Art. 2.
  1.  Ai  fini  del  riconoscimento  delle  detrazioni per carichi di
famiglia  di  cui  all'articolo 12  del testo unico delle imposte sui
redditi   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  alle  condizioni  ivi  previste,  per i
soggetti   residenti   in   uno  Stato  diverso  da  quelli  indicati
nell'articolo 1,  l'attestazione  di  cui  al  medesimo articolo 1 e'
effettuata mediante:
    a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del
Paese  di  origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione
da parte del prefetto competente per territorio;
    b) documentazione  con apposizione dell'Apostille, per i soggetti
provenienti  da  Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja
del 5 ottobre 1961;
    c) documentazione  validamente  formata  dal Paese di origine, ai
sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata,
come  conforme  all'originale,  dal  consolato  italiano nel Paese di
origine.
 
          Note all'art. 2:
              -  Per  il  testo vigente dell'art. 12, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          vedano le note alle premesse.
              -  La  Convenzione  dell'Aja  del  5 ottobre  1961,  e'
          ratificata con la legge 24 ottobre 1980, n. 742, pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del
          12 novembre 1980.