Art. 2.
                   Risorse finanziarie disponibili
  1.  All'articolo  7  del  decreto  20  marzo  2001, n. 400, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «3. A decorrere dai tre anni successivi alla data di emanazione del
primo   provvedimento   di   concessione  in  favore  delle  societa'
finanziarie,  gli  interessi che maturano sull'importo del contributo
concesso  per  gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a),  del decreto 30 marzo 2001, n. 400, sono acquisiti dalle societa'
finanziarie ad incremento dell'importo del contributo citato, dedotte
le  spese  di gestione della societa'. Gli amministratori devono dare
evidenza contabile di tali spese nella relazione di bilancio».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 22 maggio 2007
                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Bersani
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
  Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2007
  Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 47
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 del decreto 30 marzo
          2001, n. 400, come modificato dal presente decreto:
              «Art.  7 (Risorse finanziarie disponibili). - 1. Con il
          medesimo  decreto  di  cui all'art. 4, comma 1, il Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato determina
          la  quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno
          degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, nonche' quelle
          necessarie  per  le  spese di cui al successivo comma 2 del
          presente articolo.
              2.  Ai  fini  dell'attuazione  degli  interventi di cui
          all'art.   2,  comma 1;  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato   concede   alle  societa'
          finanziarie,  contributo a titolo di rimborso spese pari al
          7 per cento:
                a) dell'importo   del  contributo  concesso  per  gli
          interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
                b) dell'importo  dell'agevolazione  concessa  in  via
          definitiva  in  relazione a ciascun progetto presentato dai
          consorzi  e/o  dalle  cooperative  soci  e  dalle  societa'
          finanziarie  per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera b);
                c) dell'importo  del contributo concesso in relazione
          a  ciascuna  operazione  di  fusione  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, lettera c);
                d) dell'importo  dell'agevolazione  concessa  in  via
          definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dalle
          societa'   finanziarie   o  da  loro  partecipate  per  gli
          interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
              Il  contributo  di  cui  al  punto a)  viene  liquidato
          contestualmente   al   versamento  del  contributo  di  cui
          all'art.  3,  comma 1.  I contributi di cui ai punti b), c)
          e d)   vengono  liquidati  a  consuntivo  con  periodicita'
          semestrale  entro  il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun
          anno.  Il contributo complessivo a titolo di rimborso spese
          concesso   a   ciascuna  societa'  finanziaria  non  dovra'
          comunque  essere  superiore a lire due miliardi per ciascun
          anno  e per la durata massima di tre anni a decorrere dalla
          data  di  emanazione del primo provvedimento di concessione
          in favore della societa' finanziaria medesima.
              3.  A  decorrere  dai  tre anni successivi alla data di
          emanazione del primo provvedimento di concessione in favore
          delle  societa'  finanziarie,  gli  interessi  che maturano
          sull'importo  del contributo concesso per gli interventi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, lettera a) del decreto 30 marzo
          2001,  n. 400, sono acquisiti dalle societa' finanziarie ad
          incremento  dell'importo  del contributo citato, dedotte le
          spese di gestione della societa'. Gli amministratori devono
          dare  evidenza  contabile  di tali spese nella relazione di
          bilancio.».