Art. 33. 
                   Formazione dei medici chirurghi 
  1. L'ammissione alla formazione di medico chirurgo  e'  subordinata
al possesso del diploma  di  scuola  secondaria  superiore,  che  dia
accesso, per tali studi, alle universita'. 
  2. La formazione di medico chirurgo  garantisce  l'acquisizione  da
parte dell'interessato delle seguenti conoscenze e competenze: 
    a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda  l'arte
medica,  nonche'  una  buona  comprensione  dei  metodi  scientifici,
compresi i principi relativi alla misura delle  funzioni  biologiche,
alla valutazione di fatti stabiliti  scientificamente  e  all'analisi
dei dati; 
    b) adeguate conoscenze della  struttura,  delle  funzioni  e  del
comportamento degli esseri umani, in buona salute e  malati,  nonche'
dei rapporti tra l'ambiente fisico e  sociale  dell'uomo  ed  il  suo
stato di salute; 
    c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie  cliniche
atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie
mentali e fisiche,  dei  tre  aspetti  della  medicina:  prevenzione,
diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana; 
    d)  adeguata  esperienza  clinica   acquisita   sotto   opportuno
controllo in ospedale. 
  3. La formazione di cui al comma l comprende un percorso  formativo
di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento
teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo
di una universita'. 
  4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1°  gennaio
1972, la formazione di cui al comma 2 puo' comportare una  formazione
pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata  a  tempo  pieno
sotto il controllo delle autorita' competenti. 
  5. Fermo restando il  principio  dell'invarianza  della  spesa,  la
formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n.  229,  assicura  la  formazione  professionale  e  l'aggiornamento
permanente di coloro che hanno completato i  loro  studi,  per  tutto
l'arco della vita professionale. 
 
          Nota all'art. 33: 
              - Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,  reca:
          «Norme per  la  razionalizzazione  del  Servizio  sanitario
          nazionale, a norma dell'art.  1  della  legge  30  novembre
          1998, n. 419».