Art. 3.
(Disposizioni  in  materia  di  applicazione  dell'istituto del tempo
                 parziale alla dirigenza sanitaria)

1.  In  deroga all'articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449, e` ammesso il ricorso all'istituto del lavoro a tempo
parziale  per  i  dirigenti  sanitari, esclusivamente nei casi in cui
risulti  comprovata  una  particolare  esigenza familiare o sociale e
fermo  restando  il  rapporto di lavoro esclu- sivo, con sospensione,
fino  al  ripristino  del  rapporto  a  tempo  pieno,  dell'attivita`
liberoprofessionale    intramuraria   eventualmente   in   corso   di
svolgimento.
2.  L'azienda  o  ente  competente  del  Servizio sanitario nazionale
ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 10
per  cento,  e  comunque nei limiti previsti dai contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  vigenti,  della dotazione organica complessiva
dell'area  dirigenziale  sanitaria  di  cui  ai  medesimi  contratti,
incrementabile,  in  presenza di idonee situazioni organizzative o di
gravi   e  documentate  situazioni  familiari  sopraggiunte  dopo  la
copertura  della  percentuale  di  base,  fino ad ulteriori due punti
percentuali.
3.  Le  circostanze familiari o sociali per le quali e` consentito il
ricorso  all'istituto  del lavoro a tempo parziale sono stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento
economico  conseguenti  al  ricorso  al  lavoro a tempo parziale sono
definiti   in   base   ai   criteri  stabiliti  nella  contrattazione
collettiva.
 
          Nota all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art. 39, comma 18-bis, della legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              «Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento   e   di  incentivazione  del  part-time).  -
          (Omissis).
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.».