Art. 2. Criteri contabili 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione, sono individuati i criteri contabili di imputazione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, della quota del gettito erariale spettante, le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella regione.
Nota all'art. 2: - Il Capo III del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 214, cita: «Disposizioni in materia di riscossione».