Art. 5.
Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi

  1.   Con  il  decreto  di  cui  all'articolo 2,  e'  istituita  una
Commissione,  nell'ambito  del Ministero dei trasporti, che provvede,
con  le  risorse  umane  e  strumentali gia' in dotazione alla stessa
Amministrazione,   a   valutare   le   istanze  presentate  ai  sensi
dell'articolo 4.
  2.  Con  lo  stesso  decreto,  sono  individuati  i  criteri cui la
Commissione  istituita  ai  sensi  del comma 1 dovra' attenersi nella
valutazione  delle  istanze,  fra  i  quali  il  volume dei trasporti
effettuati in ambito comunitario, il numero dei dipendenti occupati e
quello dei veicoli in disponibilita' dell'impresa.