IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114, recante
disposizioni  sulla  riforma della disciplina relativa al settore del
commercio  a  norma  dell'articolo 4,  comma 4,  della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  l'articolo 24  del  decreto legislativo n. 114 del 1998, che
prevede  interventi  per  i  consorzi  e  le  cooperative di garanzia
collettiva  fidi,  come  modificato  dall'articolo 54, comma 3, della
legge  23 dicembre  1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
  Visto  in  particolare  il  comma 4  dell'articolo 24 predetto, che
prevede  il  finanziamento  delle societa' finanziarie, costituite da
consorzi  e  cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio
di talune attivita';
  Considerato   che   il  comma 5  dell'articolo 24,  attribuisce  al
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'arti-gianato  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalita'
per la concessione dei predetti finanziamenti;
  Visto  l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n.
697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato
dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  che  dispone  l'iscrizione  degli intermediari finanziari in un
apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi;
  Visto  l'articolo 113  del  citato decreto legislativo 1° settembre
1993,  n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attivita'
indicate nel citato articolo 106 in via prevalente, non nei confronti
del  pubblico,  siano  iscritti  ad  una apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106;
  Visto  l'articolo 155 del predetto decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi,
di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa'
cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge
5 ottobre  1991,  n.  317,  sono  iscritti  in  un  apposita  sezione
dell'elenco previsto dall'articolo 106;
  Visto  l'articolo 15  della  legge  7  agosto 1997, n. 266, recante
disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione di fondi pubblici di
garanzia;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante disposizioni per
l'attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  30  marzo  2001, n. 400, recante i criteri e le
modalita'  per  il  finanziamento  delle  societa' finanziarie per lo
sviluppo  delle  imprese  operanti  nel  commercio, nel turismo e nei
servizi;
  Visto  l'articolo  13  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito   con  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e  successive
modifiche;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;
  Sentita  la  Vicepresidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  le
competenze in materia di turismo;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 2384 del 12 febbraio 2007;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto 30 marzo 2001, n. 400, e'
sostituito dal seguente:
  «3.  Le  partecipazioni  al  capitale delle societa' finanziarie di
soggetti  diversi  da  quelli  elencati  al  comma 1, lettera c), non
possono  superare  complessivamente  il  quarantanove  per  cento.  I
confidi   costituiti   ai   sensi   dell'articolo   9,  comma  9  del
decreto-legge   1°   ottobre  1982,  n.  697,  convertito  con  legge
29 novembre  1982,  n.  887,  e  successive  modifiche che, a seguito
dell'approvazione  dell'articolo 13  del  decreto-legge  30 settembre
2003,  n.  269,  convertito  con  legge  24 novembre  2003, n. 326, e
successive  modifiche,  associno anche imprese appartenenti a settori
economici  diversi  da  quelli  indicanti  nel richiamato articolo 9,
possono  presentare alla controgaranzia delle societa' finanziarie di
cui   al  precedente  comma 1,  operazioni  di  garanzia  riguardanti
esclusivamente imprese del commercio e del turismo e dei servizi».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa  al  settore  del  commercio, a norma dell'art. 4,
          comma 4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59), pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  del  24 aprile  1998,  n.  95,
          supplemento ordinario:
              «Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di
          garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le cooperative
          di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del
          decreto-legge  1° ottobre  1982,  n.  697, convertito dalla
          legge  29 novembre  1982,  n.  887, e successive modifiche,
          possono   costituire   societa'   finanziarie   aventi  per
          finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio,
          nel turismo e nei servizi.
              2.  I  requisiti  delle societa' finanziarie, richiesti
          per   l'esercizio   delle  attivita'  di  cui  al  presente
          articolo, sono i seguenti:
                a) siano   ispirate   ai   principi   di  mutualita',
          richiamati  espressamente e inderogabilmente nei rispettivi
          statuti;
                b) siano   costituite   da   almeno   30  consorzi  e
          cooperative  di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1,
          distribuiti sull'intero territorio nazionale;
                c) siano  iscritte  all'apposito  elenco  tenuto  dal
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,    in   conformita'   al   decreto   legislativo
          1° settembre 1993, n. 385.
              3.  Le  organizzazioni  nazionali di rappresentanza del
          commercio,  del  turismo e dei servizi, per le finalita' di
          cui  al  presente  articolo,  possono  promuovere  societa'
          finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
              4.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   puo'  disporre  il  finanziamento  delle
          societa' finanziarie per le attivita' destinate:
                a) all'incremento     di     fondi     di    garanzia
          interconsortili  gestiti  dalle societa' finanziarie di cui
          al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e
          cogaranzie  a  favore  dei  consorzi e delle cooperative di
          garanzia collettiva fidi partecipanti;
                b) alla   promozione   di   interventi  necessari  al
          miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia operativa dei
          soggetti costituenti;
                c) alla promozione di interventi destinati a favorire
          le   fusioni   tra   consorzi  e  cooperative  di  garanzia
          collettiva fidi;
                c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione
          e  assistenza  tecnica  agli  operatori  del  settore anche
          mediante  la  costituzione  di  societa'  partecipate dalle
          societa' finanziarie previste dal comma 1.
              5.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          da  emanarsi  entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri
          e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4.
              6.  Gli  interventi previsti dal presente articolo, nel
          limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a
          carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui
          alla  legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del
          Fondo   di  cui  all'art.  4,  comma 6,  del  decreto-legge
          8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla legge 7 aprile
          1995,  n.  104.  A tal fine il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la
          somma  suddetta  ad  apposita  sezione  del  Fondo  di  cui
          all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma 9,  del
          decreto-legge  1° ottobre  1982,  n.  697  (Disposizioni in
          materia  di  imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale
          delle  manifestazioni  sportive  e  cinematografiche  e  di
          riordinamento  della distribuzione commerciale), pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  4  ottobre  1982,  n.  173  e
          convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 8:
              «9.   A   favore   delle  cooperative  e  dei  consorzi
          costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e
          del  turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti
          nel  settore  dei  servizi, ed aventi come scopo sociale la
          prestazione   di   garanzie   al   fine  di  facilitare  la
          concessione  di  crediti di esercizio o per investimenti ai
          soci,  e'  concesso  annualmente  un  contributo diretto ad
          aumentare  le  disponibilita'  del  fondo  di  garanzia. Il
          contributo e' erogato nella misura massima dell'1 per cento
          dei  finanziamenti  assistiti da garanzie da parte di detti
          enti.  All'onere  derivante  dal presente comma si provvede
          con  la  somma  di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo
          stanziamento   previsto   dal  settimo  comma del  presente
          articolo.
              Le  cooperative  ed  i  consorzi  di  cui al precedente
          comma possono  accantonare,  nei  limiti e con le modalita'
          previste   dall'art.   66,  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.   597,   un  importo
          commisurato   all'ammontare   complessivo   delle  garanzie
          rilasciate  risultanti  in bilancio, per la costituzione di
          un  fondo  a  copertura  di eventuali perdite derivanti dal
          mancato  rimborso  delle  somme  pagate  nella  qualita' di
          garanti.».
              - Si riporta il testo degli articoli 106, 113 e 155 del
          decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
          delle  leggi  in materia bancaria e creditizia), pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  30 settembre  1993,  n.  230,
          supplemento ordinario:
              «Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
          e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
              4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma 1,   nonche'   in   quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma 3,  vincolare  la  scelta  della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.».
              «Art.  113  (Soggetti  non  operanti  nei confronti del
          pubblico).  -  1. L'esercizio  in  via  prevalente, non nei
          confronti  del pubblico, delle attivita' indicate nell'art.
          106,  comma 1,  e'  riservato  ai  soggetti iscritti in una
          apposita   sezione   dell'elenco   generale.   Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze emana disposizioni attuative
          del presente comma.
              2.  Si  applicano  l'art.  108,  commi 1,  2 e 3 e, con
          esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di onorabilita' e di
          indipendenza, l'art. 109.».
              «Art.  155 (Soggetti operanti nel settore finanziario).
          -  1.  I  soggetti  che  esercitano  le  attivita' previste
          dall'art.  106,  comma 1, si adeguano alle disposizioni del
          comma 2  e  del  comma 3, lettera b), del medesimo articolo
          entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo.
              2.  L'art.  107  trova applicazione anche nei confronti
          delle  societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
          previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
              3.  Le  agenzie di prestito su pegno previste dal terzo
          comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
          sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
              4.  I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
          un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
          comma 1.   L'iscrizione   nella   sezione   non  abilita  a
          effettuare  le altre operazioni riservate agli intermediari
          finanziari  iscritti  nel  citato  elenco.  A  essi  non si
          applica il titolo V del presente decreto legislativo.
              4-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita  la  Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
          riferibili  al  volume  di attivita' finanziaria e ai mezzi
          patrimoniali,  in  base ai quali sono individuati i confidi
          che   sono   tenuti  a  chiedere  l'iscrizione  nell'elenco
          speciale   previsto   dall'art.   107.  La  Banca  d'Italia
          stabilisce,  con  proprio  provvedimento,  gli  elementi da
          prendere  in  considerazione  per  il calcolo del volume di
          attivita'   finanziaria   e  dei  mezzi  patrimoniali.  Per
          l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
          una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
              4-ter.   I   confidi   iscritti   nell'elenco  speciale
          esercitano   in  via  prevalente  l'attivita'  di  garanzia
          collettiva dei fidi.
              4-quater.   I  confidi  iscritti  nell'elenco  speciale
          possono   svolgere,  prevalentemente  nei  confronti  delle
          imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
                a) prestazione      di      garanzie     a     favore
          dell'amministrazione   finanziaria  dello  Stato,  al  fine
          dell'esecuzione   dei  rimborsi  di  imposte  alle  imprese
          consorziate o socie;
                b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
          pubblici di agevolazione;
                c) stipula,   ai  sensi  dell'art.  47,  comma 3,  di
          contratti  con  le banche assegnatarie di fondi pubblici di
          garanzia   per  disciplinare  i  rapporti  con  le  imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
              4-quinquies.  I  confidi  iscritti nell'elenco speciale
          possono  svolgere  in  via  residuale,  nei  limiti massimi
          stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
          intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
              4-sexies.  Ai  confidi iscritti nell'elenco speciale si
          applicano  gli  articoli 107,  commi 2,  3, 4 e 4-bis, 108,
          109,  110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
          dall'elenco  speciale qualora risultino gravi violazioni di
          norme  di  legge  o delle disposizioni emanate ai sensi del
          presente   decreto  legislativo;  si  applica  l'art.  111,
          commi 3 e 4.
              5.   I   soggetti   che   esercitano  professionalmente
          l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
          a  pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
          un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
          comma 1.   A   tali   soggetti   si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni degli articoli 106, comma 6,
          108,   109,  con  esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di
          onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
          a   effettuare   le   altre   operazioni   riservate   agli
          intermediari  finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   sentiti   la   Banca  d'Italia  e  l'UIC,  emana
          disposizioni  applicative  del presente comma individuando,
          in  particolare, le attivita' che possono essere esercitate
          congiuntamente  con  quella  di  cambiavalute.  Il Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze  detta  altresi'  norme
          transitorie  dirette  a  disciplinare  le abilitazioni gia'
          concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
              6.  I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
          data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, i
          quali,  senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti,   possono   continuare   a  svolgere  la  propria
          attivita',  in considerazione del carattere marginale della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi determinati dal CICR.».
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1997,   n.   266   (Interventi   urgenti  per  l'economia),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186:
              «Art.  15  (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di
          garanzia).  -  1. Al  fondo  di garanzia di cui all'art. 2,
          comma 100,  lettera a),  della  legge  23 dicembre 1996, n.
          662,  sono  attribuite,  a  integrazione delle risorse gia'
          destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e
          le  passivita'  del  fondo  di  garanzia di cui all'art. 20
          della   legge   12 agosto   1977,   n.  675,  e  successive
          modificazioni,  e  del  fondo di garanzia di cui all'art. 7
          della   legge   10 ottobre   1975,  n.  517,  e  successive
          modificazioni,  nonche'  un  importo  pari a 50 miliardi di
          lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi
          e   cooperative   di  garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 149,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 237.
              2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.   385,  e  successive  modificazioni,  e  alle  societa'
          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
          all'albo  di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
          1991,  n.  317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie
          imprese,  ivi  compresa  la  locazione  finanziaria,  e  di
          partecipazioni,  temporanee  e  di  minoranza,  al capitale
          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'
          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
          consorzi  di  garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155,
          comma 4,  del  citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e
          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
          di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
              3.  I  criteri  e le modalita' per la concessione della
          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali
          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o
          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi   dell'art.  47,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385.  La  convenzione  prevede  un
          distinto  organo,  competente  a deliberare in materia, nel
          quale  sono nominati anche un rappresentante delle banche e
          uno  per  ciascuna  delle  organizzazioni rappresentative a
          livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali
          e commerciali.
              4.  Un  importo  pari  a  50 miliardi di lire, a valere
          sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
          di  garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'art.  2 del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  237, e'
          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
          l'Artigiancassa  S.p.A.  dalla  legge  14 ottobre  1964, n.
          1068,  e  successive modificazioni e integrazioni. All'art.
          2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
          parole:  «Ministro  del tesoro», sono inserite le seguenti:
          «di  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato».
              5.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
          comma 3,  sono  abrogati  l'art.  20  della legge 12 agosto
          1977,  n.  675,  e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n.
          517, e loro successive modificazioni.
              Per  la  soppressione  del  Fondo  di  cui  al presente
          articolo vedi  il  comma 847 dell'art. 1, legge 27 dicembre
          2006, n. 296.».
              - Il   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n.  123
          (Disposizioni  per la razionalizzazione degli interventi di
          sostegno  pubblico  alle  imprese,  a  norma  dell'art.  4,
          comma 4,  lettera c),  della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998,
          n. 99.
              - Il decreto 30 marzo 2001, n. 400 (Regolamento recante
          i  criteri  e  le  modalita'  per  il  finanziamento  delle
          societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti
          nel   commercio,  nel  turismo  e  nei  servizi)  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8 novembre 2001, n.
          260.
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
          lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
          pubblici),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
          2003, n. 229, supplemento ordinario, e convertito in legge,
          con  modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n.
          326   (Gazzetta   Ufficiale   25 novembre   2003,  n.  274,
          supplemento ordinario):
              «Art.   13   (Disciplina   dell'attivita'  di  garanzia
          collettiva  dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
          intendono per: «confidi», i consorzi con attivita' esterna,
          le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni,
          a  responsabilita'  limitata  o  cooperative,  che svolgono
          l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per «attivita'
          di   garanzia  collettiva  dei  fidi»,  l'utilizzazione  di
          risorse  provenienti  in  tutto  o  in  parte dalle imprese
          consorziate  o  socie  per  la  prestazione  mutualistica e
          imprenditoriale   di   garanzie   volte   a   favorirne  il
          finanziamento  da parte delle banche e degli altri soggetti
          operanti  nel  settore finanziario; per «confidi di secondo
          grado»,  i  consorzi  con  attivita'  esterna,  le societa'
          cooperative,   le   societa'   consortili   per  azioni,  a
          responsabilita'  limitata  o  cooperative,  costituiti  dai
          confidi  ed eventualmente da imprese consorziate o socie di
          questi  ultimi  o  da  altre  imprese; per «piccole e medie
          imprese»,  le  imprese  che  soddisfano  i  requisiti della
          disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di Stato a
          favore  delle  piccole  e  medie  imprese  determinati  dai
          relativi  decreti del Ministro delle attivita' produttive e
          del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali; per
          «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  e successive modificazioni e integrazioni;
          per  «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107 del
          testo  unico  bancario;  per  «riforma  delle  societa», il
          decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
              2.  I  confidi,  salvo  quanto  stabilito  dal comma 32
          svolgono  esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
          dei  fidi  e  i  servizi a essa connessi o strumentali, nel
          rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
          dei  fidi  possono  essere  prestate  garanzie  personali e
          reali,   stipulati   contratti   volti   a   realizzare  il
          trasferimento  del  rischio, nonche' utilizzati in funzione
          di  garanzia  depositi  indisponibili  costituiti  presso i
          finanziatori delle imprese consorziate o socie.
              4.  I  confidi  di  secondo  grado svolgono l'attivita'
          indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
          essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
          ultimi.
              5.  L'uso  nella  denominazione o in qualsivoglia segno
          distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
          «confidi»,  «consorzio, cooperativa, societa' consortile di
          garanzia  collettiva  dei  fidi»  ovvero  di altre parole o
          locuzioni  idonee  a trarre in inganno sulla legittimazione
          allo  svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei
          fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
              6.  Chiunque  contravviene  al  disposto del comma 5 e'
          punito  con  la  medesima  sanzione prevista dall'art. 133,
          comma 3, del testo unico bancario.
              7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dell'art. 145 del medesimo testo unico.
              8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
          industriali,  commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da
          imprese   artigiane   e   agricole,   come  definite  dalla
          disciplina comunitaria.
              9.  Ai  confidi  possono  partecipare  anche imprese di
          maggiori  dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali
          determinati  dalla  Unione europea ai fini degli interventi
          agevolati  della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
          favore    delle    piccole   e   medie   imprese,   purche'
          complessivamente  non  rappresentino piu' di un sesto della
          totalita' delle imprese consorziate o socie.
              10.  Gli  enti  pubblici  e  privati  e  le  imprese di
          maggiori  dimensioni  che non possono far parte dei confidi
          ai   sensi   del  comma 9  possono  sostenerne  l'attivita'
          attraverso  contributi e garanzie non finalizzati a singole
          operazioni:  essi  non  divengono  consorziati  o  soci ne'
          fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
          possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
          modalita'  stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
          maggioranza   dei   componenti   di  ciascun  organo  resti
          riservata all'assemblea.
              11.  Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
          grado.
              12.  Il  fondo  consortile  o il capitale sociale di un
          confidi  non  puo'  essere inferiore a 100 mila euro, fermo
          restando  per  le  societa'  consortili  l'ammontare minimo
          previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
              13.  La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
          puo'  essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
          o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
              14.  Il  patrimonio  netto dei confidi, comprensivo dei
          fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
          mila  euro.  Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto
          almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
          dei   soci   o   da   avanzi   di  gestione.  Al  fine  del
          raggiungimento  di  tale  ammontare  minimo  si considerano
          anche  i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
          conto  economico  per  far  fronte  a previsioni di rischio
          sulle garanzie prestate.
              15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
          d'esercizio,  risulta  che il patrimonio netto e' diminuito
          per  oltre  un  terzo  al di sotto del minimo stabilito dal
          comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
          opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
          diminuzione  del  patrimonio netto non si e' ridotta a meno
          di  un  terzo  di  tale  minimo, l'assemblea che approva il
          bilancio  deve  deliberare l'aumento del fondo consortile o
          del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
          prevede  l'obbligo  per  i  consorziati  o i soci, di nuovi
          contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
          ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
          deliberare lo scioglimento del confidi.
              16.  Se,  per  la  perdita  di oltre un terzo del fondo
          consortile  o  del capitale sociale, questo si riduce al di
          sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
          devono  senza  indugio convocare l'assemblea per deliberare
          la  riduzione  del  fondo o del capitale e il contemporaneo
          aumento  del  medesimo  a  una  cifra non inferiore a detto
          minimo,  o  lo  scioglimento  del  confidi.  Per  i confidi
          costituiti   come   societa'  consortili  per  azioni  o  a
          responsabilita'  limitata  restano applicabili le ulteriori
          disposizioni  del  codice  civile  vigenti  in  materia  di
          riduzione del capitale per perdite.
              17.  Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di societa'
          cooperativa   non  si  applicano  il  primo  e  il  secondo
          comma dell'art.  2525  del  codice  civile, come modificato
          dalla riforma delle societa'.
              18.   I  confidi  non  possono  distribuire  avanzi  di
          gestione  di  ogni  genere  e  sotto  qualsiasi  forma alle
          imprese   consorziate   o   socie,   neppure   in  caso  di
          scioglimento  del  consorzio,  della  cooperativa  o  della
          societa'   consortile.   ovvero   di   recesso,  decadenza,
          esclusione o morte del consorziato o del socio.
              19.  Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di societa'
          cooperativa  non  si  applicano  il secondo comma dell'art.
          2545-quater  del  codice  civile  introdotto  dalla riforma
          delle   societa'   e  gli  articoli 11  e  20  della  legge
          31 gennaio  1992,  n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
          dall'art. 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come
          modificato   dalla   riforma  delle  societa',  si  intende
          riferito  al  Fondo di garanzia interconsortile al quale il
          confidi  aderisca  o,  in mancanza, ai Fondi di garanzia di
          cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
              20.  I confidi che riuniscono complessivamente non meno
          di   15   mila   imprese   e   garantiscono   finanziamenti
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          possono  istituire,  anche  tramite  le  loro  associazioni
          nazionali    di    rappresentanza,    fondi   di   garanzia
          interconsortile     destinati     alla    prestazione    di
          controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
              20-bis.  Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20
          i  confidi  che  riuniscono  cooperative  e  loro  consorzi
          debbono   associare  complessivamente  non  meno  di  5.000
          imprese  e  garantire  finanziamenti  complessivamente  non
          inferiori a 300 milioni di euro.
              21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
          societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
          il   cui  oggetto  sociale  preveda  in  via  esclusiva  lo
          svolgimento   di  tale  attivita',  ovvero  dalle  societa'
          finanziarie  costituite  ai  sensi dell'art. 24 del decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'art. 2602
          del  codice  civile  le  societa' consortili possono essere
          costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
              22.   I  confidi  aderenti  ad  un  fondo  di  garanzia
          interconsortile  versano annualmente a tale fondo, entro un
          mese   dall'approvazione   del   bilancio,   un  contributo
          obbligatorio   pari  allo  0,5  per  mille  delle  garanzie
          concesse  nell'anno  a fronte di finanziamenti erogati. Gli
          statuti  dei  fondi  di  garanzia  interconsortili  possono
          prevedere un contributo piu' elevato.
              23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
          interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
          per  mille  delle  garanzie  concesse nell'anno a fronte di
          finanziamenti   erogati,  entro  il  termine  indicato  nel
          comma 22,  al  Ministero  dell'economia e delle finanze; le
          somme  a  tale titolo versate fanno parte delle entrate del
          bilancio    dello   Stato.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare
          complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata al
          fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti
          nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno
          il  50  per  cento composta da imprenditori agricoli di cui
          all'art.  2135  del  codice  civile, versano annualmente la
          quota  alla  Sezione  speciale  del  Fondo interbancario di
          garanzia,  di cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n.
          153, e successive modificazioni.
              23-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
          effetto a decorrere dall'anno 2004.
              24.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi i contributi
          versati  ai  sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
          contributi,  anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
          di  garanzia  interconsortile o al fondo di garanzia di cui
          all'art.  2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  non concorrono alla formazione del reddito
          delle  societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi
          e  le  somme  versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in
          deduzione  dal  reddito  dei confidi o degli altri soggetti
          eroganti nell'esercizio di competenza.
              25. ... (Comma abrogato).
              26. ... (Comma abrogato).
              27. ... (Comma abrogato).
              28. ... (Comma abrogato).
              29.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  in forma di
          societa'   cooperativa   a   responsabilita'   limitata  e'
          consentito. ai sensi dell'art. 28 del testo unico bancario,
          anche   alle  banche  che,  in  base  al  proprio  statuto,
          esercitano    prevalentemente   l'attivita'   di   garanzia
          collettiva  dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
          tali  banche  contiene  le espressioni «confidi», «garanzia
          collettiva dei fidi» o entrambe.
              30.  Alle  banche  di  cui al comma 29 si applicano, in
          quanto  compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
          5  a  11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli
          da 33 a 37 del testo unico bancario.
              31.  La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
          commi 29    e    30,    tenuto   conto   delle   specifiche
          caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
              32.  ...  (aggiunge  i  commi 4-bis,  4-ter,  4-quater,
          4-quinquies  e  4-sexies  all'art. 155, decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385).
              33.  Le  banche  e  i  confidi  indicati nei precedenti
          commi 29,  30,  31  e  32 possono, anche in occasione delle
          trasformazioni  e  delle fusioni previste dai commi 38, 39,
          40, 41, 42 e 43. imputare al fondo consortile o al capitale
          sociale  i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o  riserve
          patrimoniali  costituiti  da  contributi dello Stato, delle
          regioni  e  di  altri enti pubblici senza che cio' comporti
          violazione   dei   vincoli  di  destinazione  eventualmente
          sussistenti,  che  permangono,  salvo  quelli  a  carattere
          territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
          consortile  o  del  capitale  sociale.  Le  azioni  o quote
          corrispondenti  costituiscono  azioni o quote proprie delle
          banche  o  dei  confidi  e  non attribuiscono alcun diritto
          patrimoniale   o  amministrativo  ne'  sono  computate  nel
          capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
          delle   quote  richieste  per  la  costituzione  e  per  le
          deliberazioni dell'assemblea.
              34.   Le   modificazioni  del  contratto  di  consorzio
          riguardanti  gli elementi indicativi dei consorziati devono
          essere  iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
          giorni  dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
          deposito  dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
          approvazione del bilancio.
              35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
          bilancio  d'esercizio  con  l'osservanza delle disposizioni
          relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
          approva  il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
          dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
          copia   del   bilancio,  corredata  dalla  relazione  sulla
          gestione,   dalla  relazione  del  collegio  sindacale,  se
          costituito,  e  dal  verbale di approvazione dell'assemblea
          deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
          l'ufficio del registro delle imprese.
              36.  Oltre  i  libri  e  le  altre  scritture contabili
          prescritti  tra  quelli  la  cui  tenuta e' obbligatoria il
          consorzio deve tenere:
                a) il  libro dei consorziati, nel quale devono essere
          indicati  la  ragione  o  denominazione  sociale  ovvero il
          cognome  e  il  nome  dei consorziati e le variazioni nelle
          persone di questi;
                b) il  libro  delle  adunanze  e  delle deliberazioni
          dell'assemblea,  in  cui  devono  essere trascritti anche i
          verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
                c) il  libro  delle  adunanze  e  delle deliberazioni
          dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
                d) il  libro delle adunanze e delle deliberazioni del
          collegio  sindacale,  se  questo  esiste. I primi tre libri
          devono  essere  tenuti  a  cura  degli  amministratori e il
          quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto
          di  esaminare  i  libri  indicati nel presente comma e, per
          quelli   indicati   nelle  lettere a)  e b),  di  ottenerne
          estratti   a   proprie   spese.  Il  libro  indicato  nella
          lettera a) puo' altresi' essere esaminato dai creditori che
          intendano  far  valere la responsabilita' verso i terzi dei
          singoli   consorziati  ai  sensi  dell'art.  2615,  secondo
          comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo
          in  uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato
          in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da
          un notaio.
              37.  ... (Sostituisce il comma 4 dell'art. 155, decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
              38.  I  confidi  possono  trasformarsi  in uno dei tipi
          associativi  indicati  nel presente articolo e nelle banche
          di  cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
          sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
          o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
              39.  I  confidi  possono  altresi'  fondersi  con altri
          confidi   comunque   costituiti.   Alle   fusioni   possono
          partecipare   anche   societa',   associazioni,  anche  non
          riconosciute,  fondazioni  e  consorzi  diversi dai confidi
          purche'  il  consorzio  o  la  societa'  incorporante o che
          risulta  dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
          comma 29.
              40.   Alla   fusione  si  applicano  in  ogni  caso  le
          disposizioni  di  cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
          II,  del  codice  civile;  a  far data dal 1° gennaio 2004,
          qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
          il  progetto  di fusione prevedano per i consorziati eguali
          diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
          quote  di  partecipazione,  non  e'  necessario redigere la
          relazione  degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del
          codice   civile,   come   modificato  dalla  riforma  delle
          societa'.  Il  progetto di fusione determina il rapporto di
          cambio  sulla  base  del  valore  nominale  delle  quote di
          partecipazione,   secondo   un   criterio  di  attribuzione
          proporzionale.
              41.   Anche   in   deroga   a   quanto  previsto  dagli
          articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice
          civile,   introdotti   dalla  riforma  delle  societa',  le
          deliberazioni  assembleari necessarie per le trasformazioni
          e  le  fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate
          con   le   maggioranze   previste   dallo  statuto  per  le
          deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
              42.   Le  trasformazioni  e  le  fusioni  previste  dai
          commi 38,  39,  40  e 41 non comportano in alcun caso per i
          contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
          vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
              43.  Le societa' cooperative le quali divengono confidi
          sotto  un  diverso  tipo associativo a seguito di fusione o
          che  si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
          all'obbligo   di   devoluzione   del  patrimonio  ai  fondi
          mutualistici   per   la  promozione  e  lo  sviluppo  della
          cooperazione  di  cui  all'art.  11,  comma 5,  della legge
          31 gennaio  1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
          confidi  risultante  dalla  trasformazione  o  fusione  sia
          previsto   l'obbligo   di  devoluzione  del  patrimonio  ai
          predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
          fusione o trasformazione dei confidi stesso in enti diversi
          dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
              44.  I  confidi  fruiscono di tutti i benefici previsti
          dalla  legislazione  vigente  a favore dei consorzi e delle
          cooperative   di  garanzia  collettiva  fidi;  i  requisiti
          soggettivi  ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
          rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
              45.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i confidi,
          comunque costituiti. si considerano enti commerciali.
              46.  Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
          nei  fondi  costituenti  il  patrimonio  netto  dei confidi
          concorrono  alla  formazione  del reddito nell'esercizio in
          cui  la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
          dalla  copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
          fondo   consortile  o  del  capitale  sociale.  Il  reddito
          d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
          dei  conto  economico  le  eventuali  variazioni in aumento
          conseguenti   all'applicazione  dei  criteri  indicati  nel
          titolo  I,  capo  VI,  e  nel titolo II, capo II, del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive modificazioni.
              47.  Ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
          produttive  i  confidi, comunque costituiti, determinano in
          ogni  caso  il  valore  della  produzione  netta secondo le
          modalita'  contenute  nell'art.  10,  comma  1, del decreto
          legislativo   15   dicembre   1997,  n.  446  e  successive
          modificazioni.
              48.  Ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto non si
          considera  effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
          di garanzia collettiva dei fidi.
              49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
          capitale  sociale  dei  confidi,  comunque  costituiti, e i
          contributi  a  questi  versati costituiscono per le imprese
          consorziate  o  socie oneri contributivi ai sensi dell'art.
          64,  comma 4,  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917 e successive modificazioni. Tale
          disposizione  si  applica anche alle imprese e agli enti di
          cui  al  comma 10,  per un ammontare complessivo deducibile
          non   superiore  al  2  per  cento  del  reddito  d'impresa
          dichiarato;  e'  salva  ogni  eventuale ulteriore deduzione
          prevista dalla legge.
              50.   Ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,   le
          trasformazioni  e  le  fusioni  effettuate tra i confidi ai
          sensi  dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in
          nessun   caso   a  recupero  di  tassazione  dei  fondi  in
          sospensione  di imposta dei confidi che hanno effettuato la
          trasformazione o partecipato alla fusione.
              51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
          misura fissa.
              52.  I  confidi gia' costituiti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
          da  tale  data  per  adeguarsi  ai  requisiti  disposti dai
          commi 12,  13,  14,  15,  16  e  17,  salva  fino ad allora
          l'applicazione  delle  restanti  disposizioni  del presente
          articolo;  anche  decorso  tale  termine i confidi in forma
          cooperativa  gia' costituiti alla data di entrata in vigore
          del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
          minimo  della  quota di partecipazione determinato ai sensi
          del comma 13.
              53.  Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
          successivi  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
          per  gli  aiuti  a  finalita' regionale di cui all'art. 87,
          paragrafo 3,   lettera a),   del   trattato  CE,  la  parte
          dell'ammontare  minimo  del  patrimonio netto costituito da
          apporti  dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
          deve  essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
          a quanto previsto dal comma 14.
              54.  I  soggetti  di  cui al comma 10, che alla data di
          entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
          consortile  o  al  capitale  sociale  dei confidi, anche di
          secondo  grado,  possono  mantenere la loro partecipazione,
          fermo  restando  il  divieto  di  fruizione  dell'attivita'
          sociale.
              55.  I  confidi  che alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
          possono  continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
          dalla  stessa  data.  Fino a tale termine i confidi possono
          prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
          dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
          alle imprese consorziate o socie.
              56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
          criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
          decreto  non  comportano  violazioni delle disposizioni del
          codice  civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
          danno luogo a rettifiche fiscali.
              57.   I  confidi  che  hanno  un  volume  di  attivita'
          finanziaria  pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
          o     mezzi     patrimoniali    pari    o    superiori    a
          duemilioniseicentomila  euro  possono,  entro il termine di
          diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   chiedere  l'iscrizione  provvisoria  nell'elenco
          speciale  di  cui all'art. 107 del testo unico bancario. La
          Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della
          sussistenza  degli  altri  requisiti di iscrizione previsti
          dagli  articoli 106  e  107 del testo unico bancario. Entro
          tre   anni   dall'iscrizione,  i  confidi  si  adeguano  ai
          requisiti  minimi  per  l'iscrizione  previsti ai sensi del
          comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
          alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
          si  sono  adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
          ai   sensi  del  presente  comma,  oltre  all'attivita'  di
          garanzia    collettiva    dei   fidi,   possono   svolgere,
          esclusivamente  nei  confronti  delle imprese consorziate o
          socie,   le   sole   attivita'   indicate   nell'art.  155,
          comma 4-quater,  del  testo  unico  bancario.  Resta  fermo
          quanto  previsto  dall'art.  155,  comma 4-ter del medesimo
          testo unico bancario.
              58.  Il secondo comma dell'art. 17 della legge 19 marzo
          1983, n. 72, e' abrogato.
              59.  L'articolo  33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
          e' abrogato.
              60.   Nell'art.   10,   comma del  decreto  legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446,  sono  soppresse  le  seguenti
          parole:  «,  e  in  ogni  caso  per  i consorzi di garanzia
          collettiva  fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
          sotto  forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
          dagli  articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
          iscritti   nell'apposita   sezione   dell'elenco   previsto
          dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385».
              61. Nell'art. 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
          108,   le  parole:  «consorzi  o  cooperative  di  garanzia
          collettiva   fidi  denominati  "Confidi",  istituiti  dalle
          associazioni  di  categoria  imprenditoriali e dagli ordini
          professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di
          cui  all'art.  13  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269».
              61-bis.  La  garanzia  della Sezione speciale del Fondo
          interbancario  di  garanzia,  istituita con l'art. 21 della
          legge  9  maggio  1975, n. 153, e successive modificazioni,
          puo'  essere  concessa  alle  banche  e  agli  intermediari
          finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale di cui all'art.
          107  del  testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a
          imprenditori  agricoli  di  cui  all'art.  2135  del codice
          civile,   ivi   comprese  la  locazione  finanziaria  e  la
          partecipazione,  temporanea  e  di  minoranza,  al capitale
          delle  imprese  agricole  medesime,  assunte  da banche, da
          altri   intermediari   finanziari  o  da  fondi  chiusi  di
          investimento  mobiliari. La garanzia della Sezione speciale
          del  Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma
          di  controgaranzia,  a quella prestata dai confidi operanti
          nel  settore  agricolo,  che  hanno come consorziati o soci
          almeno  il  50  per  cento di imprenditori agricoli ed agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco generale di
          cui  all'art. 106 del medesimo testo unico. Con decreto del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto
          con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
          criteri  e  le  modalita' per la concessione delle garanzie
          della  Sezione  speciale  e  la gestione delle sue risorse,
          nonche'   le   eventuali  riserve  di  fondi  a  favore  di
          determinati settori o tipologie di operazioni.
              61-ter. (Comma abrogato).
              61-quater.  Le  caratteristiche delle garanzie dirette,
          controgaranzie  e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
          Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b), della legge
          23 dicembre  1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a
          quanto   previsto   dall'Accordo   di  Basilea  recante  la
          disciplina  dei requisiti minimi di capitale per le banche,
          sono  disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto 30 marzo
          2001,  n. 400 (Regolamento recante i criteri e le modalita'
          per  il  finanziamento  delle  societa'  finanziarie per lo
          sviluppo  delle imprese operanti nel commercio, nel turismo
          e   nei   servizi),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 novembre  2001,  n.  260),  come  modificato dal presente
          decreto:
              «Art.   1  (Soggetti  beneficiari).  -  1.  I  soggetti
          beneficiari  dell'intervento di cui all'art. 24 del decreto
          legislativo   31 marzo  1998,  n.  114,  sono  le  societa'
          finanziarie  per  lo  sviluppo  delle  imprese operanti nel
          commercio,  nel  turismo  e  nei servizi, di cui al comma 1
          dello   stesso  articolo,  in  possesso  al  momento  della
          presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
                a) forma   di  societa'  di  capitali  ed  iscrizione
          nell'elenco  di  cui  all'art.  106 del decreto legislativo
          1° settembre  1993, n. 385, ivi compresi quelli speciali di
          cui agli articoli 113 e 155, comma 4;
                b) richiamo  espresso  ed  inderogabile nello statuto
          vigente  ai principi di mutualita'. Le forme di societa' di
          capitali   di  cui  alla  lettera a)  del  presente  comma,
          coerenti  con il principio di mutualita', comprendono anche
          quelle   previste   dagli  articoli 29  e  30  della  legge
          5 ottobre  1991,  n. 317, e cioe' le societa' cooperative e
          le societa' consortili;
                c) presenza  nella compagine sociale di almeno trenta
          consorzi  e  cooperative  di  garanzia  collettiva fidi, di
          seguito denominati confidi, di cui all'art. 9, comma 9, del
          decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge
          29 novembre   1982,   n.   887,   e  successive  modifiche,
          distribuiti sull'intero territorio nazionale.
              2.  Ciascun  consorzio  o cooperativa non deve detenere
          piu'  del  venti  per  cento  del  capitale  della societa'
          finanziaria.  Per  quanto  concerne  la  distribuzione  sul
          territorio  nazionale  di  cui  al  comma 1,  lettera c), i
          trenta  consorzi  e  cooperative  debbono avere sede legale
          almeno  in  una regione del Nord, in una regione del Centro
          ed in una regione del Mezzogiorno.
              3.   Le   partecipazioni  al  capitale  delle  societa'
          finanziarie  di  soggetti  diversi  da  quelli  elencati al
          comma 1,  lettera c)  non possono superare complessivamente
          il  quarantanove  per  cento. I confidi costituiti ai sensi
          dell'art.  9, comma 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n.
          697,  convertito  con  legge  29 novembre  1982,  n. 887, e
          successive   modifiche  che,  a  seguito  dell'approvazione
          dell'art.  13  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
          convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
          modifiche,  associno  anche  imprese appartenenti a settori
          economici  diversi  da quelli indicanti nel richiamato art.
          9,  possono  presentare  alla controgaranzia delle societa'
          finanziarie  di  cui  al  precedente comma 1, operazioni di
          garanzia riguardanti esclusivamente imprese del commercio e
          del turismo e dei servizi.».