Art. 37.
                      (Organizzazione interna)


1.  L'attivita'  e  il funzionamento del Comitato parlamentare per la
sicurezza  della  Repubblica  sono  disciplinati  da  un  regolamento
interno  approvato  dal  Comitato  stesso  a maggioranza assoluta dei
propri componenti. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle
disposizioni regolamentari.
2.  Le  sedute  e  tutti  gli  atti  del Comitato sono segreti, salva
diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato
dall'autorita' che li ha formati.
4.  Per  l'espletamento  delle  sue  funzioni  il Comitato fruisce di
personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai
Presidenti  delle  Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli
atti  del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica.
5.  Le  spese  per il funzionamento del Comitato, determinate in modo
congruo  rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per meta'
a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta'
a  carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato
puo'  avvalersi  delle  collaborazioni  esterne  ritenute necessarie,
previa  comunicazione  ai  Presidenti  delle Camere, nei limiti delle
risorse  finanziarie  assegnate.  Il  Comitato  non  puo' avvalersi a
nessun  titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti
al  Sistema  di  informazione  per  la sicurezza, ne' di soggetti che
collaborino  o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati
esteri.
 
          Nota all'art. 37:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
          24 ottobre  1977,  n.  801  (Istituzione  e ordinamento dei
          servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
          segreto di Stato):
              «Art.  11.  -  Il  Governo  riferisce semestralmente al
          Parlamento,  con  una  relazione  scritta,  sulla  politica
          informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.
              Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati
          e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del
          Parlamento  sulla  base  del  criterio di proporzionalita',
          esercita   il   controllo  sull'applicazione  dei  principi
          stabiliti dalla presente legge.
              A  tale  fine il Comitato parlamentare puo' chiedere al
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  e  al  Comitato
          interministeriale  di  cui  all'art.  2  informazioni sulle
          linee  essenziali  delle  strutture  e  dell'attivita'  dei
          Servizi e formulare proposte e rilievi.
              Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri puo' opporre
          al   Comitato   parlamentare,   indicandone  con  sintetica
          motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del
          segreto  in  ordine  alle  informazioni  che a suo giudizio
          eccedono i limiti di cui al comma precedente.
              In  questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a
          maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione
          del  segreto  non  si  sia fondata, ne riferisce a ciascuna
          delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
              I  componenti  del Comitato parlamentare sono vincolati
          al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle
          proposte  e  ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma.
          Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.».