(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117 
  All'articolo 2: 
    al comma 1,  lettera  b),  capoverso  2-bis,  primo  periodo,  le
parole: «i primi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «il  primo
anno»; 
    al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, la parola: «quattro»  e'
sostituita dalla seguente: «cinque». 
  All'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo  periodo,
le parole: «da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI» sono sostituite dalle seguenti: «da uno  a
tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida  del  veicolo,
nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i
tre mesi successivi alla restituzione  della  patente  di  guida.  Il
provvedimento di inibizione  alla  guida  e'  annotato  nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e  226
del presente codice». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Modifiche all'articolo 157 del  decreto  legislativo
n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta
o la  fermata  del  veicolo).  -  1.  All'articolo  157  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    "7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso,  durante  la
sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere  in  funzione
l'impianto  di  condizionamento  d'aria  nel  veicolo  stesso;  dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 200 a euro 400"; 
    b) al comma 8 sono premesse  le  seguenti  parole:  "Fatto  salvo
quanto disposto dal comma 7-bis,"». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, lettera a), capoverso 2: 
      alla lettera a), le parole: «e l'arresto fino a un  mese»  sono
soppresse; 
      alla lettera b), il secondo periodo e' soppresso; 
      alla lettera c), il secondo periodo e' soppresso; 
    al comma 1, lettera c), capoverso 7, terzo  periodo,  le  parole:
«Dalla   violazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Dalle
violazioni»; 
    al comma 2, lettera  a),  capoverso  1,  il  secondo  periodo  e'
soppresso. 
  All'articolo  6,   comma   2,   alinea,   dopo   le   parole:   «di
somministrazione di bevande alcoliche,» sono  inserite  le  seguenti:
«devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le
ore 2 della  notte  e  assicurarsi  che  all'uscita  del  locale  sia
possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una
rilevazione del tasso alcolemico; inoltre». 
  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  6-bis  (Fondo  contro  l'incidentalita'  notturna).  1.   E'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  il  Fondo
contro l'incidentalita' notturna. 
  2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli
141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con  la  sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna. 
  3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere  usate  per
le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna. 
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze,  con  decreto  adottato  di   concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro dei trasporti,  emana  il  regolamento
per l'attuazione del presente articolo. 
  5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno  degli  anni  2007,
2008 e 2009. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  Art.  6-ter  (Destinazione   delle   maggiori   entrate   derivanti
dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie).  -  1.  Le
maggiori   entrate   derivanti   dall'incremento    delle    sanzioni
amministrative  pecuniarie  disposto  dal   presente   decreto   sono
destinate al finanziamento di  corsi  volti  all'educazione  stradale
nelle scuole di ogni ordine e grado. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro  dei  trasporti  e  con  il  Ministro  della
pubblica istruzione, da adottare entro quattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede all'attuazione del presente  articolo,  disciplinando,  agli
effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di
formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di
enti  e  organismi  con  qualificata  esperienza  e  competenza   nel
settore».