Art. 5
                         Gestione del fondo

  1.  La  gestione  del  fondo  e'  affidata  ad apposita Commissione
nominata  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che
ne  disciplina  il  funzionamento.  La  Commissione e' composta da un
Presidente  di  sezione  del  Consiglio di Stato, che la presiede, un
consigliere  della Corte dei conti, un dirigente del Dipartimento del
tesoro, un dirigente della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB,
un  dirigente  dell'ISVAP  e  un  rappresentante  dei  risparmiatori,
designato  dal  Consiglio  nazionale  dei  consumatori e degli utenti
presso il Ministero dello sviluppo economico.
  2.  Con  uno  o  piu' regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, viene dettata la
disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo.
  3.  Gli  oneri ed i compensi per il funzionamento della Commissione
sono determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del
fondo.