Art. 11. Organizzazione del Centro di coordinamento 1. Sono organi del Centro: a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per ogni sistema collettivo; b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori contabili. 2. Il Presidente e il Comitato esecutivo nominati nell'atto costitutivo del Centro durano in carica per dodici mesi decorrenti dalla costituzione del Centro stesso. 3. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili. 4. Lo statuto del Centro di coordinamento e' deliberato dall'assemblea e deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Centro di coordinamento adotta uno o piu' regolamenti di funzionamento.