(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159 
 
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  "Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni
creditizie agevolate erogate dall'INPDAP). - 1.  All'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  7  marzo  2007,  n.   45,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo  1
possono  iscriversi  alla   Gestione   unitaria   delle   prestazioni
creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle
misure  previste  dall'  articolo  3,  previa  comunicazione  scritta
all'INPDAP della volonta' di adesione"; 
   b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito
INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo  alla
data di entrata in vigore della presente disposizione"". 
 
  All'articolo 4: 
 
  al comma 1, le parole: "pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale"  sono
sostituite dalle seguenti: "pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale" e le parole: "tali da mettere in pericolo"  dalle
seguenti: "tale da mettere in pericolo"; 
 
  al comma 2, alla fine del primo periodo sono aggiunte  le  seguenti
parole: ", con la facolta', fra le altre, di proporre alla regione la
sostituzione dei direttori generali delle  aziende  sanitarie  locali
ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta  e'
incompatibile  con  l'affidamento  o  la  prosecuzione  di  qualsiasi
incarico    istituzionale    presso    la    regione    soggetta    a
commissariamento."; 
 
  dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. I crediti interessati dalle  procedure  di  accertamento  e
riconciliazione del debito pregresso al 31  dicembre  2005,  attivate
dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai  deficit  sanitari
di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, per i quali sia stata fatta  la  richiesta  ai  creditori  della
comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti
vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui
sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
qualora, alla scadenza del termine  fissato,  non  sia  pervenuta  la
comunicazione richiesta. A decorrere  dal  termine  per  la  predetta
comunicazione, i crediti di  cui  al  presente  comma  non  producono
interessi"; 
 
  la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Commissari ad acta per le
regioni inadempienti". 
 
  All'articolo 5: 
 
  al comma 1,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "A
decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del  SSN  per  l'assistenza
farmaceutica territoriale, comprensiva sia della  spesa  dei  farmaci
erogati sulla base della disciplina  convenzionale,  al  lordo  delle
quote di partecipazione alla spesa  a  carico  degli  assistiti,  sia
della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe "A"  ai
fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto  e  la
distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a  livello
nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14  per  cento  del
finanziamento cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato,  inclusi  gli
obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate  per  il  finanziamento  di  attivita'  non
rendicontate dalle aziende sanitarie", nel terzo periodo, le  parole:
"in data 31 luglio 2007" sono sostituite dalle seguenti:  "31  luglio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre  2007"
e dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Le regioni, entro i
quindici giorni successivi ad ogni trimestre,  trasmettono  all'AIFA,
al Ministero della  salute  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera"; 
 
  al comma 2: 
  alla lettera a), secondo periodo, dopo le  parole:  "del  comma  3"
sono inserite le seguenti: "del presente articolo"; 
  alla lettera b), le parole:  "prevista  dallo  stesso  comma"  sono
sostituite dalle seguenti: "prevista dalla stessa lettera a)"; 
  alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: ", e successive
modificazioni"; 
  alla lettera d), le parole: "dell'impiego"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sull'impiego" e dopo le parole:  "articolo  18  del"  sono
inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; 
 
  al comma 3, lettera a), nel secondo periodo, le parole:  "comma  2,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera a)"  e,
nel terzo periodo, le parole: "citata  lettera  b)"  sono  sostituite
dalle seguenti: "citata lettera a)"; 
 
  al comma 4, secondo periodo,  le  parole:  "e  dette  misure"  sono
sostituite dalle seguenti: "; dette misure"; 
 
  al comma 5, primo periodo,  le  parole:  "del  2  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "del 2,4 per cento"; 
  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  "5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e' aggiunto il seguente comma: 
  "2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di  cui  al  comma  2,
assunti in difformita' da quanto deliberato, ai sensi  del  comma  1,
dalla  Commissione  unica  del  farmaco   o,   successivamente   alla
istituzione     dell'AIFA,     dalla      Commissione      consultiva
tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali  ratifiche
adottate dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007". 
  5-ter. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore"  di
cui all'accordo tra il  Ministro  della  sanita',  le  regioni  e  le
province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 149 del 29 giugno 2001, e' autorizzata la spesa di  1  milione  di
euro per l'anno 2007. 
  5-quater. Nella prescrizione  dei  farmaci  equivalenti  il  medico
indica in ricetta o il nome della specialita' medicinale  o  il  nome
del generico. 
  5-quinquies. Al comma  8  dell'articolo  48  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  "c-bis)  mediante  eventuali  introiti   derivanti   da   contratti
stipulati  con  soggetti  privati  per  prestazioni  di   consulenza,
collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento,  formazione  agli
operatori sanitari e attivita' editoriali,  destinati  a  contribuire
alle iniziative e  agli  interventi  di  cofinanziamento  pubblico  e
privato finalizzati alla ricerca di carattere  pubblico  sui  settori
strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del  comma  5,  ferma
restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia". 
  5-sexies. Al comma 1, secondo  periodo,  dell'  articolo  16  della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive  modificazioni,  dopo  le
parole:  "ad  uso  autologo"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  agli
intermedi destinati alla produzione di  emoderivati  individuati  con
decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA"". 
 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  "Art.  5-bis.  -   (Disposizioni   concernenti   il   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Al comma 297 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dal 1° gennaio 2006
nel numero di 190 unita'" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
gennaio 2008 nel numero di 250  unita'".  L'AIFA  e'  autorizzata  ad
avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione  del  presente  decreto,  procedure  finalizzate  alla
copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate  al
personale non di ruolo, gia' in servizio presso l'AIFA, in  forza  di
contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e  dell'articolo
26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. 
 
  2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di  cui  al
comma 1, pari a euro 2.467.253,87, e' a carico  di  quota  parte  del
fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4),  dell'  articolo  48
del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per  l'AIFA
un'entrata certa con carattere di continuita'". 
 
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6.  -  (Destinazione  della  quota  del  canone  di  utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria). - I. Ai  fini  della  realizzazione
della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  i
Ministri  dei  trasporti  e  dell'economia  e   delle   finanze,   e'
determinato l'ammontare della quota  del  canone  di  utilizzo  della
infrastruttura ferroviaria,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione  21  marzo  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del  21  aprile   2000,   e   successive
modificazioni, che concorre alla copertura dei  costi  d'investimento
dell' infrastruttura  suddetta;  con  lo  stesso  provvedimento  sono
definiti i criteri e le modalita' attuative". 
 
  All'articolo 7: 
 
  al comma 3, dopo le parole: "150 milioni di euro per l'anno  2007,"
sono inserite le seguenti: "da utilizzare ai sensi degli articoli 163
e seguenti del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,"; 
 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  dopo  le   parole:   "del   tratto   della
metropolitana di  Milano  M4  Lorenteggio-Linate"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e delle altre tratte della metropolitana di Milano"". 
 
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  "Art. 7-bis. - (Patto di stabilita' interno 2007 per le regioni). -
1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' inserito il seguente: 
  "658-bis. Nei casi in cui la regione o la  provincia  autonoma  non
consegua  per  l'anno  2007  l'obiettivo  di  spesa  determinato   in
applicazione  del  patto  di  stabilita'  interno  e  lo  scostamento
registrato rispetto all'obiettivo non sia  superiore  alle  spese  in
conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con  esclusione  delle  quote  di  finanziamento
nazionale, non si applicano  le  sanzioni  previste  per  il  mancato
rispetto del patto di stabilita', a  condizione  che  lo  scostamento
venga recuperato nell'anno 2008"". 
 
  All'articolo 8: 
 
  al comma 1, le parole: "e i relativi collegamenti" sono  sostituite
dalle seguenti: "e dei relativi collegamenti", dopo le  parole:  "per
il miglioramento della sicurezza," sono inserite le seguenti:  "anche
tenendo conto  dei  dati  sui  sinistri  ed  infortuni  marittimi  in
possesso  dell'Istituto  di  previdenza  per  il  settore   marittimo
(IPSEMA) e delle Capitanerie di porto," e le parole: "ed informazione
dei servizi" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei  servizi  e  la
relativa informazione al pubblico"; 
 
  al comma 2, dopo  le  parole:  "dall'emergenza"  sono  inserite  le
seguenti: "di trasferimento del traffico per effetto dei  lavori  sul
tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3"; 
 
  al  comma  3,  dopo  le  parole:  "l'aeroporto"  sono  inserite  le
seguenti: "di Reggio  Calabria"  e  le  parole:  "da  realizzarsi  in
ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo  57,  comma
2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163," sono soppresse; 
 
  al comma 4, dopo  le  parole:  "dell'emergenza"  sono  inserite  le
seguenti: "di cui al comma 2"; 
 
  al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  sentite
le competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in  ragione
dell' urgenza con le procedure  di  cui  all'articolo  57,  comma  2,
ovvero di cui all'articolo 221, comma 1,  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163"; 
 
  al comma 6 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e  le
competenti Commissioni parlamentari"; 
 
  al comma 7, dopo le  parole:  "e  negli  ambiti  portuali  in  essa
compresi," sono inserite le seguenti: "e  di  misure  di  prevenzione
proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio  1999,
n. 271," e le parole:  "nonche'  la  regolazione  dei  servizi"  sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' alla regolazione dei servizi". 
 
  All'articolo 9, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. All'articolo 38 della legge  10  agosto  2002,  n.  166,  e
successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  "2. I servizi di trasporto ferroviario di  interesse  nazionale  da
sottoporre  al  regime  degli  obblighi  di  servizio  pubblico  sono
regolati con contratti di servizio pubblico da  sottoscrivere  almeno
tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non  inferiore
a  cinque  anni,  con  possibilita'  di   revisioni   annuali   delle
caratteristiche  quantitative  e  qualitative   dei   servizi   senza
necessita' di procedere a modifiche contrattuali.  Il  Ministero  dei
trasporti  affida,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria,   i
contratti di servizio con i  quali  sono  definiti  gli  obblighi  di
servizio pubblico,  i  relativi  corrispettivi,  nell'  ambito  delle
risorse iscritte nel bilancio pluriennale  dello  Stato,  nonche'  le
compensazioni spettanti alla societa' fornitrice. 
  3. I contratti  di  servizio  pubblico  di  cui  al  comma  2  sono
sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
del  CIPE,  da  esprimere  entro  trenta   giorni   dalla   data   di
trasmissione". 
  2-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238,
le parole: ", i contratti di servizio" sono soppresse". 
 
  All'articolo 10: 
 
  al comma 1, le parole: "riduzione del 7 per cento" sono  sostituite
dalle seguenti: "riduzione del 2 per cento" ed e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: "Tale contributo non puo' comunque  superare  il
costo  complessivo  sostenuto  dal  soggetto  nell'  anno  precedente
relativamente alla  produzione,  alla  distribuzione  ed  a  grafici,
poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti,  pubblicisti  e
collaboratori"; 
 
  il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. A decorrere dall'esercizio finanziario  2008,  l'importo  della
compensazione dovuta alla societa' Poste  italiane  S.p.A.  a  fronte
dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal  decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2004, n. 46, e' ridotto del 7 per cento per  gli  importi
annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di  agevolazioni  fino
ad 1 milione di euro e  del  12  per  cento  per  gli  importi  annui
relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad
1 milione di euro". 
 
  Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  "Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di contributi alle imprese
editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva). -  1.
All'articolo 3 della legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: 
  "2-quinquies. Per la  concessione  dei  contributi  alle  emittenti
radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto  soltanto  dei
seguenti criteri, e cio' in  via  di  interpretazione  autentica  del
medesimo comma 2-ter: 
   a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore  22.00
e per oltre la meta' del tempo di trasmissione  programmi  in  lingua
francese, ladina, slovena e  tedesca  nelle  regioni  autonome  Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte
prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi  per  loro
conto; 
   b) devono possedere i requisiti previsti  dall'articolo  1,  commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,  n.  66,  e
successive modificazioni; 
   c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero
delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti
televisive.  La  quota  spettante  alle  emittenti  radiofoniche   e'
suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e  per  gli
effetti  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni  1°  ottobre  2002,  n.  225,  adottato  in  attuazione
dell'articolo 52, comma 18, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,
mentre e' suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della
presente legge"". 
  All'articolo 11, al comma 1, le parole: ",  penali  o  altri  oneri
corrisposti in aggiunta al  debito  residuo  a  seguito  delle"  sono
sostituite dalle seguenti: "correlati strettamente alle". 
 
  Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
  "Art. 13-bis. - (Risorse per il funzionamento del centro di ricerca
CEINGE). - 1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca
CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli, ente senza fini
di lucro,  dotato  di  personalita'  giuridica  di  diritto  privato,
interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e
non, e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per
l'anno  2007,   a   sostegno   di   attivita'   infrastrutturali   di
trasferimento tecnologico e di ricerca  e  formazione,  da  destinare
secondo criteri e modalita' individuati dal Ministro  dello  sviluppo
economico, anche attraverso accordi di programma con altri  Ministeri
interessati. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando
parte dell' accantonamento relativo al medesimo Ministero". 
 
  All'articolo 14: 
 
  al comma 1, dopo le parole: "117 del" sono  inserite  le  seguenti:
"codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al"; 
 
  al  comma  2,  dopo  le   parole:   "nel   rispetto   delle   norme
dell'ordinamento comunitario," sono inserite  le  seguenti:  "tenendo
conto della specificita' delle prestazioni  richieste  nonche'  delle
esperienze e dei titoli professionali occorrenti,". 
 
  Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
  "Art. 14-bis. - (Debiti contributivi). - 1. Per le imprese, enti ed
organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle  competenti
direzioni   provinciali   del   lavoro,   l'accantonamento   di   cui
all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979,  n.  7,  e'
applicabile, relativamente ai debiti contributivi  iscritti  a  ruolo
alla data del 30 settembre  2007,  e  costituisce  garanzia  ai  fini
dell'ammissione al beneficio di cui al comma  3-bis  dell'articolo  3
del  decreto-legge  8  luglio   2002,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente  impositore,
tenuto conto delle compatibilita' del proprio bilancio, stabilisce  i
requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio". 
 
  All'articolo 15, al comma 1, le parole: "indicati nei commi 2 e  3"
sono sostituite dalle seguenti: "indicati nei commi 2, 3 e 4". 
 
  All'articolo 16, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 2, comma 1, la  lettera  p)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "p)  `ambito  locale  televisivo'  l'esercizio  dell'attivita'   di
radiodiffusione  televisiva  in  uno  o  piu'  bacini,  comunque  non
superiori  a  dieci,  anche  non  limitrofi,  purche'  con  copertura
inferiore al 50 per cento della popolazione  nazionale;  l'ambito  e'
denominato `regionale' o `provinciale' quando il bacino di  esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico  e  ricade  nel
territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente
non  trasmette  in  altri  bacini;   l'espressione   `ambito   locale
televisivo' riportata senza specificazioni si intende riferita  anche
alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale"; 
   b) all'articolo 23, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o  autorizzazioni  per
la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun
bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di  ambito  locale
televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  p),  un  medesimo
soggetto  puo'  detenere,  anche  tramite  societa'   controllate   o
collegate, un numero plurimo  di  concessioni  e  autorizzazioni  per
l'esercizio dell'attivita' televisiva in ambito locale.  In  caso  di
diffusioni  interconnesse,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 29"". 
 
  All'articolo 18: 
 
  al comma 1, all'alinea, le  parole:  "500  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "499 milioni di euro"; nella  lettera  d),
le  parole:  "225  milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "220
milioni"; nella lettera e), le parole: "5  milioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "4 milioni" ed e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
  "e-bis) per 5 milioni di euro, al Fondo  delle  Nazioni  Unite  per
l'infanzia (UNICEF)"; 
 
  al  comma  2,  le  parole:  "410  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "389 milioni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
", di concerto con il Ministro degli affari esteri"; 
 
  dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Per il perseguimento delle finalita'  istituzionali  e  per
assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il  processo  di
revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g),
della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   ed   ai   fini   della
razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche  e  gli
uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia  gestionale
e finanziaria, secondo  modalita'  disciplinate  con  regolamento  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400". 
 
  All'articolo 19, al comma 1: 
  nell'alinea, le parole: "Al comma 1 dell'articolo" sono  sostituite
dalle seguenti: "All'articolo" e le parole da: "introdotto"  fino  a:
"n. 286," sono soppresse; 
  nella lettera  a),  alle  parole:  "le  parole"  sono  premesse  le
seguenti: "al comma 1,"; 
  la lettera b) e' soppressa. 
  L'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 20. - (5 per mille). - 1. Lo stanziamento di  cui  all'unita'
previsionale di  base  4.1.5.21  (5  per  mille  IRE  volontariato  e
ricerca) dello stato di previsione del  Ministero  dell'  economia  e
delle finanze per l'anno 2007 e' integrato di 150 milioni di euro per
il medesimo anno. 
  2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge  23  dicembre
2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota  del  5
per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso
del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI  a  norma  di
legge". 
 
  Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
  "Art. 20-bis. - (Fondo rotativo per infrastrutture strategiche).  -
1. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel comma 355, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente:
"c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale,
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443"; 
   b) nel comma 357, e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Il
decreto di cui al presente comma, relativamente  agli  interventi  di
cui al comma 355, lettera  c-bis),  e'  emanato  dal  Ministro  delle
infrastrutture, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze"". 
 
  All'articolo 21: 
 
  al comma 1, le parole: "l'adattamento funzionale"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "all'adattamento  funzionale";  le   parole:   "non
occupati,  all'acquisto  o   la   locazione   di   alloggi,   nonche'
all'eventuale costruzione di alloggi" sono sostituite dalle seguenti: 
"non assegnati, nonche' all' acquisto, alla locazione  di  alloggi  e
all'eventuale costruzione  di  alloggi";  le  parole:  "da  destinare
prioritariamente" fino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da destinare  prioritariamente  a  soggetti  sottoposti  a
procedure esecutive di rilascio in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 1  della  citata  legge  n.  9  del  2007  e  diretto  a
soddisfare il fabbisogno  alloggiativo,  con  particolare  attenzione
alle coppie a basso reddito, individuato  dalle  regioni  e  province
autonome,  sulla  base  di  elenchi  di   interventi   prioritari   e
immediatamente realizzabili, con  particolare  riferimento  a  quelli
ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della  stessa
legge  e  in  relazione  alle  priorita'  definite  nel   tavolo   di
concertazione generale sulle politiche abitative" e sono aggiunti, in
fine,  i  seguenti  periodi:   "Le   graduatorie   sono   revisionate
annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare
del soggetto richiedente, nonche' la disponibilita' di altri immobili
da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria  provvede  ad
effettuare periodicamente accertamenti a campione su  tali  soggetti.
In ottemperanza alla normativa comunitaria e  nazionale  relativa  al
rendimento energetico in  edilizia,  il  programma  straordinario  di
edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma  deve  essere
attuato in modo da garantire il rispetto dei  criteri  di  efficienza
energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di  contenimento
dei  consumi  energetici  e  di  sviluppo  delle  fonti  di   energia
rinnovabile"; 
 
  al comma 3, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'
articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni" e, nel terzo periodo, le  parole:  "pari  a
quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 132 del 10 giugno 2003" sono sostituite dalle  seguenti:  "secondo
parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le  province
autonome"; 
 
  al comma 4, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione
senza titolo degli alloggi di proprieta' dell'ex IACP o dei comuni" e
il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Il  Ministro  delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta'
sociale, con decreto da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
tenuto conto della concertazione istituzionale  di  cui  al  comma  1
dell' articolo 4 della legge  8  febbraio  2007,  n.  9,  sentita  la
Conferenza unificata, definisce la composizione,  l'organizzazione  e
le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con  le
esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale"; 
 
  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. Tutti i soggetti  gestori  del  patrimonio  immobiliare  di
edilizia residenziale pubblica  hanno  l'obbligo,  nel  rispetto  dei
principi di efficienza, flessibilita' e trasparenza,  di  assicurare,
attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte
le informazioni necessarie al pubblico, permettendo  al  contempo  un
controllo incrociato dei dati nell' ambito di  un  sistema  integrato
gestito dall' amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione
della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. 
  4-ter. Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50 milioni di  euro
per la prosecuzione degli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma
1008,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   da   realizzare
limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi  degli  articoli  163  e
seguenti del citato codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  anche  attraverso  la  rimodulazione   dei   singoli
interventi in base alle esigenze accertate"; 
 
  nella rubrica, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ".
Risorse per opere di ricostruzione delle  zone  del  Molise  e  della
provincia di Foggia colpite da eventi sismici". 
 
  Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
  "Art. 21-bis. - (Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito
urbano "Contratti di quartiere II"). - 1. Alla scadenza  del  termine
del 31 dicembre 2007, di cui all' articolo 4, comma 150, della  legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  le  risorse
originariamente   destinate   ai   programmi   costruttivi   di   cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate,
sono destinate al finanziamento delle proposte gia' ritenute idonee e
non ammesse al precedente  finanziamento  tra  quelle  presentate  ai
sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e  21  novembre  2003,  pubblicati
rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
162 del 12 luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23  aprile
2003  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27  gennaio   2004,
concernenti il  programma  innovativo  in  ambito  urbano  denominato
"Contratti di quartiere W. Nell'ambito  delle  predette  risorse  una
quota  fino  a  60  milioni  di  euro  e'  altresi'  destinata   alla
prosecuzione degli interventi di cui ali'  articolo  1,  comma  1008,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare  ai  sensi  degli
articoli  163  e  seguenti  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione
dei singoli interventi in base alle esigenze accertate. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  stabilite  le
modalita' di ripartizione delle risorse di  cui  al  comma  1,  primo
periodo, nonche' la quota di cofinanziamento regionale e le modalita'
di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del
Ministro delle  infrastrutture,  e'  autorizzato  ad  iscrivere,  nei
limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini  di
indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo  versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  delle  risorse  finanziarie
depositate sui conti correnti  di  tesoreria  n.  20126  e  n.  20127
intestati al Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  un  fondo
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini
del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1. 
  4. Le regioni che  hanno  finanziato  con  propri  fondi  tutte  le
proposte di "Contratti di  quartiere  II"  gia'  ritenute  idonee  in
attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21  novembre  2003
possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare  nuovi
programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei "Contratti  di
quartiere II" che saranno individuati con il decreto di cui al  comma
2". 
 
  All'articolo 24: 
 
  al comma 1, nel primo periodo, le parole: "pagamenti  dei  crediti"
sono sostituite dalle seguenti: "pagamenti dei debiti"; 
 
  al comma 5, nel secondo periodo, le parole:  "nel  comma  4;"  sono
sostituite dalle seguenti: "nel comma 4". 
 
  All'articolo 25: 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, come  determinata  dalla  tabella  C  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende  comprensiva,  per  l'anno
2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione
dell'operativita' del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  Ministri  vengono  disciplinati  i  criteri  e  le
modalita' di trasferimento delle risorse"; 
  nella rubrica, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ".
Prosecuzione dell' operativita' del  Fondo  regionale  di  protezione
civile". 
 
  Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
  "Art. 25-bis. - (Interventi per fronteggiare  la  crisi  idrica  ed
ambientale nella regione Abruzzo). - 1. Al fine  di  fronteggiare  la
crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province  di
Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile  n.
3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64  del
17 marzo 2006, e successive integrazioni, e' autorizzata la spesa  di
15 milioni di euro per l'anno 2007". 
 
  All'articolo 26: 
 
  al comma 1, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "nonche' per la tutela  della  biodiversita'  nel  Canale  di
Sicilia" e, nel secondo periodo, dopo le parole: "e  del  mare"  sono
inserite le seguenti: ", previo parere delle  competenti  Commissioni
parlamentari, sono individuate le aree di intervento e"; 
 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Per l'anno 2007 e' concesso al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di
10  milioni  di  euro  per  l'attuazione  di  interventi  urgenti  di
adattamento e mitigazione degli effetti  dei  cambiamenti  climatici,
con particolare  riferimento  agli  interventi  di  protezione  degli
ecosistemi e della biodiversita' terrestre e marina piu' compromessi,
di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a
rischio  desertificazione,  di  gestione   delle   risorse   idriche,
ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorita'  per
gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi  alluvionali  o
franosi  ovvero  a  rischio  valanga.  Con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono  definiti
le modalita' e i criteri  di  utilizzazione  delle  somme  stanziate,
assicurando  il  coordinamento  con  le  istituzioni  e  le   regioni
interessate"; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, al fine del  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal
Protocollo di  Kyoto,  i  nuovi  interventi  pubblici  devono  essere
accompagnati da una certificazione attestante il contributo  ai  fini
degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra  nonche'  da
una certificazione energetica  che  attesti  la  realizzazione  degli
interventi secondo standard di efficienza  energetica  conformi  alle
migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota  obbligatoria
di calore ed elettricita' prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure
e le modalita'  di  certificazione  sono  definite  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri interessati sulla  base  delle  tipologie  di
intervento. Il Ministro dell' ambiente e della tutela del  territorio
e del mare presenta annualmente al  Parlamento  una  relazione  sullo
stato di attuazione delle misure di cui al presente comma"; 
 
  al  comma  4,  le  parole:  ""il  Ministero   dell'ambiente"   sono
sostituite dalle seguenti: "", il Ministero dell'ambiente"; 
 
  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. Al fine di sviluppare  l'offerta  di  energia  ottenuta  da
fonti rinnovabili, ali' articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, il comma 382 e' sostituito dai seguenti: 
  "382.  La  produzione  di  energia  elettrica   mediante   impianti
alimentati da biomasse e biogas derivanti da  prodotti  agricoli,  di
allevamento  e  forestali,  ivi  inclusi  i  sottoprodotti,  ottenuti
nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro  ai  sensi  degli
articoli 9 e 10 del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,
oppure di filiere  corte,  cioe'  ottenuti  entro  un  raggio  di  70
chilometri  dall'impianto  che  li  utilizza  per  produrre   energia
elettrica, autorizzata in data successiva al  31  dicembre  2007,  e'
incentivata con i meccanismi di  cui  ai  successivi  commi.  Con  le
medesime modalita' e' incentivata la  sola  quota  di  produzione  di
energia elettrica imputabile alle fonti  energetiche  di  cui  sopra,
realizzata in impianti che impiegano anche  altre  fonti  energetiche
non rinnovabili. 
  382-bis. La  produzione  di  energia  elettrica  mediante  impianti
alimentati dalle fonti di cui al comma 382  e  di  potenza  elettrica
superiore ad 1 megawatt (MW), e' incentivata mediante il rilascio  di
certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti  salvi
i piu' favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies. 
I predetti certificati sono utilizzabili  per  assolvere  all'obbligo
della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo  16
marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica  prodotta  nel
sistema elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
  382-ter. La  produzione  di  energia  elettrica  mediante  impianti
alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non
superiore ad 1 MW, immessa nel  sistema  elettrico,  ha  diritto,  in
alternativa ai certificati  verdi  di  cui  al  comma  382-bis  e  su
richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari  a
0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni.  Al  termine
di tale periodo, l'energia elettrica e' remunerata, con  le  medesime
modalita', alle condizioni economiche previste dall'articolo  13  del
decreto  legislativo  29  dicembre   2003,   n.   387.   La   tariffa
omnicomprensiva di cui al presente comma puo'  essere  variata,  ogni
tre anni, con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, assicurando la  congruita'  della  remunerazione  ai  fini
dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti. 
  382-quater. A partire dall' anno 2008, i certificati verdi, ai fini
del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo  11,
comma 1, del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  hanno  un
valore unitario pari ad 1  MWh  e  vengono  emessi  dal  Gestore  del
sistema  elettrico  (GSE)   per   ciascun   impianto   a   produzione
incentivata, in numero pari al prodotto della produzione  di  energia
elettrica dalle fonti di  cui  al  comma  382  dell'anno  precedente,
moltiplicata per il  coefficiente  di  1,8.  Tale  coefficiente  puo'
essere aggiornato, ogni tre anni,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali,  assicurando  la  congruita'  della
remunerazione  ai  fini  dell'incentivazione  dello  sviluppo   delle
suddette fonti. 
  382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti  di  cui  al
comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati
verdi eventualmente acquisita ai sensi dell' articolo  20,  comma  6,
del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e  successive
modificazioni, e'  da  intendersi  aggiuntiva  al  prolungamento  del
periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo  articolo
20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il  29
aprile 2006 e fino al 31  dicembre  2007.  Per  i  medesimi  impianti
l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382  a  382-quinquies  e'
cumulabile  con  altri  incentivi  pubblici  di   natura   nazionale,
regionale, locale o comunitaria in conto capitale o  conto  interessi
con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40  per  cento  del
costo dell'investimento. 
  382-sexies. In caso di sostituzione  del  combustibile  di  origine
agricola di cui al comma 382, in data successiva  all'autorizzazione,
con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle  diverse
e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per  tali
combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi  382-ter  e
382-quater. In caso di sostituzione con  altri  combustibili  non  di
origine  agricola,  tale  quota  di   energia   non   avra'   diritto
all'emissione di certificati verdi. 
  382-septies. Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le  modalita'  con
le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli,  di  allevamento  e
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti  a  garantire  la
tracciabilita' e la  rintracciabilita'  della  filiera,  al  fine  di
accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies". 
  4-ter. Nel testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.
504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel comma 1: 
   1)  dopo  le  parole:  "250.000  tonnellate,"  sono  inserite   le
seguenti: "al  fine  di  compensare  i  maggiori  costi  legati  alla
produzione,"; 
   2) le parole: "in autotrazione" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"tal quale o"; 
   3) le parole: "di cui  all'allegato  I.",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui all'  allegato  I;  al  fine  della  fruizione  del
beneficio spettante per i quantitativi di  biodiesel  rientranti  nel
contingente  e  miscelati  con  il  gasolio,  e'  contabilizzato,  in
detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta  dal
titolare del deposito  fiscale  dove  e'  avvenuta  la  miscelazione,
l'ammontare dell'imposta derivante dalla  differenza  tra  l'aliquota
applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota
ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3"; 
   4)  dopo  le  parole:  "da  contratti  quadro"  sono  inserite  le
seguenti: ", le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del
beneficio fiscale"; 
   5) le  parole:  "sui  quantitativi  assegnati  e  non  immessi  in
consumo" sono sostituite dalle seguenti: "sui quantitativi  assegnati
che, al termine dell'anno di assegnazione,  risultassero  non  ancora
miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti  di
miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato  ad  essere
usato tal quale, non ancora immessi in consumo"; 
   6) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per ogni anno di
validita'  del  programma  i   quantitativi   del   contingente   che
risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il
gasolio ovvero non ancora  trasferiti  ad  impianti  di  miscelazione
nazionali ovvero, per il biodiesel  destinato  ad  essere  usato  tal
quale,  non  ancora  immessi  in  consumo,  sono  ripartiti  tra  gli
operatori  proporzionalmente  alle   quote   loro   assegnate;   tali
quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti
ad impianti  di  miscelazione  nazionali  ovvero,  per  il  biodiesel
destinato ad essere usato tal quale, immessi  in  consumo,  entro  il
successivo 30 giugno"; 
   b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi; 
   c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria
di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo  comma
1 che residua dopo l'assegnazione di cui al  comma  2  e'  assegnata,
dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali relativa ai  produttori  di
biodiesel che hanno stipulato contratti  di  coltivazione  realizzati
nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e  alle  relative
quantita' di biodiesel ottenibili dalle  materie  prime  oggetto  dei
contratti  sottoscritti,  proporzionalmente  a  tali  quantita'.   In
considerazione della pendente valutazione della  Commissione  europea
in merito alla compatibilita' del programma  pluriennale  di  cui  al
comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al
presente comma e' effettuata subordinatamente  alla  prestazione,  da
parte degli operatori, della garanzia  relativa  al  pagamento  della
maggiore   accisa   gravante   sui    quantitativi    di    biodiesel
rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorita'  comunitarie,
nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano
di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari
di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono  tenuti
al  pagamento  della   maggiore   accisa   gravante   sul   biodiesel
rispettivamente assegnato e immesso in consumo. 
  2-ter.  Per   ogni   anno   del   programma   l'eventuale   mancata
realizzazione delle produzioni  dei  singoli  operatori  previste  in
attuazione dei contratti quadro e  intese  di  filiera,  nonche'  dai
relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori,  comporta  la
decadenza dall'accesso al contingente  agevolato  per  i  volumi  non
realizzati e determina la riduzione di pari volume  del  quantitativo
assegnato ali' operatore nell' ambito del programma pluriennale per i
due anni successivi"; 
   d) con effetto dal  1°  gennaio  2008,  dopo  il  comma  5-ter  e'
aggiunto il seguente: 
  "5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui  al
primo  periodo  del  comma  5-bis  trovano  applicazione,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo
unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006". 
  4-quater. Per i  quantitativi  del  contingente  di  biodiesel  del
programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,
come modificato dal comma 4-ter, assegnati agli operatori  nel  corso
dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi  con  il  gasolio
ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali  ovvero,
per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per  immetterli
in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2008.  Relativamente  al  primo
anno del programma la ripartizione  di  cui  al  quarto  periodo  del
predetto comma 1 dell'articolo  22-bis  e'  effettuata,  per  i  soli
quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al
31 dicembre, dando priorita' al prodotto  proveniente  da  intese  di
filiera o da contratti quadro. 
  4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296,  all'articolo  1,
nel comma 374, le parole: "e, nei limiti di tali risorse, puo' essere
destinata anche come combustibile per riscaldamento" sono soppresse. 
  4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali  non
modificati  chimicamente  e  li  impiegano  per  autoconsumo,   quale
carburante, nel parco macchine aziendale,  fino  ad  un  quantitativo
annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale
relativo alla produzione,  trasformazione  e  cessione  dei  prodotti
soggetti ad accisa. 
  4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali  interessati,  sono
istituiti i seguenti  parchi  nazionali:  Parco  delle  Egadi  e  del
litorale  trapanese,  Parco  delle   Eolie,   Parco   dell'Isola   di
Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento
dei detti parchi nazionali sono  finanziati  nei  limiti  massimi  di
spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno  2007  a
valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1". 
 
  Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 26-bis. - (Variazioni colturali). - 1. All'articolo 2,  comma
33, del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) al primo periodo, le parole: "dal regolamento (CE)  n.  1782/03
del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n.  796/
2004 della Commissione, del 21 aprile  2004"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dalla normativa comunitaria relativa  alle  Organizzazioni
comuni di mercato (OCM) del settore agricolo"; 
   b) al terzo periodo, le  parole:  "All'  atto  della  accettazione
della suddetta dichiarazione" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Le
disposizioni di cui al periodo precedente  si  applicano  anche  alle
comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del  fascicolo  aziendale
costituito a norma del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503.  All'   atto   della
accettazione delle suddette dichiarazioni"; 
   c) il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  "L'Agenzia  del
territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad  inserire
nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto  delle
variazioni colturali"; 
   d) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "In  deroga  alle
vigenti disposizioni ed in  particolare  all'articolo  74,  comma  1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del  territorio,  con
apposito comunicato da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  rende
noto,  per  ciascun  comune,  il  completamento  delle  operazioni  e
provvede a pubblicizzare,  per  i  sessanta  giorni  successivi  alla
pubblicazione del comunicato, presso i  comuni  interessati,  tramite
gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di aggiornamento"; 
   e) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "I ricorsi di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni, avverso la  variazione  dei  redditi
possono  essere  proposti  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente"; 
   f) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i  soggetti
interessati non forniscano le  informazioni  previste  ai  sensi  del
comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso  del  suolo
ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero,  si  applica
la  sanzione  amministrativa   da   euro   1.000   ad   euro   2.500;
all'irrogazione delle  sanzioni  provvede  l'Agenzia  del  territorio
sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA". 
  Art. 26-ter. - (Disposizioni in materia di servizi idrici). - 1. Al
fine di assicurare la razionalizzazione e  la  solidarieta'  nell'uso
delle acque,  fino  all'emanazione  delle  disposizioni  adottate  in
attuazione della legge  15  dicembre  2004,  n.  308,  integrative  e
correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  contenenti
la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche  e
dei servizi idrici integrati, e comunque entro  e  non  oltre  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, non possono essere disposti  nuovi  affidamenti  ai
sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152. 
  2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di  cui  al  comma  1
sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  fatte  salve
le concessioni gia' affidate. 
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare e del Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie locali, trasmette alle Camere  una  relazione  sullo  stato
delle  gestioni  esistenti  circa  il  rispetto  dei   parametri   di
salvaguardia  del  patrimonio  idrico  e  in   particolare   riguardo
all'effettiva garanzia  di  controllo  pubblico  sulla  misura  delle
tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla  politica
del risparmio idrico  e  dell'eliminazione  delle  dispersioni,  alla
priorita' nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano". 
  All'articolo 27, al comma  1,  capoverso  f-bis),  le  parole:  "in
favore della regione Calabria e' concesso un  contributo  per  l'anno
2007 di 60 milioni di euro,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "in
favore della regione Calabria e della regione Campania e' concesso un
contributo per l'anno 2007 rispettivamente di  60  e  10  milioni  di
euro, da ripartire con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai soli fini
della presente lettera e della lettera  f),  i  lavoratori  impegnati
nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del   decreto
legislativo 7 agosto  1997,  n.  280,  nella  regione  Calabria  sono
equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81". 
 
  Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: 
  "Art. 27-bis. - (Stabilizzazione del personale operante negli  enti
Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella). -
1. Nei limiti dell'importo  stanziato  dall'articolo  1,  comma  940,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale  della
Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga  sono  autorizzati  a
utilizzare   le   somme   eccedenti   quelle   occorrenti   per    la
stabilizzazione del personale fuori ruolo  interessato  dal  suddetto
comma 940 per l'assunzione dei lavoratori gia' titolari  di  rapporto
di lavoro precario e degli ex lavoratori  socialmente  utili,  previa
procedura selettiva". 
 
  All'articolo 28: 
 
  al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di
diritto"; 
 
  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. Al fine di garantire  l'attuazione  della  decisione  della
Commissione europea n. C (2007)1828 del 30 aprile  2007  e  il  pieno
utilizzo  delle  risorse  del  programma  comunitario  "Gioventu'  in
azione", la dotazione organica del personale  dell'Agenzia  nazionale
per i giovani, di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  27  dicembre
2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  febbraio
2007, n. 15, e' determinata in 45 unita' di personale  di  ruolo,  di
cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell' ambito delle procedure  di
autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito  fondo
previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' prioritariamente considerata  l'immissione  in  servizio  del
personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo  svolgimento
di  procedure  di  mobilita'.  Nelle  more  dell'espletamento   delle
procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di   personale   a   tempo
indeterminato, all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere,  nel
limite massimo di 15 unita', personale a tempo determinato, anche  in
deroga ali' articolo 36 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165,  con  contratti  di  durata  non  superiore  a  due   anni   non
rinnovabili, nonche' il ricorso al  fuori  ruolo  o  all'assegnazione
temporanea di personale secondo le modalita'  previste  dall'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5  milioni  di
euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 19, comma
2,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  4-quinquies.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma   282
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' integrata di
12 milioni di euro per l'anno 2007. Al  relativo  onere,  pari  a  12
milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2007,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero"; 
 
  nella  rubrica,  le  parole:  "e  disposizioni  sul   credito   per
l'impiantistica  sportiva"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   ",
disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e  sull'Agenzia
nazionale per i giovani". 
 
  All'articolo 29: 
 
  al comma 2, le  parole:  "dalla  data  del  20  giugno  2007"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal giorno successivo alla  data  del  20
giugno 2007"; 
  dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuita'  delle
prestazioni in  essere,  l'individuazione  di  ulteriori  prestazioni
assistenziali  a   favore   dei   contribuenti   in   condizioni   di
vulnerabilita', la  separazione  tra  le  funzioni  di  indirizzo,  i
compiti di  gestione  amministrativa,  finanziaria  e  tecnica  e  le
funzioni  di  vigilanza,  nonche'  la   democraticita'   della   vita
associativa,  prevedendo  la  partecipazione  al  voto  di  tutti   i
contribuenti". 
 
  All'articolo 30: 
 
  al comma 2, nel primo periodo, le parole: "tre dai creditori"  sono
sostituite dalle seguenti: "tre tra i  creditori"  e  dopo  il  primo
periodo  e'   inserito   il   seguente:   "La   FOM   preventivamente
all'attivita'  del  comitato  di  liquidazione  deve  presentare  una
relazione tecnica patrimoniale, che dovra' allegare al  suo  bilancio
annuale,  contenente  elementi  idonei  a  valutare  la   consistenza
complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore  stimato  di
massima della consistenza patrimoniale e delle passivita' in atto"; 
 
  al comma 4, nel primo periodo, le parole: "piano  di  liquidazione"
sono sostituite dalle seguenti: "piano di soddisfazione" e le parole: 
"all'allegato A del" dalle seguenti: "alla tabella  A  allegata  al";
nel terzo periodo sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "e
ferma  restando  1'  applicazione  della  disciplina  in  materia  di
prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge  26
maggio 1965, n. 590, e successive  modificazioni,  e  all'articolo  7
della legge 14 agosto 1971, n. 817"; 
 
  dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. I compensi spettanti al commissario  e  ai  componenti  del
comitato di vigilanza per le procedure di cui ai  commi  1  e  4  non
producono effetti a carico della finanza pubblica"; 
 
  al comma 5, primo periodo, le parole: "piano di liquidazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "piano di soddisfazione,  predisposto  dal
commissario,"; 
 
  al comma 8, le parole: ", per quanto attiene al procedimento," sono
soppresse e le parole: "articoli 125 e  126"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "articoli 183 e 184". 
 
  All'articolo 31: 
 
  al comma 1, le parole: "40 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"36 milioni"; 
 
  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  "3-bis. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario  di
1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per  la  protezione  e
l'assistenza dei sordi (ENS). 
  3-ter. Al fine di  favorire  l'attivita'  di  formazione  superiore
internazionale, agli istituti  universitari,  diretta  emanazione  di
universita'  estere,  autorizzati  a  rilasciare  titoli  ammessi   a
riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona  dell'
11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, e' concesso  un
contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il  2007,
a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti
di nazionalita' italiana e di ricerca  con  partecipazione  anche  di
soggetti di alta formazione esteri. Il contributo puo' essere  fruito
anche come credito di imposta  riconosciuto  automaticamente  secondo
l'ordine cronologico  di  presentazione  delle  relative  domande  da
presentarsi entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali. 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'universita' e della  ricerca,  sono  fissate  le
procedure e le modalita' per l'attuazione del presente comma. 
  3-quater. Per l'anno 2007 e' concesso un  contributo  straordinario
di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati  e
invalidi civili (ANMIC), dell'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
l'assistenza dei sordi  (ENS),  dell'Unione  nazionale  mutilati  per
servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del
lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'anno   2007,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando   1'
accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  3-quinquies.  Per   l'anno   2007   e'   concesso   un   contributo
straordinario di 1 milione di euro a  favore  della  "Lega  del  filo
d'oro""; 
 
  la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Contributi  ad  enti  e
associazioni". 
 
  All'articolo 33, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. Per le  transazioni  da  stipulare  con  soggetti  talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie  o  affetti  da  anemie  ereditarie,
emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da  trasfusione  con
sangue infetto o da somministrazione di  emoderivati  infetti  e  con
soggetti  danneggiati  da  vaccinazioni   obbligatorie,   che   hanno
instaurato  azioni  di  risarcimento  danni  tuttora   pendenti,   e'
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  fissati  i  criteri  in
base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale,  le
transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta
autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia'
fissati per i soggetti  emofilici  dal  decreto  del  Ministro  della
salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280
del 2 dicembre 2003, sulla  base  delle  conclusioni  rassegnate  dal
gruppo tecnico istituito con decreto del  Ministro  della  salute  in
data  13  marzo  2002,  con  priorita',   a   parita'   di   gravita'
dell'infermita', per i soggetti in condizioni  di  disagio  economico
accertate  mediante  l'utilizzo  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni"; 
 
  nella rubrica, le parole: "dei  soggetti  talassemici  danneggiati"
sono sostituite dalle seguenti: "di soggetti danneggiati". 
 
  All'articolo 34: 
 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "l. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui
all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266,  ed  alle  vittime  della  criminalita'  organizzata,   di   cui
all'articolo 1 della legge 20  ottobre  1990,  n.  302,  ed  ai  loro
familiari  superstiti  sono  corrisposte  le   elargizioni   di   cui
all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004,  n.  206.  Ai
beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. L'onere  recato
dal presente comma e' valutato in 173  milioni  di  euro  per  l'anno
2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni  di  euro  a
decorrere dal 2009"; 
 
  dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti  alle
Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi  dello  Stato,
colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno
morale, il Presidente della Repubblica  concede  la  onorificenza  di
"vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia  ricordo  in
oro. 
  2-ter. L' onorificenza di cui al  comma  2-bis  e'  conferita  alle
vittime del terrorismo ovvero, in  caso  di  decesso,  ai  parenti  e
affini entro il secondo  grado,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. 
  2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza,  le
vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini
entro  il  secondo  grado,  presentano  domanda  alla  prefettura  di
residenza o al Ministero dell'interno, anche  per  il  tramite  delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. 
  2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o ai figli  in
caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia  coniugata,
o non abbia figli, viene conferita  ai  parenti  e  affini  entro  il
secondo grado. 
  2-sexies.  Le  domande  e  i  documenti  occorrenti  per   ottenere
l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da  qualunque  altro
diritto. 
  2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, sono definite: 
   a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis; 
   b) le condizioni previste per il  conferimento  dell'onorificenza;
il possesso delle predette condizioni e' provato  con  dichiarazione,
anche contestuale alla domanda,  sottoscritta  dall'interessato,  con
firma autenticata  dal  segretario  comunale  o  da  altro  impiegato
incaricato dal sindaco"; 
  il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  "3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 1, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli  atti
di terrorismo le azioni criminose compiute sul  territorio  nazionale
in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere
in luoghi pubblici o aperti al pubblico"; 
   b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: "si applica"  fino  alla
fine del comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  retribuzione
pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una  quota
del 7,5 per cento"; 
   c) all'articolo 3, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
"1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti  spetta,  a
titolo di trattamento equipollente al trattamento di  fine  rapporto,
un'indennita' calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per  cento  ad
un importo pari a  dieci  volte  la  media  dei  redditi,  da  lavoro
autonomo ovvero libero professionale  degli  ultimi  cinque  anni  di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo  3,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del  7,5  per
cento. La predetta indennita' e'  determinata  ed  erogata  in  unica
soluzione nell' anno di decorrenza della pensione". 
  3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e' la  medesima
delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della  legge  3  agosto
2004, n. 206. 
  3-ter. L'onere derivante dai commi 3  e  3-bis  e'  valutato  in  2
milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di  euro  per  l'anno
2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 
  3-quater.  Gli  enti  previdenziali  privati   gestori   di   forme
pensionistiche obbligatorie  provvedono,  per  la  parte  di  propria
competenza, al pagamento dei benefici di  cui  alla  legge  3  agosto
2004, n. 206,  in  favore  dei  propri  iscritti  aventi  diritto  ai
suddetti benefici, fornendo rendicontazione  degli  oneri  finanziari
sostenuti al Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati  nei  limiti
di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004"; 
 
  nella rubrica, dopo le parole: "alle vittime del dovere a causa  di
azioni criminose" sono inserite le seguenti: "e  alle  vittime  della
criminalita' organizzata" e sono aggiunte, in fine, le  seguenti:  ".
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo". 
 
  All'articolo 35: 
 
  al comma 1, capoverso 7, nel primo periodo, le parole: "20  milioni
di euro" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni  di  euro",  nel
terzo periodo, le parole: "decreto ministeriale e sentite le province
interessate" sono sostituite dalle seguenti:  "predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio e sentite  le  regioni  interessate"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra i criteri di valutazione
dovra' avere particolare importanza la  caratteristica  sovracomunale
dei progetti"; 
 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni
di euro per il 2007, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2007-2009, nell' ambito dell'unita' previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2007,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero". 
 
  All'articolo 36: 
 
  al comma 1, dopo le parole: "Al fine di realizzare il programma  di
interventi e di iniziative" sono inserite le seguenti: ",  dotate  di
particolare coerenza culturale e simbolica  con  gli  ideali  unitari
risorgimentali,"; 
 
  al  comma  2,  le  parole:  "150  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "140 milioni"; 
 
  al comma 3, le parole: "formato da personalita'  di  qualificato  e
pluralistico orientamento politico e culturale" sono sostituite dalle
seguenti: "formato da personalita' qualificate  che  garantiscano  un
orientamento politico e culturale pluralistico". 
 
  All'articolo 38, al comma 1, le  parole:  "articolo  97  del"  sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 97 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale,  di  cui
al". 
 
  All'articolo 39: 
 
  al comma 1,  le  parole:  ",  102  e  103"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e 102" e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e,
al comma 104, le  parole:  "nell'anno  2007"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a decorrere dall'anno 2007""; 
 
  al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Delle nuove
disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso
affisso e visibile nei locali della farmacia"; 
 
  dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis. All' articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
   a) al comma 3-ter: 
  1) nel primo periodo, le parole: "di  euro  0,52"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di 1 euro"; 
  2) l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "La  misura  del
compenso  puo'  essere  adeguata  con  provvedimento  del   direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,
quando la variazione percentuale del  valore  medio  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa  al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento
rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento
allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il  quale  ha
effetto l'ultimo adeguamento"; 
   b) al comma 11: 
    1) nel secondo  periodo,  le  parole:  "la  misura  del  compenso
spettante e" sono soppresse; 
    2) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e
alle Poste  italiane  S.p.a.  per  il  servizio  di  ricezione  e  di
trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui  all'  articolo  3
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e' fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione. 
  4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui
all'articolo 3, comma 3, del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento,  da
parte degli  stessi  intermediari,  del  servizio  di  pagamento  con
modalita' telematiche, in nome e per conto  del  contribuente,  delle
entrate   oggetto   del   sistema   di   versamento   unificato   con
compensazione, e' fissata in 1 euro  per  ogni  delega  di  pagamento
modello F24 trasmessa. 
  4-quinquies. La misura  del  compenso  di  cui  ai  commi  4-ter  e
4-quater  puo'  essere  adeguata  con  provvedimento  del   direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,
quando la variazione percentuale del  valore  medio  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa  al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento
rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento
allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il  quale  ha
effetto l'ultimo adeguamento"; 
 
  al comma 7, dopo le parole:  "articolo  3  del"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento di cui al"; 
 
  al comma 8, nella lettera a), numero 2), capoverso  1-bis,  alinea,
le  parole:  "Il  concessionario"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"L'agente della riscossione" e, nella lettera  b),  dopo  le  parole:
"articolo 48" sono inserite le seguenti: ", comma 1,"; 
 
  dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
  "8-bis. All' articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: "regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  che"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  se   previsto   nell'incarico   di
trasmissione,"; 
   b) il comma 2 e' abrogato. 
  8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37  del  decreto  legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: 
  "43.  Per  gli  emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di  lavoro
dipendente di cui all'articolo 17, comma 1,  lettera  b),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  corrisposti  a  decorrere
dal 1° gennaio 2004, per le indennita' di fine rapporto, per le altre
indennita'  e  somme  e  per  le  indennita'  equipollenti   di   cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal  1°
gennaio 2003,  nonche'  per  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui
all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal  1°
gennaio  2003,  non  si  procede  all'iscrizione  a  ruolo  ed   alla
comunicazione di cui  all'articolo  1,  comma  412,  della  legge  30
dicembre  2004,  n.  311,  ne'  all'effettuazione  di  rimborsi,   se
l'imposta rispettivamente a debito o a credito  e'  inferiore  a  100
euro". 
  8-quater. L'articolo 24 della legge 27 febbraio  1985,  n.  52,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 24. - I. Nelle conservatorie  l'orario  per  il  pubblico  e'
fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione
del sabato. 
  2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il  pubblico
e' limitato fino alle ore 11"". 
 
  Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti: 
  "Art.  39-bis.  -  (Diritti  aeroportuali  di  imbarco).  -  1.  Le
disposizioni in materia di  tassa  d'imbarco  e  sbarco  sulle  merci
trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28  febbraio  1974,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974,  n.
117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti  di  cui  alla
legge 5  maggio  1976,  n.  324,  di  corrispettivi  dei  servizi  di
controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29  gennaio
1999, n. 85, nonche' in materia di addizionale comunale  sui  diritti
di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge  24  dicembre
2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non  sorgono
obbligazioni di natura tributaria. 
  Art.  39-ter.  -  (Misure  per  il  miglioramento   dell'efficienza
energetica  e  per  la  riduzione  delle  emissioni   ambientali   di
autovetture da noleggio e autoambulanze). - 1. Al testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) alla tabella A, nel punto 12: 
    1) la voce:  "benzina  e  benzina  senza  piombo:  40  per  cento
aliquota normale della benzina  senza  piombo"  e'  sostituita  dalla
seguente: "benzina: euro 359,00 per 1.000 litri"; 
   2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri"; 
   b) alla tabella A, nel punto 13: 
    1)  la  voce:  "benzina:  40  per  cento  aliquota  normale;"  e'
soppressa; 
    2)  la  voce:  "benzina  senza  piombo:  40  per  cento  aliquota
normale;" e' sostituita dalla seguente:  "benzina:  359,00  euro  per
1.000 litri"; 
    3) nella  voce  "gasolio"  le  parole:  "40  per  cento  aliquota
normale" sono sostituite  dalle  seguenti:  "euro  302,00  per  1.000
litri". 
  2. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per
l'anno  2007  e  di  euro  24.300.000  a  decorrere  dall'anno  2008,
finalizzato  al  miglioramento  dell'efficienza  energetica  e   alla
riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da
piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le
vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio  pubblico  da
banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono
stabiliti i criteri e le  modalita'  di  ripartizione  del  fondo  ai
soggetti beneficiari. 
  3. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per
l'anno  2007  e  di  euro  4.000.000  a  decorrere  dall'anno   2008,
finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli  adibiti  al
servizio di trasporto degli ammalati e dei  feriti  effettuato  dagli
enti di assistenza e di pronto soccorso di  cui  al  punto  13  della
tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con  regolamento
da adottare con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro dei trasporti e  con  il  Ministro  della
salute, sono stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione  del
fondo ai soggetti beneficiari. 
  4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad  euro  200.000  per
l'anno 2007 e ad euro  28.300.000  a  decorrere  dall'anno  2008,  si
provvede: 
   a)  per  l'anno  2007,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009,
nell' ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte  corrente
"Fondo  speciale"   dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2007,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
   b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori  entrate
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b). 
  Art. 39-quater. - (Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, in materia di  esenzione  contributiva  per
esibizioni  musicali  in  spettacoli  di   intrattenimento).   -   1.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  al  comma  188,
primo periodo,  le  parole  da:  "in  spettacoli  musicali"  fino  a:
"l'importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle  seguenti:  "musicali
dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di  intrattenimento  o  in
celebrazioni di tradizioni popolari e  folcloristiche  effettuate  da
giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da
soggetti titolari di pensione di eta' superiore a sessantacinque anni
e da coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la  quale  sono
gia' tenuti al versamento dei contributi  ai  fini  della  previdenza
obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello
spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9  e  10
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  16  luglio
1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la
parte della retribuzione annua lorda percepita  per  tali  esibizioni
che supera l'importo di 5.000 euro". 
 
  Art. 39-quinquies. - (Disposizioni in materia di determinazione del
tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione  d'Italia)
- 1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, e' abrogato". 
 
  All'articolo 40: 
 
  al comma 1, le parole: "dall'attuale concessione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dall' attuale concessionario"; 
 
  al comma 3, dopo la parola: "stabilisce" sono inserite le seguenti:
",  sentite  le   organizzazioni   rappresentative   dei   dipendenti
dell'Amministrazione e le  associazioni  di  categoria  dei  soggetti
titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio,"; 
 
  al comma 5, nel primo periodo, le  parole:  "ordinamento  vigente,"
sono sostituite dalle seguenti: "ordinamento vigente"  e,  nel  terzo
periodo, le parole da: "e puo' essere" fino alla fine del comma  sono
soppresse; 
 
  dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. I  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
previsti ai commi 3, 4  e  5  sono  adottati  sentite  le  competenti
Commissioni  parlamentari.  Il  Ministro  invia  periodicamente   una
relazione   al   Parlamento   sul    processo    di    trasformazione
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato"; 
 
  dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  propri
decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza: 
   a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e' affidato
in concessione a piu' concessionari, i requisiti minimi richiesti  ai
soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi  e  per
la raccolta dei giochi stessi; 
   b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e' affidato
in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti
ai soggetti abilitati alla loro raccolta; 
   c) le modalita' per  la  partecipazione  al  gioco  da  parte  dei
consumatori. 
  6-ter. I provvedimenti di cui  al  comma  6-bis  sono  definiti  in
conformita' ai seguenti principi e criteri: 
   a) tutela del consumatore; 
   b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell' articolo 49  del
Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea,  nel  rispetto  della
tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e  della  sicurezza
pubblica, perseguite  in  ossequio  ai  principi  di  necessita',  di
proporzionalita' e di non discriminazione tra  soggetti  italiani  ed
esteri; 
   c) rispetto dei diritti di esercizio  e  di  raccolta  di  giochi,
concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere; 
   d)  esplicita  abrogazione  delle  disposizioni,  concernenti   la
regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e  per  la  raccolta
del  gioco  a  distanza   nonche'   delle   relative   modalita'   di
partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di
cui al comma 6-bis; 
   e)  pluralita'  dei  soggetti  raccoglitori   del   gioco,   anche
relativamente ai giochi il cui esercizio e' affidato  in  concessione
ad un unico soggetto; 
   f) obbligo della nominativita' del gioco a distanza; 
   g) esercizio della promozione e della pubblicita' dei prodotti  di
gioco, nel rispetto dei principi di tutela  dei  minori,  dell'ordine
pubblico e del gioco responsabile. 
  6-quater. I  requisiti  minimi  richiesti  ai  concessionari  unici
affidatari dell'esercizio  dei  giochi,  concorsi  e  scommesse  sono
definiti dalle specifiche convenzioni di concessione. 
  6-quinquies.  La  regolazione  dei  singoli  giochi  esercitati   a
distanza e' definita con specifici decreti direttoriali. 
  6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera  i),  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera  i),  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ", previo versamento di
un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila"  sono  soppresse.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato definisce, in conformita'  con  i  principi  di
tutela della  concorrenza  e  di  non  discriminazione  dei  soggetti
titolari delle concessioni in essere, l'importo del  corrispettivo  a
carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto  del  gioco  a
distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  convenzione  per
l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui  al  decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
Stato in data 28 agosto 2006, adottata  ai  sensi  dell'articolo  38,
commi 2 e 4, del predetto decreto-legge". 
 
  All'articolo  41,  al  comma  1,  le  parole:  "150  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "100 milioni". 
 
  All'articolo 42: 
 
  al comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro  delle   politiche
agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce  i  criteri
per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di  cui  al
presente comma"; 
 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis.  La  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale   -
incentivi assicurativi, di cui all' articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata, per l'anno  2007,
della somma di  euro  30  milioni.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' del  fondo  per
le crisi del mercato agricolo, di cui all' articolo  1,  comma  1072,
della citata legge n. 296 del 2006. 
  2-ter.  La  disciplina  del  risarcimento  diretto,  prevista   dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri  che  coinvolgono  le
macchine  agricole,  come  definite  dall'articolo  57  del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni"; 
 
  nella rubrica, sono aggiunte, in  fine,  le  parole:  "Disposizioni
concernenti il risarcimento  dei  danni  derivanti  da  sinistri  che
coinvolgono macchine agricole". 
 
  Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 42-bis. - (Fabbricati  rurali).  -  1.  In  attuazione  delle
disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell' articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, all' articolo 9 del decreto-legge  30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
   a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: "a)  il
fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 
    1) dal soggetto titolare del diritto di  proprieta'  o  di  altro
diritto  reale  sul  terreno  per  esigenze  connesse   all'attivita'
agricola svolta; 
    2) dall'affittuario del terreno stesso o  dal  soggetto  che  con
altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito; 
    3) dai familiari conviventi a  carico  dei  soggetti  di  cui  ai
numeri 1)  e  2)  risultanti  dalle  certificazioni  anagrafiche;  da
coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 
    4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici  corrisposti
a seguito di attivita' svolta in agricoltura; 
    5) da uno dei soci o amministratori delle  societa'  agricole  di
cui all' articolo 2 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  99,
aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; 
  a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del
presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo
ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui ali' articolo  8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580"; 
   b) al comma 3, la lettera b) e' abrogata; 
   c) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti: 
  "3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi  carattere  di  ruralita'
alle   costruzioni   strumentali    necessarie    allo    svolgimento
dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile  e
in particolare destinate: 
   a) alla protezione delle piante; 
   b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
   c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi  e  delle
scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; 
   d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 
   e) all'agriturismo; 
   f) ad  abitazione  dei  dipendenti  esercenti  attivita'  agricole
nell'azienda a tempo indeterminato  o  a  tempo  determinato  per  un
numero annuo di giornate lavorative superiore  a  cento,  assunti  in
conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento; 
   g) alle persone addette  all'attivita'  di  alpeggio  in  zona  di
montagna; 
   h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
   i)    alla    manipolazione,    trasformazione,     conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche  se
effettuate da cooperative e loro  consorzi  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
   l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso. 
  3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate  ad
abitazione, sono censite in  catasto,  autonomamente,  in  una  delle
categorie del gruppo A". 
  Art.  42-ter.  (Modifica  dell'articolo  1193  del   codice   della
navigazione). - 1. All'articolo lo 1193 del codice della navigazione,
dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  "La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro  nel  caso
in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all' autorita' che
ha contestato l'infrazione i documenti di bordo  regolarmente  tenuti
ed  aggiornati  entro  quarantotto  ore  dall'   accertamento   della
violazione di cui al primo comma"". 
 
  All'articolo 44: 
 
  al comma 1, le parole: "Ai soggetti passivi" sono sostituite  dalle
seguenti: "In attesa dell'introduzione  di  una  disciplina  organica
delle  misure  fiscali  volte  ad  assicurare  il  riconoscimento  di
un'imposta negativa in favore dei contribuenti a  basso  reddito,  ai
soggetti passivi", le  parole:  "una  somma"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "una detrazione  fiscale"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Fermo quanto previsto al comma  2,  la  misura  di
sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che,  nell'anno
2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti"; 
 
  al comma 2, nel primo periodo, le parole: "un'ulteriore somma" sono
sostituite dalle seguenti: "un'ulteriore detrazione fiscale"  e,  nel
secondo  periodo,  le  parole:  "la  somma"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "la detrazione fiscale"; 
 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Nel rispetto del limite  di  spesa  fissato  dal  comma  3,  le
categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di
redditi da lavoro e da pensione, le  modalita'  di  erogazione  delle
somme di cui ai commi 1 e 2 nonche' le altre disposizioni  necessarie
per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007"; 
 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non  spetta  ai
soggetti il cui reddito  complessivo,  nell'  anno  2006,  sia  stato
superiore a 50.000 euro. 
  4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, al comma  1-ter,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: "La detrazione e' ammessa a condizione che la  stipula  del
contratto di mutuo da parte  del  soggetto  possessore  a  titolo  di
proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga  nei
sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi  all'inizio
dei lavori di costruzione"". 
 
  All'articolo 45, al comma 2, le parole: "legge 23 dicembre 2000, n.
388" sono sostituite dalle seguenti: "legge 8 novembre 2000, n. 328". 
 
  All'articolo  46,  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole   da:
"giudizio" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: 
"valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152". 
 
  Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 46-bis. - (Disposizioni in materia di concorrenza e  qualita'
dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas). - 1. 
Al fine di garantire al settore della distribuzione di  gas  naturale
maggiore  concorrenza  e  livelli  minimi  di  qualita'  dei  servizi
essenziali, i Ministri dello sviluppo  economico  e  per  gli  affari
regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  individuano
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto i criteri di gara e  di  valutazione
dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione  di  gas
previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, tenendo conto in  maniera  adeguata,  oltre  che  delle
condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio
dei consumatori,  degli  standard  qualitativi  e  di  sicurezza  del
servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e  degli
impianti. 
  2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e
le  autonomie  locali,  su  proposta  dell'Autorita'  per   l'energia
elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli
ambiti  territoriali  minimi  per  lo  svolgimento  delle  gare   per
l'affidamento del servizio di distribuzione del  gas,  a  partire  da
quelli tariffari, secondo l'identificazione  di  bacini  ottimali  di
utenza, in base a criteri di efficienza  e  riduzione  dei  costi,  e
determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni  di
aggregazione. 
  3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di  cui  al
comma 2, i termini del 31  dicembre  2007  e  del  31  dicembre  2009
stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  febbraio
2006, n. 51, sono prorogati di due anni. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio  2008,  i  comuni  interessati  dalle
nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle
concessioni di distribuzione, solo  ove  minore  e  limitatamente  al
periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo  sui  ricavi  di
distribuzione di  cui  alla  delibera  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas n.  237  del  28  dicembre  2000,  pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  4  del  5  gennaio
2001, e  successive  modificazioni,  destinando  prioritariamente  le
risorse aggiuntive ali' attivazione di meccanismi di tutela  relativi
ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti. 
  Art. 46-ter. - (Sostegno  all'imprenditoria  femminile).  -  1.  Al
comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui si  adottino
misure per sostenere la creazione di nuove  imprese  femminili  e  il
consolidamento aziendale di piccole e  medie  imprese  femminili,  il
decreto che fissa i criteri di intervento e'  adottato  dal  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti  e
le pari opportunita'". 
 
  Art. 46-quater. - (Pesca e vittime del  mare).  -  1.  Il  recupero
degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994,  n.
561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.
655, dichiarati incompatibili con il  mercato  comune  con  decisione
della Commissione europea del  28  luglio  1999,  nonche'  di  quelli
erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995,  n.  206,  nonche'  ai
sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  1997,  n.  30,  dichiarati
incompatibili con il mercato comune con decisione  2000/394/CE  della
Commissione, del 25 novembre 1999, e'  fissato  in  quattordici  rate
annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle  somme
effettivamente  percepite  e  degli  interessi  legali  maturati.  Le
amministrazioni preposte al  recupero  degli  aiuti  suddetti,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione   del   presente   decreto,   stabiliscono   con   propri
provvedimenti le modalita' attuative per la restituzione delle somme. 
  2. A carico del fondo di  cui  all'articolo  5,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11  marzo  2006,  n.  81,  si  provvede  a  liquidare  le
richieste  di  indennizzo  relative  agli  eventi  verificatisi   nel
triennio   2002-2004,   relativamente   alle    istanze    presentate
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, nei limiti della somma  di  500.000
euro.  Al  relativo  onere  si   provvede   mediante   corrispondente
riduzione, per l'anno  2008,  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244. 
 
  Art. 46-quinquies. - (Disposizioni per favorire  la  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili). - I. Al fine di favorire  la
produzione di energia elettrica  proveniente  da  fonti  rinnovabili,
qualora la connessione alla rete elettrica  possa  essere  effettuata
con l'utilizzo di infrastrutture  di  proprieta'  di  un  produttore,
quest'ultimo e' tenuto a condividere, quando tecnicamente  fattibile,
le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal  fine,  il
richiedente corrisponde un contributo  in  misura  proporzionale  per
l'utilizzo dell'infrastruttura medesima". 
 
  All'articolo 47, al comma 1: 
 
  nell'alinea, le parole: "8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4
milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2009" sono sostituite dalle  seguenti:  "8.407  milioni  di
euro per l'anno 2007, 9,02 milioni di euro per  l'anno  2008  e  16,9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009"; 
 
  nella  lettera  a),  le  parole:  "quanto  a  1.300  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "quanto a 1.320 milioni", dopo la  parola:
"inclusa" sono inserite le seguenti: "per 1.300 milioni", le  parole:
"e quanto" sono sostituite dalla seguente: "quanto" e sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e quanto a 5 milioni di  euro  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2007-2009, nell' ambito  dell'unita'  previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno   2007,
parzialmente utilizzando quanto ad euro  1  milione  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad  euro
4  milioni  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli   affari
esteri"; 
 
  dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
  "b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,62  milioni
per l'anno 2008 ed euro  5,6  milioni  a  decorrere  dall'anno  2009,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2007-2009,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2007,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando  per  l'anno  2007   1'
accantonamento relativo al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
per   l'anno   2008   1'   accantonamento   relativo   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6
milioni, l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca e, quanto a euro 2 milioni,  l'accantonamento  relativo
al Ministero della solidarieta' sociale; 
  b-ter) quanto a 56  milioni  di  euro  per  l'anno  2007,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  riserva   per   le   spese
impreviste, di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468".