Art. 17. 
                           Norma di rinvio 
  1. Le richieste dei soggetti interessati ad espletare i compiti  di
cui all'allegato III, sono  presentate  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 2. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo  47,
comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
 
          Nota all'art. 17:
              - Per  l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si
          vedano le note alle premesse.