Art. 16.

                     Regime transitorio di avvio

  1.  A  decorrere  dal  1° settembre  2007  e  sino alla scadenza di
centoventi  giorni,  non  prorogabili,  le  disposizioni  del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, inerenti gli obblighi di gestione
e   finanziamento   dei  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche  provenienti da nuclei domestici sono attuate secondo un
regime  transitorio  per  assicurare l'avvio rapido ed efficace delle
attivita'  previste  a  carico  dei  produttori  di AEE e dei sistemi
collettivi da questi costituiti.
  2.  Contestualmente  all'inizio del regime transitorio i Produttori
di  AEE  attuano quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
  3.  Il regime transitorio di cui al comma 1 e' definito mediante la
stipula  di  un  accordo  di  programma tra Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e del mare, l'ANCI e le Organizzazioni
nazionali  di  categoria dei produttori di apparecchiature elettriche
ed  elettroniche  e dei distributori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
  4.   L'accordo   di  programma  di  cui  al  comma 3  definisce  in
particolare:
    a) esclusivamente  per  il  periodo  transitorio,  l'impegno  dei
comuni  a  continuare  a farsi carico, sulla base dei servizi e delle
strutture  per  la raccolta dei rifiuti urbani esistenti ed adeguate,
di tutta la gestione sino al trattamento, al recupero e/o smaltimento
dei  RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici  e dalla distribuzione
presente  sul  proprio  territorio,  nel rispetto di quanto stabilito
dalla normativa vigente;
    b) il   finanziamento   del   periodo   transitorio  mediante  la
determinazione  di  un  importo forfetario a ristoro dei costi per le
attivita'  di trasporto dai Centri di raccolta di cui all'articolo 6,
comma 1,  lettera a) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e
di  trattamento  dei  RAEE,  che  i  produttori  di AEE e dei sistemi
collettivi  da questi costituiti dovranno versare ai comuni alla fine
del  periodo  transitorio.  Una  quota  parte  di  tale importo sara'
destinata  alla  realizzazione  di  centri  di  raccolta  in aree non
provviste;
    c) l'onere   di   finanziamento  di  cui  alla  lettera b)  sara'
ripartito  dai Sistemi collettivi aderenti al centro di coordinamento
tra  tutti  i produttori di AEE che risulteranno iscritti al Registro
di  cui  all'articolo  14  del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151,  al termine del periodo previsto dall'articolo 20, comma 3 dello
stesso decreto legislativo.
  5.  Al termine del regime transitorio di cui al comma 1, il sistema
e'  assicurato  dall'Accordo  di  programma  di  cui all'articolo 10,
comma 2,  lettera a) del presente decreto, che disciplina nell'ambito
delle  condizioni  generali  del  servizio  i  livelli  essenziali da
erogare o le eventuali penali.
  Il  presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 25 settembre 2007

              Il Ministro dell'ambiente e della tutela
                      del territorio e del mare
                           Pecoraro Scanio


                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani


              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007
Ufficio  controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 151
 
          Note all'art. 16:
              -  Per  il  testo dell'art. 10, del decreto legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1.
              -  Per  il  testo  dell'art. 6, del decreto legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3.
              -  L'art.  14, del citato decreto legislativo 25 luglio
          2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art. 20 del decreto legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3.