Art. 7.

Modalita'  di  raccolta  e  tipologia  dei  dati  relativi ai sistemi
                             collettivi

  1. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE
sul  territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di
cui  all'articolo 1  con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3,
entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento,  o  comunque  prima  che  il sistema collettivo inizi ad
operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni:
    a) i dati relativi alla sua costituzione;
    b) i  produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni
produttore,  le  categorie  di apparecchiature di cui all'allegato 1A
del  decreto  legislativo  25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente
suddivise nell'allegato lB del medesimo decreto legislativo, gestite;
    c) le   tipologie   di   RAEE   gestite,   secondo   la  seguente
classificazione:
      1. RAEE domestici storici
      2. RAEE professionali storici
      3. RAEE domestici nuovi
      4. RAEE professionali nuovi
      5. RAEE illuminazione
  2.  I sistemi collettivi comunicano al Registro ogni variazione dei
dati di cui al comma 1.
  3.  I  sistemi  collettivi  comunicano  annualmente  al Comitato di
vigilanza  e  controllo,  per  conto  di  tutti  i produttori ad essi
aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche   raccolte   attraverso  tutti  i  canali,  reimpiegate,
riciclate e recuperate, con le modalita' di cui all'articolo 6.
 
          Note all'art. 7:
              - L'Allegato   1A   del   citato   decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.
              - L'Allegato   1B   del   citato   decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.