Art. 25. Accesso all'occupazione 1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro. 2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.