Art. 41.
                              Sanzioni
  1.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato e salvo quanto previsto
dalle altre norme vigenti in materia, chiunque produca, predisponga o
presenti,  a  fini  di  valutazione  per  atti  autorizzativi  o  per
pubblicazione,   dati   non  conformi  alla  realta',  inerenti  alle
sperimentazioni  cliniche dei medicinali, di cui al presente decreto,
tali  da  poter  incidere  sulla valutazione di quanto presentato, e'
sospeso  per un periodo di tempo da sei mesi a due anni, in relazione
al   ruolo  svolto,  dall'esercizio  delle  funzioni  di  produzione,
predisposizione o presentazione di dati inerenti alle sperimentazioni
dei   medicinali,  nonche'  dall'attivita'  di  sperimentatore  e  di
richiedente  autorizzazioni basate su sperimentazioni di medicinali e
dall'attivita'  di  promotore  di  sperimentazioni o suo delegato. Ai
soggetti di cui al precedente periodo si applica altresi' la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 150.000.
  2.  Chiunque  viola le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6,
e'  soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte
l'importo economico previsto nell'accordo di cui al medesimo articolo
6, comma 6, comunque non superiore a euro 150.000.
  3. I promotori delle sperimentazioni a fini industriali che operano
in  carenza  dei  requisiti  previsti  dall'articolo 6, comma 1, o in
difformita'  da  quanto previsto dal medesimo articolo 6, comma 3 del
presente decreto, e le organizzazioni private di cui all'articolo 20,
comma  3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che operano
in  carenza  dei  requisiti  previsti  dal decreto di cui al medesimo
articolo  20,  comma  3,  sono  soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria   da  euro  25.000  a  euro  150.000  e  alla  sospensione
dall'esercizio  delle  attivita'  in  ordine  alle  quali  sono state
riscontrate  le carenze o difformita', per un periodo di tempo da sei
a  diciotto  mesi,  fatta  salva  la  necessita'  di  conformarsi  ai
requisiti previsti e sanare le difformita' riscontrate.
  4.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  esegua
sperimentazioni cliniche dei medicinali in difformita' ai principi di
buona  pratica  clinica  di  cui  all'articolo  3,  e'  soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a 90.000.
  5.  Al  titolare  o al legale rappresentante dell'impresa che inizi
l'attivita'   di   fabbricazione  o  importazione  di  un  medicinale
sottoposto     a     sperimentazione     clinica     senza    munirsi
dell'autorizzazione  di  cui al capo III, ovvero prosegua l'attivita'
di  fabbricazione  o  importazione  quando l'autorizzazione sia stata
revocata  o  sospesa, si applica la sanzione di cui all'articolo 147,
comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
  6. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 30,
comma  3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000.
 
          Note all'art. 41:
              - Per  l'art.  20,  comma 3, del decreto legislativo 24
          giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 6.
              - L'art.  147,  comma  1,  del  decreto  legislativo 24
          aprile 2006, n. 219, cosi' recita:
              «Art.  147  (Sanzioni  penali).  -  1. Il titolare o il
          legale  rappresentante  dell'impresa che inizia l'attivita'
          di    produzione    di    medicinali    o   materie   prime
          farmacologicamente attive senza munirsi dell'autorizzazione
          di cui all'art. 50, ovvero la prosegue malgrado la revoca o
          la  sospensione  dell'autorizzazione  stessa, e' punito con
          l'arresto  da  sei  mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
          diecimila  a euro centomila. Le medesime pene si applicano,
          altresi',   a   chi  importa  medicinali  o  materie  prime
          farmacologicamente  attive  in  assenza dell'autorizzazione
          prevista   dall'art.  55  ovvero  non  effettua  o  non  fa
          effettuare  sui  medicinali  i controlli di qualita' di cui
          all'art.  52,  comma  8, lettera b). Tali pene si applicano
          anche  a  chi  prosegue l'attivita' autorizzata pur essendo
          intervenuta  la  mancanza  della persona qualificata di cui
          all'art.  50,  comma  2,  lettera  c),  o  la  sopravvenuta
          inidoneita'  delle  attrezzature  essenziali  a  produrre e
          controllare  medicinali  alle  condizioni e con i requisiti
          autorizzati.».