IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo 1  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296 e, in
particolare  il  comma 1324, in forza del quale sono riconosciute, ai
soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le
detrazioni  per  carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo
unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni
e integrazioni, a condizione che dimostrino che le persone alle quali
le  detrazioni  si  riferiscono non possiedano un reddito complessivo
superiore,  al  lordo  degli  oneri  deducibili,  al limite di cui al
predetto  articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori del
territorio  dello  Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di
alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;
  Visto il medesimo comma 1324 dell'articolo 1 della legge n. 296 del
2006,  in  forza  del  quale con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' individuata la documentazione attestante il possesso
dei  requisiti  richiesti  ai  fini della detrazione di cui al citato
articolo 12  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e,
in  particolare,  l'articolo 12 concernente le detrazioni per carichi
di famiglia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte   sui  redditi  e,  in  particolare,  l'articolo 23,  secondo
comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di
effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
  Sentito  il  Ministero  degli affari esteri, Direzione generale per
gli  italiani  all'estero  e  le politiche migratorie, in ordine alla
tipologia  di documentazione che lo Stato italiano puo' richiedere ai
soggetti non residenti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi del 18 giugno 2007;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, fatta con nota n. 3-12446/UCL del 23 luglio 2007;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano alle
condizioni  ivi previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti
residenti  in  uno  Stato  membro  dell'Unione europea o in uno Stato
aderente  all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella  lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996,    e    successive   modificazioni,   emanato   in   attuazione
dell'articolo 11,   comma 4,   lettera c),  del  decreto  legislativo
1° aprile  1996,  n.  239,  che attestano, mediante una dichiarazione
sostitutiva  di atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    a) il  grado  di  parentela  del familiare per il quale intendono
fruire  della  detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono
verificate  le  condizioni  richieste  e  del mese in cui le predette
condizioni sono cessate;
    b) che  il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al
lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche
fuori  dal  territorio  dello Stato di residenza, riferito all'intero
periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
    c) di  non  godere  nel Paese di residenza ovvero in nessun altro
Paese  diverso  da  questo  di  alcun  beneficio  fiscale connesso ai
carichi di famiglia.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 1324, della legge
          27 dicembre  2006,  n. 296: (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato) legge
          finanziaria  2007,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          27 dicembre 2006, n. 299, e' il seguente:
              «1324.  Per i soggetti non residenti, le detrazioni per
          carichi  di  famiglia  di  cui  all'art. 12 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008
          e  2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea
          documentazione,   individuata   con  apposito  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  che le persone alle quali tali detrazioni
          si   riferiscono  non  possiedano  un  reddito  complessivo
          superiore,  al  lordo  degli oneri deducibili, al limite di
          cui  al  suddetto  art.  12,  comma 2,  compresi  i redditi
          prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,
          nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso
          ai carichi familiari.».
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
          unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302, e' il seguente:
              «Art.  12  (Detrazioni  per  carichi di famiglia). - 1.
          Dall'imposta  lorda si detraggono per carichi di famiglia i
          seguenti importi:
                a) per  il  coniuge  non legalmente ed effettivamente
          separato:
                  1)  800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
          l'importo    corrispondente   al   rapporto   fra   reddito
          complessivo  e  15.000  euro, se il reddito complessivo non
          supera 15.000 euro;
                  2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
                  3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a  40.000  euro  ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta
          per  la  parte  corrispondente al rapporto tra l'importo di
          80.000  euro,  diminuito  del reddito complessivo, e 40.000
          euro;
                b) la  detrazione spettante ai sensi della lettera a)
          e' aumentata di un importo pari a:
                  1)  10 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
                  2)  20 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
                  3)  30 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
                  4)  20 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
                  5)  10 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
                c) 800  euro  per  ciascun  figlio,  compresi i figli
          naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
          affiliati.  La  detrazione  e'  aumentata  a  900  euro per
          ciascun  figlio  di  eta' inferiore a tre anni. Le predette
          detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
          ogni  figlio  portatore  di  handicap  ai sensi dell'art. 3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
          piu'  di  tre  figli a carico la detrazione e' aumentata di
          200 euro  per  ciascun  figlio  a  partire  dal  primo.  La
          detrazione  spetta  per la parte corrispondente al rapporto
          tra   l'importo  di  95.000  euro,  diminuito  del  reddito
          complessivo,  e  95.000  euro.  In  presenza di piu' figli,
          l'importo  di  95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
          euro  per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
          ripartita  nella misura del 50 per cento tra i genitori non
          legalmente   ed   effettivamente  separati  ovvero,  previo
          accordo  tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
          reddito  complessivo  di ammontare piu' elevato. In caso di
          separazione   legale   ed   effettiva  o  di  annullamento,
          scioglimento   o   cessazione   degli  effetti  civili  del
          matrimonio,  la  detrazione spetta, in mancanza di accordo,
          al  genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
          o  condiviso  la  detrazione  e'  ripartita, in mancanza di
          accordo,  nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
          il  genitore  affidatario  ovvero,  in  caso di affidamento
          congiunto,  uno dei genitori affidatari non possa usufruire
          in  tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti di
          reddito,  la  detrazione e' assegnata per intero al secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e'  tenuto  a  riversare  all'altro genitore affidatario un
          importo  pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso di
          affidamento   congiunto,   pari   al  50  per  cento  della
          detrazione  stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
          dell'altro,   la  detrazione  compete  a  quest'ultimo  per
          l'intero  importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non ha
          riconosciuto  i  figli  naturali  e  il contribuente non e'
          coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
          ed   effettivamente  separato,  ovvero  se  vi  sono  figli
          adottivi,  affidati  o  affiliati  del  solo contribuente e
          questi   non   e'   coniugato   o,   se  coniugato,  si  e'
          successivamente  legalmente ed effettivamente separato, per
          il  primo  figlio  si  applicano,  se  piu' convenienti, le
          detrazioni previste alla lettera a);
                d) 750  euro,  da  ripartire pro quota tra coloro che
          hanno  diritto  alla  detrazione,  per  ogni  altra persona
          indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
          contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
          da  provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione
          spetta   per   la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'importo   di   80.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 80.000 euro.
              2.   Le   detrazioni  di  cui  al  comma 1  spettano  a
          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e
          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
          centrali  della  Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
          euro, al lordo degli oneri deducibili.
              3.   Le   detrazioni   per  carichi  di  famiglia  sono
          rapportate  a  mese  e  competono  dal  mese in cui si sono
          verificate  a  quello  in  cui  sono  cessate le condizioni
          richieste.
              4.  Se  il  rapporto  di  cui  al  comma 1, lettera a),
          numero 1),  e'  uguale  a  uno, la detrazione compete nella
          misura  di  690  euro.  Se  i  rapporti  di cui al comma 1,
          lettera  a),  numeri  1)  e  3),  sono  uguali  a  zero, la
          detrazione  non  compete.  Se i rapporti di cui al comma 1,
          lettere  c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali
          a  uno,  le  detrazioni non competono. Negli altri casi, il
          risultato  dei  predetti  rapporti  si  assume  nelle prime
          quattro cifre decimali.».
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 23, secondo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600,   recante   disposizioni  comuni  in  materia  di
          accertamento  delle  imposte  sui redditi, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  16 ottobre  1973,  n.  268, e' il
          seguente:
              «Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
          2. La ritenuta da operare e' determinata:
                a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli indicati alle
          successive  lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
          di  paga,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito delle
          persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
          unico,  rapportate  al periodo stesso. Le detrazioni di cui
          agli   articoli  12  e  13  del  citato  testo  unico  sono
          riconosciute  se il percipiente dichiara di avervi diritto,
          indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
          tempestivamente  le  eventuali variazioni. La dichiarazione
          ha effetto anche per i periodi di imposta successivi:
                b)  sulle  mensilita' aggiuntive e sui compensi della
          stessa  natura,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
                c)   sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente,   effettuando  le  detrazioni  provviste  negli
          articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
                d)  sulla  parte  imponibile  del trattamento di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del  citato  testo  unico  con i criteri di cui all'art. 17
          dello stesso testo unico;
                d-bis)  [sulla  parte imponibile delle prestazioni di
          cui  all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
          unico,  con  i  criteri di cui all'art. 17-bis dello stesso
          testo unico];
                e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art.  48,  del  citato  testo  unico, non compresi
          nell'art.  16,  comma 1,  lettera  a),  dello  stesso testo
          unico,  corrisposti  agli  eredi del lavoratore dipendente,
          con   l'aliquota   stabilita  per  il  primo  scaglione  di
          reddito.».
              -  Il  testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, recante disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   del
          12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto  del  Ministro delle finanze 4 settembre
          1996,  (Elenco  degli  Stati  con  i  quali e' attuabile lo
          scambio  di  informazioni  ai  sensi  delle convenzioni per
          evitare  le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la
          Repubblica   italiana),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale del 19 settembre 1996, n. 220.
              - Il testo vigente dell'art. 11, comma 4, lett. c), del
          decreto   legislativo   1° aprile  1996,  n.  239,  recante
          modificazioni  al  regime fiscale degli interessi, premi ed
          altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici
          e privati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio
          1996, n. 102, e' il seguente:
              «4.  Con  uno  o  piu'  decreti,  da  emanare  entro il
          30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:
                a)-b) (Omissis);
                c)  l'elenco degli Stati di cui all'art., 6, comma 1,
          con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni.».
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
          n. 42, e' il seguente:
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1.  L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».