Art. 15.

                          Congedo parentale

  1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del decreto
legislativo  26  marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di
tre  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo  parentale  previsto
dall'articolo  32  del  medesimo  decreto legislativo, e' concesso il
congedo   straordinario  di  cui  all'articolo  15  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del
triennio  e  comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo  istituto.  Le  disposizioni del presente comma si applicano
anche  ai  fini della definizione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita', a
preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio del congedo.
  3.  In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i  periodi  di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
16  marzo  2001,  n.  151,  non  comportano riduzione del trattamento
economico,  fino  ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco
di  ciascun  anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al
comma 1.
  4.  In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto  anni  ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal  lavoro  nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5.  In  caso  di  parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del  parto  che  vengono  aggiunti  al  periodo di astensione dopo il
parto.  Qualora  il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita' di un
periodo  di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la  madre  ha  facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa  presentazione  di  un  certificato  medico  attestante la sua
idoneita'  al  servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio  post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora non
fruito,  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  rientro a casa del
bambino.
  6.  Nei  casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale  di  cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo
16  marzo  2001,  n.  151,  e'  concesso un corrispondente periodo di
congedo  straordinario  senza  assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque  giorni  annui.  Tale periodo di congedo non riduce le
ferie  e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
  7.  Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8.  I  riposi  giornalieri  di  cui agli articoli 39 e seguenti del
decreto  legislativo  16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo
di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.
  9.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
 
          Note all'art. 15:
              - Il  testo  degli  articoli 34 e 32 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente:
              «Art.  34 (Trattamento economico e normativo). - 1. Per
          i  periodi  di  congedo  parentale  di cui all'art. 32 alle
          lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di
          vita  del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della
          retribuzione,  per  un  periodo  massimo  complessivo tra i
          genitori  di  sei  mesi.  L'indennita' e' calcolata secondo
          quanto  previsto  all'art.  23,  ad  esclusione del comma 2
          dello stesso.
              2.  Si  applica  il  comma 1  per  tutto  il periodo di
          prolungamento del congedo di cui all'art. 33.
              3.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'art.
          32  ulteriori  rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e'
          dovuta   un'indennita'   pari   al   30   per  cento  della
          retribuzione,  a  condizione  che  il  reddito  individuale
          dell'interessato  sia  inferiore  a 2,5 volte l'importo del
          trattamento  minimo di pensione a carico dell'assicurazione
          generale  obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
          criteri  previsti  in  materia  di  limiti  reddituali  per
          l'integrazione al minimo.
              4.  L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
          all'art. 22, comma 2.
              5.  I  periodi  di  congedo  parentale  sono  computati
          nell'anzianita'  di  servizio, esclusi gli effetti relativi
          alle  ferie  e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
          natalizia.
              6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e
          7.».
              «Art.  32  (Congedo  parentale). - 1. Per ogni bambino,
          nei  primi  suoi  otto  anni  di  vita, ciascun genitore ha
          diritto  di  astenersi  dal  lavoro  secondo  le  modalita'
          stabilite   dal   presente  articolo.  I  relativi  congedi
          parentali   dei   genitori   non  possono  complessivamente
          eccedere  il  limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
                a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso il periodo di
          congedo  di  maternita'  di cui al Capo III, per un periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
                b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
          un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei
          mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
                c) qualora  vi  sia  un solo genitore, per un periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
              2.  Qualora  il padre lavoratore eserciti il diritto di
          astenersi   dal   lavoro  per  un  periodo  continuativo  o
          frazionato  non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
          dei  congedi  parentali  dei  genitori  e' elevato a undici
          mesi.
              3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al
          comma 1,  il  genitore  e'  tenuto, salvo casi di oggettiva
          impossibilita',  a  preavvisare il datore di lavoro secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
          e  comunque  con  un  periodo  di preavviso non inferiore a
          quindici giorni.
              4.  Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
              - Per il testo dell'art. 15, del decreto del Presidente
          della  Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si vedano le note
          all'art. 12.
              - Il  testo  degli  articoli  47,  36  e 37, del citato
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente:
              «Art.  47  (Congedo  per  la malattia del figlio). - 1.
          Entrambi  i  genitori,  alternativamente,  hanno diritto di
          astenersi   dal  lavoro  per  periodi  corrispondenti  alle
          malattie  di  ciascun  figlio  di  eta' non superiore a tre
          anni.
              2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'
          diritto  di  astenersi  dal  lavoro,  nel  limite di cinque
          giorni  lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
          di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
              3.  Per  fruire  dei  congedi  di cui ai commi 1 e 2 il
          genitore   deve   presentare  il  certificato  di  malattia
          rilasciato  da un medico specialista del Servizio sanitario
          nazionale o con esso convenzionato.
              4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero
          ospedaliero   interrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il
          decorso  delle  ferie  in godimento per i periodi di cui ai
          commi 1 e 2.
              5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente  articolo non si
          applicano  le disposizioni sul controllo della malattia del
          lavoratore.
              6.  Il  congedo  spetta  al  genitore richiedente anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
              «Art.  36  (Adozioni  e  affidamenti).  - 1. Il congedo
          parentale  di  cui  al  presente  Capo  spetta anche per le
          adozioni e gli affidamenti.
              2.  Il  limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e'
          elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo'
          essere  fruito  nei primi tre anni dall'ingresso del minore
          nel nucleo familiare.
              3.  Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
          il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni,
          il   congedo   parentale  e'  fruito  nei  primi  tre  anni
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.».
              «Art.    37   (Adozioni   e   affidamenti   preadottivi
          internazionali).  - 1. In caso di adozione e di affidamento
          preadottivo  internazionali  si  applicano  le disposizioni
          dell'art. 36.
              2.  L'Ente  autorizzato  che  ha ricevuto l'incarico di
          curare  la  procedura  di  adozione certifica la durata del
          congedo parentale.».
              - Gli   articoli  39  e  seguenti  del  citato  decreto
          legislativo  n.  151  del  2001  fanno  parte del Capo VI -
          Riposi, permessi e congedi.