Art. 2. 
                          Criteri contabili 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
previa intesa con la regione, sono individuati i criteri contabili di
imputazione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla  regione
medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello  Stato,  della
quota del gettito erariale spettante, le forme di compensazione delle
anticipazioni effettuate a seguito delle  compensazioni  operate  dai
contribuenti ai sensi del capo III del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241, e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti  a  favore  dei
contribuenti residenti nella regione. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  Capo  III del citato decreto legislativo 9 luglio
          1997,   n.   214,   cita:   «Disposizioni   in  materia  di
          riscossione».