Art. 8. Modalita' di funzionamento 1. La Commissione e' convocata dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori; puo' essere convocata su domanda motivata di un componente che richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. 2. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria la presenza del presidente o del vice presidente, che ne dirige i lavori, e di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto e' sempre palese; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza del vicepresidente. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica, designato dal responsabile della stessa. 4. La Commissione puo' disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.