Art. 3.
  1.   Ai   fini   del   riconoscimento   delle   detrazioni  di  cui
all'articolo 12  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per  il  tramite  del
sostituto  d'imposta  l'attestazione  di  cui  agli articoli 1 e 2 e'
parte   integrante   della   dichiarazione   di   spettanza   di  cui
all'articolo 23,   secondo   comma,   lettera a),   del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2.  In  sede  di controllo, l'Agenzia delle entrate puo', altresi',
richiedere  ai  soggetti di cui all'articolo 1 e 2 l'esibizione della
certificazione   rilasciata   dall'Autorita'  fiscale  del  Paese  di
residenza   attestante   la  sussistenza  delle  condizioni  indicate
dall'articolo 1.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 2 agosto 2007
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 31
 
          Note all'art. 3:
              -  Per il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n. 917 del 1986, e dell'art. 23, secondo
          comma,   lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  600,  del  1973,  si  vedano  le  note alle
          premesse.