Art. 21.

                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
  4.  Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo
20  non  hanno  effetto  sulla determinazione delle misure orarie del
compenso  per  lavoro  straordinario.  Le  misure  orarie  lorde  del
compenso  per  lavoro  straordinario  restano  quelle  fissate  nella
tabella  di  cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
 
          Note all'art. 21:
              - Per  il  testo  degli  articoli   82, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e 172
          della legge n. 312 del 1990, si vedano le note all'art. 3.
              - Il  testo  dell'art.  10, comma 6, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e'
          il seguente:
              «6.  Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
          all'art.  9  non  hanno  effetto sulla determinazione delle
          misure  orarie  del  compenso  per lavoro straordinario. Le
          misure  orarie  lorde del compenso per lavoro straordinario
          restano  quelle  fissate dall'art. 43, comma 4, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  18 giugno 2002, n. 164,
          riportate nella seguente tabella:

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