1 e'
          ammesso,  in particolare, il trattamento dei dati sensibili
          e giudiziari indispensabili:
                a) al  rilascio  e  al  rinnovo  di  visti, permessi,
          attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
                b) al  riconoscimento  del  diritto  di asilo o dello
          stato  di  rifugiato,  o  all'applicazione della protezione
          temporanea  e  di  altri  istituti  o  misure  di carattere
          umanitario,  ovvero  all'attuazione di obblighi di legge in
          materia di politiche migratorie;
                c) in  relazione agli obblighi dei datori di lavoro e
          dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle
          norme  vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla
          partecipazione   alla   vita  pubblica  e  all'integrazione
          sociale.
              3.  Il  presente articolo non si applica ai trattamenti
          di  dati  sensibili  e  giudiziari effettuati in esecuzione
          degli  accordi  e convenzioni di cui all'art. 154, comma 2,
          lettere a)  e b),  o  comunque  effettuati per finalita' di
          difesa  o  di  sicurezza  dello  Stato  o  di  prevenzione,
          accertamento  o  repressione dei reati, in base ad espressa
          disposizione   di   legge  che  prevede  specificamente  il
          trattamento.».
              «Art.  67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si
          considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
          articoli 20 e 21, le finalita' di:
                a) verifica  della  legittimita', del buon andamento,
          dell'imparzialita'  dell'attivita'  amministrativa, nonche'
          della   rispondenza  di  detta  attivita'  a  requisiti  di
          razionalita',  economicita', efficienza ed efficacia per le
          quali  sono,  comunque,  attribuite  dalla legge a soggetti
          pubblici  funzioni  di controllo, di riscontro ed ispettive
          nei confronti di altri soggetti;
                b) accertamento,    nei    limiti   delle   finalita'
          istituzionali,   con   riferimento   a   dati  sensibili  e
          giudiziari  relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti
          di  controllo  o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65,
          comma 4.».
              «Art.  68 (Benefici economici ed abilitazioni). - 1. Si
          considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
          articoli 20  e  21,  le  finalita'  di  applicazione  della
          disciplina   in   materia   di  concessione,  liquidazione,
          modifica  e  revoca  di  benefici  economici, agevolazioni,
          elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
              2.  Si  intendono ricompresi fra i trattamenti regolati
          dal   presente  articolo  anche  quelli  indispensabili  in
          relazione:
                a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni
          previste dalla normativa antimafia;
                b) alle  elargizioni  di  contributi  previsti  dalla
          normativa  in  materia  di  usura e di vittime di richieste
          estorsive;
                c) alla  corresponsione delle pensioni di guerra o al
          riconoscimento   di  benefici  in  favore  di  perseguitati
          politici  e  di  internati  in campo di sterminio e di loro
          congiunti;
                d) al    riconoscimento    di    benefici    connessi
          all'invalidita' civile;
                e) alla  concessione  di  contributi  in  materia  di
          formazione professionale;
                f) alla  concessione  di  contributi,  finanziamenti,
          elargizioni  ed  altri  benefici  previsti dalla legge, dai
          regolamenti  o dalla normativa comunitaria, anche in favore
          di associazioni, fondazioni ed enti;
                g) al   riconoscimento  di  esoneri,  agevolazioni  o
          riduzioni   tariffarie   o  economiche,  franchigie,  o  al
          rilascio  di  concessioni  anche  radiotelevisive, licenze,
          autorizzazioni,  iscrizioni  ed  altri  titoli  abilitativi
          previsti  dalla  legge, da un regolamento o dalla normativa
          comunitaria.
              3.  Il  trattamento  puo' comprendere la diffusione nei
          soli  casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza
          delle   attivita'   indicate   nel  presente  articolo,  in
          conformita'  alle  leggi, e per finalita' di vigilanza e di
          controllo   conseguenti   alle  attivita'  medesime,  fermo
          restando  il  divieto  di  diffusione  dei  dati  idonei  a
          rivelare lo stato di salute.».
              «Art.  73 (Altre  finalita'  in ambito amministrativo e
          sociale).  -  1.  Si  considerano  di  rilevante  interesse
          pubblico,  ai  sensi  degli  articoli 20  e 21, nell'ambito
          delle  attivita'  che  la  legge  demanda  ad  un  soggetto
          pubblico, le finalita' socio-assistenziali, con particolare
          riferimento a:
                a) interventi   di   sostegno   psico-sociale   e  di
          formazione  in  favore  di  giovani o di altri soggetti che
          versano  in  condizioni  di  disagio  sociale,  economico o
          familiare;
                b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di
          soggetti  bisognosi  o  non autosufficienti o incapaci, ivi
          compresi  i  servizi di assistenza economica o domiciliare,
          di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
                c) assistenza  nei  confronti  di  minori,  anche  in
          relazione a vicende giudiziarie;
                d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di
          adozione anche internazionale;
                e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
                f) iniziative   di   vigilanza   e   di  sostegno  in
          riferimento al soggiorno di nomadi;
                g) interventi in tema di barriere architettoniche.
              2.  Si  considerano,  altresi',  di rilevante interesse
          pubblico,  ai  sensi  degli  articoli 20  e 21, nell'ambito
          delle  attivita'  che  la  legge  demanda  ad  un  soggetto
          pubblico, le finalita':
                a) di gestione di asili nido;
                b) concernenti  la gestione di mense scolastiche o la
          fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
                c) ricreative  o  di promozione della cultura e dello
          sport,  con  particolare  riferimento all'organizzazione di
          soggiorni,  mostre,  conferenze e manifestazioni sportive o
          all'uso   di  beni  immobili  o  all'occupazione  di  suolo
          pubblico;
                d) di    assegnazione    di   alloggi   di   edilizia
          residenziale pubblica;
                e) relative alla leva militare;
                f) di  polizia  amministrativa  anche  locale,  salvo
          quanto  previsto  dall'art. 53, con particolare riferimento
          ai  servizi  di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli
          in  materia  di  ambiente,  tutela  delle risorse idriche e
          difesa del suolo;
                g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
                h) in materia di protezione civile;
                i) di  supporto  al  collocamento e all'avviamento al
          lavoro,  in  particolare  a  cura  di  centri di iniziativa
          locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
                l) dei difensori civici regionali e locali.».