Art. 7.
                       Disciplina transitoria
  1.   Per   i   rapporti  rispetto  ai  quali  il  termine  previsto
dall'articolo 3  si  sia  compiuto alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va
effettuata  entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori
non  reclamati  sono  devoluti  al  fondo  entro  quattro  mesi dalla
scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 22 giugno 2007

                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
  Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
  Economia e finanze, foglio n. 250