Art. 8.

                     Modalita' di funzionamento

  1.  La  Commissione  e'  convocata dal presidente che ne stabilisce
l'ordine  del  giorno  e designa i relatori; puo' essere convocata su
domanda  motivata  di  un  componente che richieda l'iscrizione di un
argomento all'ordine del giorno.
  2.  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  della  Commissione e'
necessaria  la  presenza del presidente o del vice presidente, che ne
dirige  i  lavori, e di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono
adottate  a  maggioranza  dei  votanti e il voto e' sempre palese; in
caso  di  parita'  di  voti  prevale  il voto del presidente o in sua
assenza del vicepresidente.
  3.  Le  funzioni  di segretario sono svolte da un funzionario della
segreteria tecnica, designato dal responsabile della stessa.
  4. La Commissione puo' disporre audizioni dei soggetti operanti nel
campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.