Art. 9.

                          Personale addetto

  1.  Il personale addetto non puo' essere inferiore a due unita' per
gli  eliporti/elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a quattro unita' per
quelle  di classe H3. La presenza di tale personale non e' richiesta,
limitatamente  al  primo  atterraggio  ed  all'ultimo  decollo  della
giornata,   sulle   piattaforme  fisse  in  acqua,  abitualmente  non
presidiate  ed  anche  nel  caso  di effettiva assenza di personale a
bordo di esse.
  2. In presenza di impianti automatici di rilevazione ed estinzione,
il  personale addetto puo' scendere ad una unita' per le elisuperfici
di classe H1 ed H2 ed a due unita' per quelle di classe H3.
  3.  Gli addetti al servizio di assistenza antincendio e di soccorso
devono  essere  in  possesso di apposita abilitazione, in conformita'
con quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n.
930.  L'abilitazione  rilasciata  ai  sensi  del decreto del Ministro
dell'interno  2 aprile 1981, e successive modifiche, e' riferita alla
classe  antincendio dell'eliporto o elisuperficie su cui il personale
svolge  il  servizio  di  assistenza.  L'abilitazione  e' valida, per
classi   antincendio  pari  od  inferiori,  su  tutto  il  territorio
nazionale    a    condizione   che   il   gestore   dell'eliporto   o
dell'elisuperficie  su  cui  opera  detto  personale rilasci apposita
dichiarazione, indirizzata al Dipartimento dei Vigili del fuoco ed al
Comando  provinciale  dei Vigili del fuoco competenti per territorio.
La  dichiarazione  attesta  l'avvenuta formazione teorico-pratica, in
relazione  alla  conoscenza  dell'infrastruttura  e  delle  procedure
specifiche,   nonche'  all'utilizzo  delle  attrezzature,  dei  mezzi
antincendio e dei dispositivi di protezione individuale presenti.
  4.  Per gli eliporti e le elisuperfici situati su piattaforma fissa
in  acqua,  il  componente della Direzione aeroportuale, in seno alla
commissione  di  esame  per  l'abilitazione  del personale addetto al
servizio   antincendio,   e'   sostituito   da  un  componente  della
Capitaneria di porto, per quanto di competenza.
 
          Note all'art. 9:
              - Per  il  testo  dell'art.  3  della legge 23 dicembre
          1980, n. 930, si veda la nota all'art. 3.
              - Il  decreto  del Ministro dell'interno 2 aprile 1981,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1981, n. 95,
          reca:    «Abilitazione    all'espletamento   del   servizio
          antincendi  negli  aeroporti  non  compresi nella tabella A
          allegata  alla  legge  23 dicembre  1980,  n. 930, e per le
          dotazioni  minime a disposizione del servizio antincendi in
          relazione alla classificazione dell'aeroporto».