IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2007; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di  concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
Modalita' di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti
                            alla regione 
 
  1. Le quote dei proventi erariali spettanti alla  regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  ai  sensi  dell'articolo   49   della   legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1,  e  successive  modificazioni,
sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3. 
  2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto  di  versamento
unificato e di compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate
dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  direttamente  alla  regione  sul
conto  infruttifero  ordinario,  intestato  alla  regione   medesima,
istituito presso la tesoreria centrale dello Stato. 
  3. Le quote dei proventi di  cui  al  comma  1  diversi  da  quelli
oggetto  di  versamento  unificato  e  di  compensazione  nell'ambito
territoriale di cui al comma 2 sono riversate dai soggetti  ai  quali
affluiscono  direttamente  alla  regione   sul   conto   infruttifero
ordinario, intestato  alla  regione  medesima,  istituito  presso  la
tesoreria centrale dello Stato. 
  4. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, del Protocollo  d'intesa
stipulato tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 6
ottobre 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria statale per l'anno 2008, nell'ambito  delle  disposizioni
che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra  lo  Stato  e  la
regione,  fra  le  entrate  regionali  sono  comprese,  nella  misura
prevista  dall'articolo  49,  primo  comma,  n.   1),   della   legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  recante  lo  statuto  speciale
della regione Friuli-Venezia  Giulia,  le  ritenute  sui  redditi  da
pensione, di cui all'articolo 49, comma  2,  lettera  a),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, riferite ai soggetti passivi residenti nella  medesima
regione, ancorche' riscosse fuori del territorio regionale. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il   testo   dell'art.   65  dello  statuto  speciale
          approvato  con  la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
          1,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  1°
          febbraio 1963, e' il seguente:
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno
          stabilite  le  norme  di  attuazione del presente statuto e
          quelle   relative   al   trasferimento  all'amministrazione
          regionale  degli  uffici  statali  che  nel  Friuli-Venezia
          Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».
          Note all'art. 1:
              - Il    testo   dell'art.   49   della   citata   legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' il seguente:
            «Art. 49. - Spettano alla regione le seguenti quote fisse
          delle  sottoindicate  entrate  tributarie erariali riscosse
          nel territorio della regione stessa:
                1) sei  decimi  del  gettito dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche;
                2) quattro  decimi  e  mezzo del gettito dell'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche;
                3)  sei  decimi del gettito delle ritenute alla fonte
          di  cui  agli  articoli  23,  24,  25  e 29 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
          all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente
          della   Repubblica   con   l'art.   2,   primo  comma,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con
          legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
                4)  9,1  decimi  del  gettito dell'imposta sul valore
          aggiunto,  esclusa  quella  relativa  all'importazione,  al
          netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni;
                5)  nove  decimi  del  gettito  dell'imposta erariale
          sull'energia elettrica, consumata nella regione;
                6)   nove  decimi  del  gettito  dei  canoni  per  le
          concessioni idroelettriche;
                7)  nove  decimi  del  gettito  della  quota  fiscale
          dell'imposta  erariale  di consumo relativa ai prodotti dei
          monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
              La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle
          quote  dei proventi erariali indicati nel presente articolo
          viene  effettuata  al  netto  delle quote devolute ad altri
          enti ed istituti.».
              - Il  testo  dall'art.  22  del  decreto  legislativo 9
          luglio   1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
          del 28 luglio 1997, e' il seguente:
              «Art.   22  (Suddivisione  delle  somme  tra  gli  enti
          destinatari).   -   1. Entro  il  primo  giorno  lavorativo
          successivo  a  quello  di  versamento  delle somme da parte
          delle   banche   e   di   ricevimento   dei  relativi  dati
          riepilogativi,    un'apposita    struttura    di   gestione
          attribuisce  agli  enti  destinatari le somme a ciascuno di
          essi  spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione
          eseguita dai contribuenti.
              2.  Gli  enti  destinatari  delle  somme dispongono con
          cadenza   trimestrale   le   regolazioni   contabili  sulle
          contabilita'   di   pertinenza   a  copertura  delle  somme
          compensate dai contribuenti.
              3.  La  struttura  di  gestione  di  cui  al comma 1 e'
          individuata  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  i  Ministri  del tesoro e del lavoro e della
          previdenza   sociale.   Con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme.
              4.  La  compensazione  di  cui all'art. 17 puo' operare
          soltanto  dopo  l'emanazione dei decreti indicati nel comma
          3.».
              - Il  testo  del  comma  7,  dell'art. 3 del Protocollo
          d'intesa   stipulato   tra   il   Governo   e   la  regione
          Friuli-Venezia  Giulia  in  data  6  ottobre  2006,  e'  il
          seguente:
              «7. Le   parti   esprimono   inoltre   la  volonta'  di
          istituzionalizzare, nelle forme ritenute piu' opportune:
                la  previsione  dell'art. 30 della legge n. 289/2002,
          che    individua    la    possibilita'   di   adeguare   la
          compartecipazione  dei  tributi  erariali  in  presenza  di
          significative   modificazioni  del  quadro  finanziario  di
          riferimento   nel  settore  sanitario,  laddove  attenzione
          dovra'  essere  posta  anche  sugli  aspetti correlati agli
          investimenti nel medesimo settore;
                la  verifica  e  la  risoluzione  di  altre  anomalie
          dell'attuale  andamento  del  gettito,  come  a mero titolo
          esemplificativo,  quella che fa uscire dal precitato ambito
          i  redditi  dei  cittadini  del  territorio  regionale  nel
          momento  in  cui  l'emolumento  percepito  si  trasforma da
          reddito di lavoro in reddito di quiescenza.».
              - Il  testo  dell'art.  49,  del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  302, supplemento ordinario, del 31
          dicembre 1986, e' il seguente:
              «Art.  49  (Redditi  da  lavoro  dipendente). - 1. Sono
          redditi   di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano  da
          rapporti  aventi per oggetto la prestazione dei lavoro, con
          qualsiasi  qualifica,  alle dipendenze e sotto la direzione
          di   altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando  e'
          considerato   lavoro  dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro.
              2. Costituiscono,    altresi'    redditi    di   lavoro
          dipendente:
                a) le  pensioni  di ogni genere e gli assegni ad esse
          equiparati;
                b) le  somme  di  cui all'art. 429, ultimo comma, del
          codice di procedura civile.».