Art. 18. Revoca dello status di protezione sussidiaria 1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero e' adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, e' accertato che: a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16; b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.