Art. 3. 1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del sostituto d'imposta l'attestazione di cui agli articoli 1 e 2 e' parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. In sede di controllo, l'Agenzia delle entrate puo', altresi', richiedere ai soggetti di cui all'articolo 1 e 2 l'esibizione della certificazione rilasciata dall'Autorita' fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 agosto 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 31
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'art. 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, si vedano le note alle premesse.