Art. 2. 1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1, l'attestazione di cui al medesimo articolo 1 e' effettuata mediante: a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.
Note all'art. 2: - Per il testo vigente dell'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si vedano le note alle premesse. - La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, e' ratificata con la legge 24 ottobre 1980, n. 742, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1980.