Art. 4
                  Modalita' di devoluzione al fondo

  1.  Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  rapporti per i quali,
nell'anno   precedente,   si   siano  verificate  le  condizioni  per
l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3.
  2.  L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 e' pubblicato
entro  il  medesimo  termine  del  31 marzo di ciascun anno, mediante
avviso  cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita
di  ciascun  titolare  del rapporto. La pubblicazione e' effettuata a
cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul
sito  web  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, con oneri a
carico dei titolari del rapporto.
  3.  Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a
riversare  al  fondo  il  denaro, gli strumenti finanziari e i titoli
relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, che
vengono  liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica.
Gli  intermediari  provvedono  al  versamento  delle  relative  somme
all'entrata  del  bilancio  dello Stato, con imputazione all'apposito
capitolo  n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione
al fondo.