Art. 19. 
                        Livelli di qualifica 
  1.   Ai   soli   fini   dell'applicazione   delle   condizioni   di
riconoscimento professionale di cui all'articolo  21,  le  qualifiche
professionali sono inquadrate nei seguenti livelli: 
    a) attestato di competenza: attestato rilasciato da  un'autorita'
competente dello Stato membro  d'origine  designata  ai  sensi  delle
disposizioni legislative,  regolamentari  o  amministrative  di  tale
Stato membro, sulla base: 
      1) o di una formazione non facente parte di  un  certificato  o
diploma ai sensi delle lettere b),  c),  d)  o  e),  o  di  un  esame
specifico non preceduto da una formazione o  dell'esercizio  a  tempo
pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato  membro
o a tempo parziale per un periodo equivalente  nei  precedenti  dieci
anni, 
      2) o  di  una  formazione  generale  a  livello  d'insegnamento
elementare  o  secondario  attestante  che   il   titolare   possiede
conoscenze generali; 
    b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo
di studi secondari, 
      1) o generale completato da un ciclo di studi o  di  formazione
professionale diversi  da  quelli  di  cui  alla  lettera  c)  o  dal
tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a  tale
ciclo di studi, 
      2) o tecnico o professionale, completato  eventualmente  da  un
ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal
tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a  tale
ciclo di studi; 
    c) diploma: diploma che attesta il compimento: 
      1)  o   di   una   formazione   a   livello   di   insegnamento
post-secondario diverso da quello di cui alle lettere  d)  ed  e)  di
almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale,  di  cui
una delle condizioni di accesso e', di norma,  il  completamento  del
ciclo di studi  secondari  richiesto  per  accedere  all'insegnamento
universitario o superiore ovvero il completamento di  una  formazione
scolastica equivalente al secondo ciclo di studi  secondari,  nonche'
la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di
studi post-secondari; 
      2) o, nel caso di professione regolamentata, di una  formazione
a struttura  particolare  inclusa  nell'allegato  II  equivalente  al
livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce  un  analogo
livello  professionale  e   prepara   a   un   livello   analogo   di
responsabilita' e funzioni; 
    d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a
livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e
non superiore a quattro anni o di  una  durata  equivalente  a  tempo
parziale,   impartita   presso   un'universita'   o    un    istituto
d'insegnamento superiore o  un  altro  istituto  che  impartisce  una
formazione   di   livello   equivalente,   nonche'   la    formazione
professionale  eventualmente  richiesta  oltre  al  ciclo  di   studi
post-secondari; 
    e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato  un
ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni,  o
di una durata equivalente a tempo parziale, presso  un'universita'  o
un istituto d'insegnamento superiore  ovvero  un  altro  istituto  di
livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la
formazione professionale richiesta in  aggiunta  al  ciclo  di  studi
post-secondari.