Art. 11.

             Organizzazione del Centro di coordinamento

  1. Sono organi del Centro:
    a) l'Assemblea,  composta  da  un rappresentante per ogni sistema
collettivo;
    b) il  Comitato  esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il
Presidente;
    c) il Presidente;
    d) il Collegio dei revisori contabili.
  2.  Il  Presidente  e  il  Comitato  esecutivo  nominati  nell'atto
costitutivo  del  Centro  durano in carica per dodici mesi decorrenti
dalla costituzione del Centro stesso.
  3.  I  componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati
tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili.
  4.   Lo   statuto   del   Centro  di  coordinamento  e'  deliberato
dall'assemblea  e  deve  essere  approvato  con  decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia
e delle finanze.
  5.  Il  Centro  di  coordinamento  adotta uno o piu' regolamenti di
funzionamento.