Art. 2. Risorse finanziarie disponibili 1. All'articolo 7 del decreto 20 marzo 2001, n. 400, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «3. A decorrere dai tre anni successivi alla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore delle societa' finanziarie, gli interessi che maturano sull'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 30 marzo 2001, n. 400, sono acquisiti dalle societa' finanziarie ad incremento dell'importo del contributo citato, dedotte le spese di gestione della societa'. Gli amministratori devono dare evidenza contabile di tali spese nella relazione di bilancio». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 maggio 2007 Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 47
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto 30 marzo 2001, n. 400, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Risorse finanziarie disponibili). - 1. Con il medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, nonche' quelle necessarie per le spese di cui al successivo comma 2 del presente articolo. 2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede alle societa' finanziarie, contributo a titolo di rimborso spese pari al 7 per cento: a) dell'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); b) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dai consorzi e/o dalle cooperative soci e dalle societa' finanziarie per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b); c) dell'importo del contributo concesso in relazione a ciascuna operazione di fusione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c); d) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dalle societa' finanziarie o da loro partecipate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Il contributo di cui al punto a) viene liquidato contestualmente al versamento del contributo di cui all'art. 3, comma 1. I contributi di cui ai punti b), c) e d) vengono liquidati a consuntivo con periodicita' semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Il contributo complessivo a titolo di rimborso spese concesso a ciascuna societa' finanziaria non dovra' comunque essere superiore a lire due miliardi per ciascun anno e per la durata massima di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore della societa' finanziaria medesima. 3. A decorrere dai tre anni successivi alla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore delle societa' finanziarie, gli interessi che maturano sull'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto 30 marzo 2001, n. 400, sono acquisiti dalle societa' finanziarie ad incremento dell'importo del contributo citato, dedotte le spese di gestione della societa'. Gli amministratori devono dare evidenza contabile di tali spese nella relazione di bilancio.».