Art. 16.
 (Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale)


1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 15 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art.  256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i
quali  viene eccepito il segreto di Stato). - 1. Quando devono essere
acquisiti,  in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per
i  quali  il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto
di  Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o
la  cosa e' sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente
al Presidente del Consiglio dei ministri.
2.  Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri  autorizza  l'acquisizione  del documento, dell'atto o della
cosa  ovvero  conferma  il segreto di Stato entro trenta giorni dalla
trasmissione.
3.  Se  il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel
termine  di  cui  al  comma  2, l'autorita' giudiziaria acquisisce il
documento, l'atto o la cosa".