Art. 8.
(Esclusivita' delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI)


1.  Le  funzioni  attribuite  dalla presente legge al DIS, all'AISE e
all'AISI  non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o
ufficio.
2.  Il  Reparto  informazioni  e sicurezza dello Stato maggiore della
difesa  (RIS)  svolge  esclusivamente  compiti  di  carattere tecnico
militare  e  di  polizia  militare,  e  in particolare ogni attivita'
informativa  utile al fine della tutela dei presidi e delle attivita'
delle  Forze  armate  all'estero,  e  non  e'  parte  del  Sistema di
informazione  per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento
con  l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto
del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,  emanato  previa
deliberazione  del  CISR,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di
entrata in vigore della presente legge.