Art. 9. Personale addetto 1. Il personale addetto non puo' essere inferiore a due unita' per gli eliporti/elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a quattro unita' per quelle di classe H3. La presenza di tale personale non e' richiesta, limitatamente al primo atterraggio ed all'ultimo decollo della giornata, sulle piattaforme fisse in acqua, abitualmente non presidiate ed anche nel caso di effettiva assenza di personale a bordo di esse. 2. In presenza di impianti automatici di rilevazione ed estinzione, il personale addetto puo' scendere ad una unita' per le elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a due unita' per quelle di classe H3. 3. Gli addetti al servizio di assistenza antincendio e di soccorso devono essere in possesso di apposita abilitazione, in conformita' con quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. L'abilitazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, e successive modifiche, e' riferita alla classe antincendio dell'eliporto o elisuperficie su cui il personale svolge il servizio di assistenza. L'abilitazione e' valida, per classi antincendio pari od inferiori, su tutto il territorio nazionale a condizione che il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie su cui opera detto personale rilasci apposita dichiarazione, indirizzata al Dipartimento dei Vigili del fuoco ed al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio. La dichiarazione attesta l'avvenuta formazione teorico-pratica, in relazione alla conoscenza dell'infrastruttura e delle procedure specifiche, nonche' all'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi antincendio e dei dispositivi di protezione individuale presenti. 4. Per gli eliporti e le elisuperfici situati su piattaforma fissa in acqua, il componente della Direzione aeroportuale, in seno alla commissione di esame per l'abilitazione del personale addetto al servizio antincendio, e' sostituito da un componente della Capitaneria di porto, per quanto di competenza.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, si veda la nota all'art. 3. - Il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1981, n. 95, reca: «Abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto».