Art. 5 Gestione del fondo 1. La gestione del fondo e' affidata ad apposita Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne disciplina il funzionamento. La Commissione e' composta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, un consigliere della Corte dei conti, un dirigente del Dipartimento del tesoro, un dirigente della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB, un dirigente dell'ISVAP e un rappresentante dei risparmiatori, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti presso il Ministero dello sviluppo economico. 2. Con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene dettata la disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo. 3. Gli oneri ed i compensi per il funzionamento della Commissione sono determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del fondo.