Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  Rientrano  nel campo di applicazione del presente regolamento i
seguenti rapporti contrattuali:
    a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario
con l'obbligo di rimborso;
    b) deposito    di    strumenti    finanziari   in   custodia   ed
amministrazione;
    c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui
l'assicuratore  si  impegna  al  pagamento  di  una  rendita  o di un
capitale al beneficiario ad una data prefissata.
  2.  L'applicazione  del presente regolamento e' esclusa nei casi in
cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  comma 1  dell'art. 2 del gia' citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005:
              «Art.  2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita
          la classificazione per ramo e' la seguente:
              I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
              II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
              III.  le  assicurazioni,  di cui ai rami I e II, le cui
          prestazioni   principali  sono  direttamente  collegate  al
          valore di quote di organismi di investimento collettivo del
          risparmio  o  di  fondi  interni ovvero a indici o ad altri
          valori di riferimento;
              IV.  l'assicurazione malattia e l'assicurazione, contro
          il  rischio  di  non  autosufficienza  che  siano garantite
          mediante  contratti  di lunga durata, non rescindibili, per
          il  rischio  di  invalidita'  grave  dovuta  a malattia o a
          infortunio o a longevita';
              V. le operazioni di capitalizzazione;
              VI.  le  operazioni  di  gestione  di  fondi collettivi
          costituiti  per  l'erogazione  di  prestazioni  in  caso di
          morte,  in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
          dell'attivita' lavorativa.».