Art. 13.
                  Revoca dello status di rifugiato
  1.  Fatto  salvo  l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti
pertinenti  e  di  produrre tutta la pertinente documentazione in suo
possesso,  la  revoca  dello  status di rifugiato di uno straniero e'
adottata   su   base   individuale,   qualora,   successivamente   al
riconoscimento dello status di rifugiato, e' accertato che:
    a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;
    b) il   riconoscimento   dello   status  di  rifugiato  e'  stato
determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o
dalla  loro  omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei
medesimi fatti.