Art. 16. 
        Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento 
  1. Ai fini del riconoscimento professionale come  disciplinato  dal
presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita
domanda all'autorita' competente di cui all'articolo 5. 
  2. Entro trenta giorni dal ricevimento  della  domanda  di  cui  al
comma 1  l'autorita'  accerta  la  completezza  della  documentazione
esibita,  e  ne  da'   notizia   all'interessato.   Ove   necessario,
l'Autorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. 
  3. Fuori dai  casi  previsti  dall'articolo  5,  comma  2,  per  la
valutazione dei titoli acquisiti, l'autorita' indice  una  conferenza
di servizi ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  previa
consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le  attivita'
di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla  quale  partecipano
rappresentanti: 
    a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5; 
    b)  del  Dipartimento  per  il  coordinamento   delle   politiche
comunitarie; 
    c) del Ministero degli affari esteri. 
  4. Nella conferenza dei  servizi  sono  sentiti  un  rappresentante
dell'Ordine  o  Collegio   professionale   ovvero   della   categoria
professionale interessata. 
  5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente  titolo,
sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII. 
  6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente  con  decreto
motivato, da adottarsi nel termine di tre  mesi  dalla  presentazione
della documentazione completa da parte dell'interessato.  Il  decreto
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per
le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il
termine e' di quattro mesi. 
  7. Nei casi di  cui  all'articolo  22,  il  decreto  stabilisce  le
condizioni del tirocinio di adattamento e della  prova  attitudinale,
individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24. 
  8. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nei
casi di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  individuano  le  modalita'
procedimentali  di  valutazione  dei  titoli  di   loro   competenza,
assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita'
interessate.  Le  autorita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  si
pronunciano   con   proprio   provvedimento,   stabilendo,    qualora
necessario, le eventuali condizioni di cui al comma  7  del  presente
articolo. 
  9. Se l'esercizio della professione in  questione  e'  condizionato
alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne,  al
cittadino  interessato  e'  proposta  una  formula   appropriata   ed
equivalente nel caso  in  cui  la  formula  del  giuramento  o  della
dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino. 
  10. I beneficiari  del  riconoscimento  esercitano  la  professione
facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua
eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana. 
 
          Nota all'art. 16: 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi.».