Art. 3. 
                     Obblighi dell'intermediario 
  1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo  1,  lettera
b), l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento   indirizzata   all'ultimo
indirizzo  comunicato  o  comunque  conosciuto,  o  a  terzi  da  lui
eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni  entro  il
termine di 180 giorni dalla data della  ricezione,  avvisandolo  che,
decorso tale termine, il rapporto verra' estinto  e  le  somme  ed  i
valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo
le modalita' indicate  nell'articolo  4.  Restano  impregiudicate  la
cause di estinzione dei diritti. Il  rapporto  non  si  estingue  se,
entro  il  predetto  termine  di   180   giorni,   viene   effettuata
un'operazione  o  movimentazione  ad  iniziativa  del  titolare   del
rapporto o di terzi da questo delegati, escluso  l'intermediario  non
specificatamente delegato in forma scritta.