Art. 3. 
     Modifiche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate 
 
  1. L'Agenzia delle entrate e la  regione,  anche  d'intesa  con  le
altre agenzie fiscali e amministrazioni interessate, definiscono  con
apposita convenzione le modalita'  di  svolgimento  del  servizio  da
parte dell'Agenzia stessa in relazione agli  adeguamenti  al  sistema
informativo atti a consentire i trasferimenti  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 1.