Art. 30.

                 Licenze straordinarie e aspettativa

  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre  1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti
gli  assegni  spettanti  al  dipendente  per  il primo giorno di ogni
periodo  ininterrotto  di  congedo  straordinario non si applicano al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
  2.  Le  esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31   luglio   1995,   n.  395,  sussistono  anche  per  il  personale
accasermato.
  3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo  parziale  permane  ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia  sul  riconoscimento  della dipendenza da causa di servizio
della  lesione  o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche  oltre  i  limiti  massimi  previsti dalla normativa in vigore.
Fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono  un  trattamento  piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio della
lesione  subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti
di  carattere  fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non  venga  riconosciuta  la  dipendenza  da  causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
amministrazione  o  in  altre amministrazioni, previste dall'articolo
14,  comma  5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la
meta'  delle  somme  corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo  di  aspettativa  e  tutte le somme corrisposte oltre il
diciottesimo  mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla
ripetizione  qualora  la  pronuncia sul riconoscimento della causa di
servizio  intervenga  oltre  il  ventiquattresimo mese dalla data del
collocamento  in  aspettativa.  Tale  periodo  di  aspettativa non si
cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
  4.  Il  personale  che  non  completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.
 
          Note all'art. 30:
              - Il  testo  dell'art.  40,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3, come sostituito
          dall'art. 3, comma 39, della citata legge 24 dicembre 1993,
          n. 537:
              «Art.  40  (Trattamento economico durante il congedo).-
          Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
          straordinario  spettano  al  pubblico  dipendente tutti gli
          assegni,  ridotti  di  un  terzo, escluse le indennita' per
          servizi  e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
          di  lavoro  straordinario.  Durante  il  periodo di congedo
          ordinario  e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di cui al
          periodo  precedente,  spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
          carattere    speciale   e   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario.
              All'impiegato  in  congedo  straordinario  per richiamo
          alle  armi  sono  corrisposti  lo  stipendio  e gli assegni
          personali   di   cui  sia  provvisto,  nonche'  l'eventuale
          eccedenza  degli  assegni per carichi di famiglia su quelli
          che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
              I  periodi  di congedo straordinario sono utili a tutti
          gli altri effetti.».
              - Il  testo  dell'art.  48, comma 2, del citato decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e'
          il seguente:
              «Art.  48 (Licenze straordinarie). - 2. In occasione di
          trasferimento  del personale, per le esigenze di trasloco e
          di  riorganizzazione  familiare  presso  la  nuova  sede di
          servizio,    l'Amministrazione    concede    una    licenza
          straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
                a) trasferimento   in  territorio  nazionale:  giorni
          venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
          con  almeno  dieci  anni  di  servizio; giorni dieci per il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio;
                b) trasferimento   per   il   personale  destinato  a
          prestare  o  che  rientri  dal  servizio all'estero: giorni
          trenta  al  personale  ammogliato o con famiglia a carico o
          con   almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  venti  al
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio.».
              - Per  il  testo  dell'art.  14,  comma 5, della citata
          legge  28 luglio  1999,  n. 266, si vedano le note all'art.
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