Art. 12
                  Compiti dell'Agenzia del demanio

  1.  Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
l'Agenzia  del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed
alla  gestione  delle  risorse economiche oggetto di congelamento. Se
vengono    adottati,    nell'ambito    di   procedimenti   penali   o
amministrativi,  provvedimenti  di  sequestro  o  confisca, aventi ad
oggetto  le  medesime  risorse  economiche,  alla  gestione  provvede
l'autorita'  che  ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva
la  competenza  dell'Agenzia  del  demanio  allorquando  la confisca,
disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi
dell'articolo  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306,
convertito,  con  modificazione,  dalla  legge 7 agosto 1992, n. 356,
diviene  definitiva.  Resta altresi' salva la competenza dell'Agenzia
del  demanio  allorquando,  in  costanza di congelamento, gli atti di
sequestro o confisca sono revocati.
  2.  L'Agenzia  del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di
diritto  risultanti  dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra
informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la
nomina  di  un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle
attivita'  di cui al comma 1. A tale fine puo' compiere, direttamente
ovvero   tramite   l'amministratore,  tutti  gli  atti  di  ordinaria
amministrazione.  Per  gli  atti  di straordinaria amministrazione e'
necessario il parere favorevole del Comitato.
  3.   L'Agenzia  del  demanio  nomina  e  revoca  i  custodi  e  gli
amministratori.   Gli   amministratori   sono  scelti  di  norma  tra
funzionari  di  comprovata capacita' tecnica appartenenti a pubbliche
amministrazioni  nel  rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
53  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e, in caso di
aziende  o  imprese,  anche tra eserciti la professione di avvocato e
dottore  commercialista.  In  ogni  caso  non possono essere nominati
amministratori  di  aziende  o  imprese  sottoposte a congelamento il
coniuge,   i   figli  o  coloro  che  nell'ultimo  quinquennio  hanno
convissuto con i soggetti designati.
  4.  L'amministratore  nell'esercizio  delle sue funzioni riveste la
qualifica   di   pubblico   ufficiale   e  provvede  all'espletamento
dell'incarico  secondo  le  direttive  dell'Agenzia del demanio. Egli
fornisce  i  rendiconti  ed  il  conto  finale della sua attivita' ed
esprime,   se  richiesto,  la  propria  valutazione  in  ordine  alla
possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva.
  5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo
dell'Agenzia del demanio.
  6.   Alla   copertura   dei  rischi  connessi  all'incarico  svolto
dall'amministratore,  dal  custode  e  dal personale dell'Agenzia del
demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.
  7.  Nel  caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio
di  attivita'  di  impresa,  il Comitato esprime parere vincolante in
ordine  alla  prosecuzione  della  relativa  attivita',  autorizzando
l'apertura  di  appositi  conti correnti intestati alla procedura. Il
Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i
quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.
  8.   Le   spese   necessarie   o   utili  per  la  conservazione  e
l'amministrazione  dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o
dall'amministratore  mediante  prelevamento  dalle  somme  riscosse a
qualunque   titolo.   Se   dalla   gestione  dei  beni  sottoposti  a
congelamento  non  e'  ricavabile denaro sufficiente per il pagamento
delle  spese,  alle  stesse  si  provvede mediante prelievo dai fondi
stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di
cui  all'articolo  15,  con  diritto  di  recupero  nei confronti del
titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento,
da  esercitarsi  anche  con le modalita' di cui all'articolo 1, comma
274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  9.   Il  compenso  dell'amministratore  e'  stabilito,  sentito  il
Comitato,   dall'Agenzia   del   demanio,  tenuto  conto  del  valore
commerciale  del  patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle
tariffe  professionali  o locali e degli usi. Il compenso del custode
e'  stabilito,  sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto
conto  dell'opera  prestata,  delle  tariffe professionali o locali e
degli  usi.  Le  somme  per  il  pagamento dei suddetti compensi sono
inserite  nel  conto  della  gestione;  qualora le disponibilita' del
predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette
spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalita' previste al
comma 8, senza diritto a recupero.
  10.  Le  liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della
redazione    del    conto    finale.   In   relazione   alla   durata
dell'amministrazione  o  della  custodia e per gli altri giustificati
motivi,    l'Agenzia    del    demanio    concede,    su    richiesta
dell'amministratore  o del custode e sentito il Comitato, acconti sul
compenso finale.
  11.  L'Agenzia  del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una
relazione   dettagliata  sullo  stato  dei  beni  e  sulle  attivita'
compiute.
  12.  In  caso  di  cancellazione  dalle  liste  o di autorizzazione
all'esenzione  dal  congelamento  di  risorse economiche, il Comitato
chiede  al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza
di  darne  comunicazione  all'avente diritto, con le modalita' di cui
agli  articoli  137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la
medesima  comunicazione,  l'avente  diritto  e'  altresi'  invitato a
prendere  in consegna i beni entro centottanta giorni ed e' informato
di  quanto  disposto dai successivi commi 13 e 14. Il Comitato chiede
inoltre  al  suddetto  Nucleo  speciale  di  informare  l'Agenzia del
demanio,   la   quale   provvede   alla  restituzione  delle  risorse
economiche,  con  l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove
la  medesima  Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili,
mobili  registrati,  societa'  o  imprese,  analoga  comunicazione e'
trasmessa   ai  competenti  uffici  per  l'annotazione  nei  pubblici
registri della cancellazione del congelamento.
  13.  Dopo  che sono cessate le misure di congelamento e finche' non
avviene  la  consegna,  l'Agenzia  del demanio provvede alla gestione
delle risorse economiche:
a) con  le  modalita'  di  cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del
   termine  di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
   12;
b) con  oneri  a  carico  dell'avente  diritto,  successivamente alla
   scadenza  del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di
   cui al comma 12.
  14.  Se  nei  diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al
comma  12  l'avente  diritto  non  si presenta a ricevere la consegna
delle  risorse  economiche  di cui e' stata disposta la restituzione,
l'Agenzia  del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni
mobili  e  mobili  registrati si osservano le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
  15.  I  beni  immobili  e  i  beni  costituiti in azienda ovvero in
societa',   decorso  il  suddetto  termine  di  diciotto  mesi  dalla
comunicazione  di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello
Stato  e  gestiti, prioritariamente per finalita' sociali, secondo le
disposizioni  di  cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
  16.  Il  provvedimento  che  dispone la vendita o l'acquisizione e'
comunicato  all'avente  diritto  ed  e'  trasmesso,  per estratto, ai
competenti  uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri.
Le  somme  ricavate  dalla  vendita  sono depositate dall'Agenzia del
demanio  su  un  conto  corrente  vincolato.  Decorsi  tre mesi dalla
vendita,  se  nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate
dalla vendita sono devolute all'erario.
  17.  Se  le  cose  non  possono  essere custodite senza pericolo di
deterioramento  o  senza  rilevante  dispendio,  previa comunicazione
all'avente  diritto,  l'Agenzia  del demanio provvede alla vendita in
ogni momento.
  18.  Alla  copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.
 
          Note all'art. 12:
              - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          vedi note all'art. 3.
              -  Per  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
          vedi note all'art. 1.
              -  Per  la  legge  31 maggio  1965,  n.  575, vedi note
          all'art. 3.
              -   Il  testo  dell'art.  12-sexies  del  decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306 "Modifiche urgenti al nuovo codice di
          procedura   penale   e   provvedimenti  di  contrasto  alla
          criminalita' mafiosa", convertito, con modificazione, dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, cosi' recita:
              "Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
          Nei  casi  di  condanna  o  di  applicazione  della pena su
          richiesta  a  norma  dell'art.  444 del codice di procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316,  316-bis,  316-ter,  317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
          322-bis,  325,  416,  sesto  comma, 416-bis, 600, 601, 602,
          629,  630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
          al  secondo  comma,  648-bis,  648-ter  del  codice penale,
          nonche'  dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti
          previsti  dagli  articoli 73, esclusa la fattispecie di cui
          al  comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
          la  confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
          cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
          cui,  anche  per  interposta  persona  fisica  o giuridica,
          risulta   essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'  a
          qualsiasi   titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio
          reddito,  dichiarato  ai  fini delle imposte sul reddito, o
          alla  propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
          nel  periodo  precedente  si  applicano  anche  in  caso di
          condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
          dell'art.  444  del  codice di procedura penale, per taluno
          dei  delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo o di
          eversione dell'ordine costituzionale.
              2.  Le  disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
          casi  di condanna o di applicazione della pena su richiesta
          a  norma  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
          un  delitto  commesso avvalendosi delle condizioni previste
          dall'art.  416-bis  del  codice  penale,  ovvero al fine di
          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste dallo
          stesso  articolo,  nonche' a chi e' stato condannato per un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'art.  295, secondo comma, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43.
              2-bis.  In caso di confisca di beni per uno dei delitti
          previsti  dagli  articoli 314,  316, 316-bis, 316-ter, 317,
          318,  319,  319-ter,  320,  322,  322-bis  e 325 del codice
          penale,     si     applicano    le    disposizioni    degli
          articoli 2-novies,   2-decies   e  2-undecies  della  legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
              3.  Fermo  quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n. 309, per la gestione e la destinazione
          dei  beni  confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano,
          in   quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
          decreto-legge  14 giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  1989,  n.  282.  Il
          giudice,  con la sentenza di condanna o con quella prevista
          dall'art.  444,  comma  2,  del codice di procedura penale,
          nomina  un amministratore con il compito di provvedere alla
          custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
          confiscati.
              Non  possono  essere nominate amministratori le persone
          nei  cui  confronti  il provvedimento e' stato disposto, il
          coniuge,  i  parenti,  gli  affini  e  le  persone con essi
          conviventi,  ne'  le  persone  condannate  ad  una pena che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici  o  coloro  cui  sia  stata  irrogata  una misura di
          prevenzione.
              4.   Se,   nel   corso  del  procedimento,  l'autorita'
          giudiziaria,  in  applicazione  dell'art. 321, comma 2, del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle  cose  di  cui  e'  prevista  la confisca a norma dei
          commi 1   e   2,  le  disposizioni  in  materia  di  nomina
          dell'amministratore  di cui al secondo periodo del comma 3,
          si applicano anche al custode delle cose predette.
              4-bis.  Si applicano anche ai casi di confisca previsti
          dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in
          materia  di  gestione e destinazione dei beni sequestrati o
          confiscati  previste  dalla  legge 31 marzo 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni; restano comunque salvi i diritti
          della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al
          risarcimento del danno.
              4-ter.  Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
          di  concerto  con  il Ministro della giustizia, sentiti gli
          altri  Ministri  interessati, stabilisce anche la quota dei
          beni  sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
          da  destinarsi  per  l'attuazione  delle speciali misure di
          protezione  previste  dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,   n.   82,  e  successive  modificazioni,  e  per  le
          elargizioni  previste  dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce  anche che, a favore delle vittime, possa essere
          costituito  un  Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
          la  persona  offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
          parte   le   restituzioni   o  il  risarcimento  dei  danni
          conseguenti al reato.
              4-quater.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio
          parere  sugli  schemi  di regolamento di cui al comma 4-ter
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta, decorsi i quali il
          regolamento puo' comunque essere adottato.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  53  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche":
              "Art.   53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi).  (Art.  58  del  decreto  legislativo n. 29 del
          1993,  come  modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge
          n.  358  del  1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993,
          poi   dall'art.  1  del  decreto-legge  n.  361  del  1995,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995,
          e,  infine,  dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del
          1998,  nonche'  dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387
          del 1998). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici
          la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli
          60  e  seguenti  del  testo unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
          deroga  prevista  dall'art.  23-bis  del  presente decreto,
          nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale,
          dall'art.  6,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
          commi 57  e  seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
          Restano   ferme   altresi'  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 267,  comma 1,  273,  274,  508  nonche'  676  del
          decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, all'art. 9,
          commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
          4,  comma 7,  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
          altra   successiva   modificazione  ed  integrazione  della
          relativa disciplina.
              2.  Le  pubbliche amministrazioni non possono conferire
          ai  dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
          di   ufficio,   che  non  siano  espressamente  previsti  o
          disciplinati  da  legge  o altre fonti normative, o che non
          siano espressamente autorizzati.
              3.   Ai   fini   previsti  dal  comma 2,  con  appositi
          regolamenti,  da  emanarsi  ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi   consentiti   e  quelli  vietati  ai  magistrati
          ordinari,  amministrativi,  contabili  e  militari, nonche'
          agli  avvocati  e  procuratori dello Stato, sentiti, per le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti.
              4.  Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative.
              5.  In  ogni caso, il conferimento operato direttamente
          dall'amministrazione,        nonche'       l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero   da   societa'  o  persone  fisiche,  che  svolgono
          attivita'   d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti  dai
          rispettivi  organi  competenti  secondo criteri oggettivi e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',     tali    da    escludere    casi    di
          incompatibilita',    sia   di   diritto   che   di   fatto,
          nell'interesse    del   buon   andamento   della   pubblica
          amministrazione.
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai   dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
          esclusione  dei  dipendenti  con rapporto di lavoro a tempo
          parziale   con  prestazione  lavorativa  non  superiore  al
          cinquanta  per  cento  di quella a tempo pieno, dei docenti
          universitari  a  tempo  definito e delle altre categorie di
          dipendenti  pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
          speciali  lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
          Gli  incarichi  retribuiti,  di cui ai commi seguenti, sono
          tutti  gli  incarichi,  anche occasionali, non compresi nei
          compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
          qualsiasi  forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i compensi
          derivanti:
                a) dalla    collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili;
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o   inventore   di   opere  dell'ingegno  e  di  invenzioni
          industriali;
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
                d) da  incarichi  per  i quali e' corrisposto solo il
          rimborso delle spese documentate;
                e) da  incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o fuori ruolo;
                f) da   incarichi   conferiti   dalle  organizzazioni
          sindacali  a  dipendenti  presso  le stesse distaccati o in
          aspettativa non retribuita;
                f-bis) da   attivita'   di   formazione   diretta  ai
          dipendenti della pubblica amministrazione.
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti  che  non  siano  stati  conferiti o previamente
          autorizzati   dall'amministrazione   di  appartenenza.  Con
          riferimento  ai  professori universitari a tempo pieno, gli
          statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
          e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
          previsti  dal presente decreto. In caso di inosservanza del
          divieto,  salve  le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
          responsabilita'  disciplinare,  il  compenso  dovuto per le
          prestazioni  eventualmente  svolte  deve  essere versato, a
          cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
          dell'entrata    del    bilancio   dell'amministrazione   di
          appartenenza   del   dipendente  per  essere  destinato  ad
          incremento   del   fondo   di   produttivita'  o  di  fondi
          equivalenti.
              8.  Le  pubbliche amministrazioni non possono conferire
          incarichi  retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
          pubbliche      senza      la      previa     autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve  le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
          incarichi,  senza  la previa autorizzazione, costituisce in
          ogni   caso  infrazione  disciplinare  per  il  funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo  di  diritto.  In  tal  caso  l'importo previsto come
          corrispettivo   dell'incarico,   ove   gravi  su  fondi  in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito    all'amministrazione   di   appartenenza   del
          dipendente  ad  incremento  del fondo di produttivita' o di
          fondi equivalenti.
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono   conferire   incarichi   retribuiti  a  dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          In   caso   di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
          dell'art.  6,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n.  140, e successive modificazioni ed integrazioni.
          All'accertamento  delle  violazioni e all'irrogazione delle
          sanzioni  provvede  il Ministero delle finanze, avvalendosi
          della  Guardia  di  finanza,  secondo le disposizioni della
          legge  24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
          ed  integrazioni.  Le  somme  riscosse  sono acquisite alle
          entrate del Ministero delle finanze.
              10.  L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
          essere  richiesta  all'amministrazione  di appartenenza del
          dipendente  dai  soggetti pubblici o privati, che intendono
          conferire  l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
          dipendente  interessato.  L'amministrazione di appartenenza
          deve  pronunciarsi  sulla richiesta di autorizzazione entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
              Per  il  personale  che presta comunque servizio presso
          amministrazioni    pubbliche    diverse    da   quelle   di
          appartenenza,  l'autorizzazione  e'  subordinata all'intesa
          tra  le  due  amministrazioni.  In  tal caso il termine per
          provvedere  e'  per  l'amministrazione  di  appartenenza di
          quarantacinque   giorni   e  si  prescinde  dall'intesa  se
          l'amministrazione  presso  la  quale  il  dipendente presta
          servizio   non   si  pronunzia  entro  dieci  giorni  dalla
          ricezione    della    richiesta    di   intesa   da   parte
          dell'amministrazione  di  appartenenza.  Decorso il termine
          per   provvedere,   l'autorizzazione,   se   richiesta  per
          incarichi  da  conferirsi  da amministrazioni pubbliche, si
          intende   accordata;   in   ogni  altro  caso,  si  intende
          definitivamente negata.
              11.  Entro  il  30 aprile  di  ciascun anno, i soggetti
          pubblici  o  privati  che  erogano  compensi  a  dipendenti
          pubblici  per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
          dare  comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
          dipendenti    stessi   dei   compensi   erogati   nell'anno
          precedente.
              12.   Entro   il   30 giugno   di   ciascun   anno,  le
          amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono o autorizzano
          incarichi  retribuiti  ai  propri  dipendenti sono tenute a
          comunicare,  in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
          magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
          degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai  dipendenti
          stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
          dell'incarico  e  del  compenso  lordo previsto o presunto.
          L'elenco  e' accompagnato da una relazione nella quale sono
          indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
          sono   stati   conferiti  o  autorizzati,  le  ragioni  del
          conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
          dipendenti   cui  gli  incarichi  sono  stati  conferiti  o
          autorizzati  e  la  rispondenza dei medesimi ai principi di
          buon  andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
          si  intendono  adottare  per  il  contenimento della spesa.
          Nello   stesso   termine  e  con  le  stesse  modalita'  le
          amministrazioni   che,   nell'anno  precedente,  non  hanno
          conferito  o  autorizzato  incarichi  ai propri dipendenti,
          anche  se  comandati  o fuori ruolo, dichiarano di non aver
          conferito o autorizzato incarichi.
              13.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui al comma 12 le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento  della  funzione pubblica, in via telematica o
          su  apposito  supporto  magnetico,  per ciascuno dei propri
          dipendenti  e  distintamente  per ogni incarico conferito o
          autorizzato,  i  compensi, relativi all'anno precedente, da
          esse   erogati   o   della  cui  erogazione  abbiano  avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
              14.  Al  fine  della  verifica  dell'applicazione delle
          norme  di  cui  all'art.  1,  commi 123  e 127, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  e  successive modificazioni e
          integrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a
          comunicare  al Dipartimento della funzione pubblica, in via
          telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
          ciascun  anno,  i  compensi percepiti dai propri dipendenti
          anche  per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
          sono  altresi'  tenute a comunicare semestralmente l'elenco
          dei  collaboratori  esterni  e  dei soggetti cui sono stati
          affidati  incarichi  di consulenza, con l'indicazione della
          ragione   dell'incarico   e   dell'ammontare  dei  compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento   nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
          pubblico   per  via  telematica,  gli  elenchi  dei  propri
          consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata e il compenso
          dell'incarico.
              15.  Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
          cui  ai  commi da  11  a  14  non  possono  conferire nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9  che  omettono  le comunicazioni di cui al comma 11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
              16.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, entro il
          31 dicembre  di  ciascun  anno, riferisce al Parlamento sui
          dati  raccolti,  adotta le relative misure di pubblicita' e
          trasparenza  e  formula  proposte per il contenimento della
          spesa  per  gli  incarichi  e  per la razionalizzazione dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 274, della
          legge  30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2005)":
              "274.   Relativamente   alle   somme   non  corrisposte
          all'erario  per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili
          di  proprieta'  dello  Stato,  decorsi novanta giorni dalla
          notificazione,  da  parte  dell'Agenzia  del demanio ovvero
          degli  enti  gestori,  della seconda richiesta di pagamento
          delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto,
          si  procede  alla  loro  riscossione mediante ruolo, con la
          rivalutazione    monetaria    e   gli   interessi   legali.
          Limitatamente  alle  situazioni  debitorie  per le quali la
          seconda  richiesta  di  pagamento  e'  intervenuta entro il
          31 dicembre  2004,  la  riscossione di cui al primo periodo
          non  e'  effettuata  nel caso in cui i soggetti interessati
          provvedono,  entro  il  30 aprile  2005,  a dichiarare alla
          Agenzia  del  demanio  ovvero  all'ente  gestore  di  voler
          adempiere,  in  unica  soluzione, l'intera sorte del debito
          maturato,  effettuando altresi' contestualmente il relativo
          versamento.   I   giudizi   pendenti,   aventi  ad  oggetto
          l'accertamento,  la  liquidazione  ovvero  la  condanna  al
          pagamento   dei  debiti  di  cui  al  secondo  periodo,  si
          estinguono  di  diritto  con l'esatto adempimento di quanto
          previsto nel medesimo periodo.".
              - Per  l'art.  137 del codice di procedura civile, vedi
          note art. 11.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          13 febbraio   2001,   n.   189,   reca:   "Regolamento   di
          semplificazione  del  procedimento relativo all'alienazione
          di  beni  mobili  dello  Stato  (n.  34,  allegato 1, legge
          8 marzo 1999, n. 50)".
              - Per  la  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  vedi note
          all'art. 3.