Art. 54. 
                      Esercizio dell'attivita' 
  1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati  ed  altri
titoli, la  stessa  efficacia  dei  diplomi  rilasciati  dallo  Stato
italiano per l'accesso all'attivita' nel settore dell'architettura  e
per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto. 
  2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso  del  titolo
di architetto secondo la legge italiana e consente  di  far  uso  del
titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la  legge
dello Stato membro di origine o di  provenienza  e  nella  lingua  di
questi.