Art. 2.

                     Oneri a carico dello Stato

  1.  Il  presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del  bilancio  dello  Stato, fermo restando che la misura complessiva
dei  contributi  non  puo' superare le risorse allo scopo autorizzate
dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265,  o  da  successivi  provvedimenti  che  modifichino  le  risorse
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bianchi, Ministro dei trasporti
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 325
 
          Nota all'art. 2:
              -   Per   il   testo   dell'art.  3,  comma  2-ter  del
          decreto-legge  24 settembre 2002, n. 209, si vedano le note
          alle premesse.