Art. 4 Modalita' di devoluzione al fondo 1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3. 2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 e' pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione e' effettuata a cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto. 3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica. Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al fondo.