Art. 7. Modalita' di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi 1. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui all'articolo 1 con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni: a) i dati relativi alla sua costituzione; b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivise nell'allegato lB del medesimo decreto legislativo, gestite; c) le tipologie di RAEE gestite, secondo la seguente classificazione: 1. RAEE domestici storici 2. RAEE professionali storici 3. RAEE domestici nuovi 4. RAEE professionali nuovi 5. RAEE illuminazione 2. I sistemi collettivi comunicano al Registro ogni variazione dei dati di cui al comma 1. 3. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, con le modalita' di cui all'articolo 6.
Note all'art. 7: - L'Allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3. - L'Allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.