Art. 4.
(Differimento  del  termine  per  le  prestazioni aggiuntive da parte
    degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)

1.  Al fine di consentire la continuita` del ricorso alle prestazioni
aggiuntive  degli  infermieri  e  dei  tecnici sanitari di radiologia
medica,   nel  rispetto  delle  disposizioni  recate  in  materia  di
contenimento  delle  spese  di  personale  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine
del   31   maggio  2007,  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e` differito fino
alla  definizione  della  disciplina  di  tali prestazioni aggiuntive
nell'ambito  del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009
e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.
2.  La  definizione  da  parte  del contratto collettivo nazionale di
comparto  delle  prestazioni  aggiuntive  di  cui al comma 1 non deve
comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del
contratto  collettivo  nazionale  di  comparto medesimo, quantificato
secondo  i  criteri  ed  i  parametri  previsti per tutto il pubblico
impiego.
3. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1,
eventualmente  posti in essere per il periodo dal 1° giugno 2007 alla
data  di  entrata in vigore della presente legge, purche´ compatibili
con il vincolo di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
          dicembre  2006,  n.  300  (Proroga  di  termini previsti da
          disposizioni    legislative    e   disposizioni   diverse),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          2007, n. 17, e' il seguente:
              «Art.  1  (Proroga  di termini in materia di personale,
          professioni e lavoro). - (Omissis).
              2.   Per   garantire  la  continuita'  assistenziale  e
          fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  infermieristico  e
          tecnico,  il  termine  previsto  dall'art.  6-quinquies del
          decreto-legge  30  dicembre  2004,  n. 314, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo  2005,  n.  26,  e'
          prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di
          tali  prestazioni  e nel rispetto delle disposizioni recate
          in  materia  di contenimento delle spese di personale degli
          enti  del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di
          finanza pubblica.».