Art. 22. 
                         Misure compensative 
  1.  Il  riconoscimento  di  cui  al  presente  capo   puo'   essere
subordinato  al  compimento  di  un  tirocinio  di  adattamento   non
superiore a tre anni o  di  una  prova  attitudinale,  a  scelta  del
richiedente, in uno dei seguenti casi: 
    a) se  la  durata  della  formazione  da  lui  seguita  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 1 e 2, e'  inferiore  di  almeno  un  anno  a
quella richiesta in Italia; 
    b) se la formazione  ricevuta  riguarda  materie  sostanzialmente
diverse da quelle coperte  dal  titolo  di  formazione  richiesto  in
Italia; 
    c) se la professione regolamentata include una o  piu'  attivita'
professionali   regolamentate,    mancanti    nella    corrispondente
professione dello Stato membro d'origine del  richiedente,  e  se  la
differenza e' caratterizzata da una formazione  specifica,  richiesta
dalla  normativa  nazionale  e  relativa  a  materie  sostanzialmente
diverse da quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo  di
formazione in possesso del richiedente. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 per  l'accesso  alle  professioni  di
avvocato, dottore commercialista, ragioniere  e  perito  commerciale,
consulente per la  proprieta'  industriale,  consulente  del  lavoro,
attuario e revisore contabile, nonche' per l'accesso alle professioni
di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una prova attitudinale. 
  3. Con decreto dell'autorita' competente  di  cui  all'articolo  5,
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per
il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate  altre
professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in
materia di diritto nazionale costituisce  un  elemento  essenziale  e
costante dell'attivita'. 
  4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e'  subordinato  al
superamento di una prova attitudinale se: 
    a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e
c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i  medici
e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1,  lettera  f),  qualora  il
migrante  chieda  il  riconoscimento  per   attivita'   professionali
esercitate  da  infermieri  professionali  e   per   gli   infermieri
specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica,  che
seguono la formazione che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati
all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g); 
    b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per
quanto riguarda attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni
direttive in una societa' per le quali la normativa vigente  richieda
la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. 
  5. Ai fini dell'applicazione del comma 1,  lettere  b)  e  c),  per
«materie  sostanzialmente  diverse»  si  intendono  materie  la   cui
conoscenza   e'   essenziale    all'esercizio    della    professione
regolamentata e che in termini  di  durata  o  contenuto  sono  molto
diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante. 
  6. L'applicazione del comma  1  comporta  una  successiva  verifica
sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente  al
fine di stabilire se le  conoscenze  acquisite  nel  corso  di  detta
esperienza professionale in uno Stato membro  o  in  un  Paese  terzo
possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o  parte
di essa. 
  7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le
politiche europee e i Ministri competenti per materia,  osservata  la
procedura comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata  giustificazione  della
deroga,  possono  essere  individuati  altri  casi  per  i  quali  in
applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale. 
  8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi  dopo  la  sua
comunicazione alla  Commissione  europea,  se  la  stessa  nel  detto
termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.