Art. 3. Modifiche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate 1. L'Agenzia delle entrate e la regione, anche d'intesa con le altre agenzie fiscali e amministrazioni interessate, definiscono con apposita convenzione le modalita' di svolgimento del servizio da parte dell'Agenzia stessa in relazione agli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti secondo le modalita' previste dall'articolo 1.