Art. 16. Regime transitorio di avvio 1. A decorrere dal 1° settembre 2007 e sino alla scadenza di centoventi giorni, non prorogabili, le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, inerenti gli obblighi di gestione e finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici sono attuate secondo un regime transitorio per assicurare l'avvio rapido ed efficace delle attivita' previste a carico dei produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti. 2. Contestualmente all'inizio del regime transitorio i Produttori di AEE attuano quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 3. Il regime transitorio di cui al comma 1 e' definito mediante la stipula di un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCI e le Organizzazioni nazionali di categoria dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 4. L'accordo di programma di cui al comma 3 definisce in particolare: a) esclusivamente per il periodo transitorio, l'impegno dei comuni a continuare a farsi carico, sulla base dei servizi e delle strutture per la raccolta dei rifiuti urbani esistenti ed adeguate, di tutta la gestione sino al trattamento, al recupero e/o smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e dalla distribuzione presente sul proprio territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente; b) il finanziamento del periodo transitorio mediante la determinazione di un importo forfetario a ristoro dei costi per le attivita' di trasporto dai Centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e di trattamento dei RAEE, che i produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti dovranno versare ai comuni alla fine del periodo transitorio. Una quota parte di tale importo sara' destinata alla realizzazione di centri di raccolta in aree non provviste; c) l'onere di finanziamento di cui alla lettera b) sara' ripartito dai Sistemi collettivi aderenti al centro di coordinamento tra tutti i produttori di AEE che risulteranno iscritti al Registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, al termine del periodo previsto dall'articolo 20, comma 3 dello stesso decreto legislativo. 5. Al termine del regime transitorio di cui al comma 1, il sistema e' assicurato dall'Accordo di programma di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del presente decreto, che disciplina nell'ambito delle condizioni generali del servizio i livelli essenziali da erogare o le eventuali penali. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 settembre 2007 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007 Ufficio controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 151
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3. - L'art. 14, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3.