Art. 30. 
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di  cui  alla  Lista
                        III dell'allegato IV 
  1. In caso di attivita' di cui alla  Lista  III  dell'allegato  IV,
l'attivita'  in   questione   deve   essere   stata   precedentemente
esercitata: 
    a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o  dirigente
d'azienda; oppure 
    b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o  dirigente
d'azienda, se il beneficiario prova di aver in  precedenza  ricevuto,
per  l'attivita'  in  questione,  una  formazione   sancita   da   un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o  giudicata  del  tutto
valida da un competente organismo professionale; oppure 
    c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o  dirigente
d'azienda se il beneficiario prova di aver in  precedenza  esercitato
l'attivita' in questione come lavoratore subordinato per  almeno  tre
anni; oppure 
    d) per tre anni consecutivi come lavoratore  subordinato,  se  il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in
questione, una formazione sancita da un certificato  riconosciuto  da
uno Stato membro o  giudicata  del  tutto  valida  da  un  competente
organismo professionale. 
  2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del  comma  1,  l'attivita'
non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione
della  documentazione  completa   dell'interessato   alle   autorita'
competenti di cui all'articolo 5.