Art. 7. 
             (Agenzia informazioni e sicurezza interna) 
 
 
  1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna  (AISI),
alla quale e' affidato il  compito  di  ricercare  ed  elaborare  nei
settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere,  anche
in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza  interna  della
Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla  Costituzione  a
suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e da ogni
forma di aggressione criminale o terroristica. 
  2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per la sicurezza,
che si svolgono all'interno del territorio  nazionale,  a  protezione
degli  interessi  politici,  militari,   economici,   scientifici   e
industriali dell'Italia. 
  3.  E',  altresi',  compito  dell'AISI  individuare  e  contrastare
all'interno del  territorio  nazionale  le  attivita'  di  spionaggio
dirette contro l'Italia  e  le  attivita'  volte  a  danneggiare  gli
interessi nazionali. 
  4.  L'AISI  puo'  svolgere  operazioni   all'estero   soltanto   in
collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano  strettamente
connesse ad attivita' che  la  stessa  AISI  svolge  all'interno  del
territorio nazionale. A  tal  fine  il  direttore  generale  del  DIS
provvede ad assicurare le necessarie  forme  di  coordinamento  e  di
raccordo  informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
funzionali o territoriali. 
  5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 
  6. L'AISI informa tempestivamente e  con  continuita'  il  Ministro
dell'interno, il Ministro degli affari esteri  e  il  Ministro  della
difesa per i profili di rispettiva competenza. 
  7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e  revoca,  con
proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra  i  dirigenti  di
prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello  Stato,  sentito
il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni  ed
e' rinnovabile per una sola volta. 
  8. Il direttore dell'AISI  riferisce  costantemente  sull'attivita'
svolta al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  all'Autorita'
delegata, ove istituita, per il tramite del  direttore  generale  del
DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei  ministri
in  caso  di  urgenza  o  quando  altre  particolari  circostanze  lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS;
presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del  DIS,  un
rapporto   annuale   sul    funzionamento    e    sull'organizzazione
dell'Agenzia. 
  9. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nomina  e  revoca,
sentito il  direttore  dell'AISI,  uno  o  piu'  vice  direttori.  Il
direttore  dell'AISI   affida   gli   altri   incarichi   nell'ambito
dell'Agenzia. 
  10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati
con apposito regolamento.