Art. 38. 
    Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale 
  1.   L'ammissione   alla   formazione   d'infermiere   responsabile
dell'assistenza  generale  e'  subordinata  al  compimento   di   una
formazione scolastica generale di 10  anni  sancita  da  un  diploma,
certificato  o  altro  titolo  rilasciato  da  autorita'  od   organi
competenti di uno Stato membro o  da  un  certificato  attestante  il
superamento di un esame d'ammissione, di  livello  equivalente,  alle
scuole per infermieri. 
  2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
avviene a tempo pieno con  un  programma  che  corrisponde  almeno  a
quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1. 
  3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico
e clinico. L'insegnamento  teorico  rappresenta  almeno  un  terzo  e
quello clinico almeno la meta' della durata minima della  formazione.
Possono essere accordate  esenzioni  parziali  a  persone  che  hanno
acquisito parte di questa formazione nel quadro di  altre  formazioni
di livello almeno equivalente. 
  4. L'insegnamento  teorico  e'  la  parte  di  formazione  in  cure
infermieristiche  con  cui  il  candidato  infermiere  acquisisce  le
conoscenze,  la  comprensione,  le  competenze  e  gli  atteggiamenti
professionali necessari a pianificare,  dispensare  e  valutare  cure
sanitarie globali. La formazione e' impartita da insegnanti  di  cure
infermieristiche e da  altro  personale  competente,  in  scuole  per
infermieri e in  altri  luoghi  d'insegnamento  scelti  dall'ente  di
formazione. 
  5. L'insegnamento  clinico  e'  la  parte  di  formazione  in  cure
infermieristiche  con   cui   il   candidato   infermiere   apprende,
nell'ambito di un  gruppo  e  a  diretto  contatto  con  individui  o
collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare  le
necessarie cure infermieristiche  globali  in  base  a  conoscenze  e
competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare  come  membro
di un gruppo, ma anche a essere  un  capogruppo  che  organizza  cure
infermieristiche  globali,  e  anche  l'educazione  alla  salute  per
singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione  sanitaria
o  alla  collettivita'.  L'istituzione  incaricata  della  formazione
d'infermiere e' responsabile  del  coordinamento  tra  l'insegnamento
teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L'attivita'
d'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni  sanitarie  e
nella  collettivita',  sotto   la   responsabilita'   di   infermieri
insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di  altri  infermieri
qualificati. All'attivita' dell'insegnamento potra' partecipare anche
altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano  alle
attivita' dei  servizi  in  questione  nella  misura  in  cui  queste
contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro  di  apprendere
ad  assumersi  le  responsabilita'  che  le   cure   infermieristiche
implicano. 
  6.  La  formazione  di  infermiere   responsabile   dell'assistenza
generale garantisce l'acquisizione da  parte  dell'interessato  delle
conoscenze e competenze seguenti: 
    a) un'adeguata  conoscenza  delle  scienze  che  sono  alla  base
dell'assistenza infermieristica di carattere generale,  compresa  una
sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche  e
del comportamento delle persone in buona  salute  e  malate,  nonche'
delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente  fisico
e sociale dell'essere umano; 
    b) una sufficiente conoscenza della  natura  e  dell'etica  della
professione  e  dei  principi  generali  riguardanti  la   salute   e
l'assistenza infermieristica; 
    c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che  dovrebbe
essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere  acquisita
sotto il controllo di  personale  infermieristico  qualificato  e  in
luoghi in cui il numero del personale  qualificato  e  l'attrezzatura
siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti; 
    d) la capacita' di  partecipare  alla  formazione  del  personale
sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale; 
    e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono
un'attivita' nel settore sanitario.