Art. 20. 
                     Protezione dall'espulsione 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,  comma  1,  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  il  rifugiato  o  lo
straniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando: 
    a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per
la sicurezza dello Stato; 
    b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza  pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per  il
quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
quattro anni o nel massimo a dieci anni. 
 
          Note all'art. 20:
              - Il  testo  dell'art.  19, comma 1, del citato decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' recita:
              «Art.  19 (Divieti di espulsione e di respingimento). -
          1.   In   nessun  caso  puo'  disporsi  l'espulsione  o  il
          respingimento  verso  uno  Stato  in cui lo straniero possa
          essere  oggetto  di  persecuzione  per  motivi di razza, di
          sesso,   di  lingua,  di  cittadinanza,  di  religione,  di
          opinioni  politiche,  di  condizioni  personali  o sociali,
          ovvero  possa  rischiare  di essere rinviato verso un altro
          Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.».