art. 2 (commi 201-300)
  201. Il Garante di cui al comma 199 riferisce  le  dinamiche  e  le
eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi  delle  disposizioni
di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello  sviluppo  economico,
che provvede,  ove  necessario,  alla  formulazione  di  segnalazioni
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e  di  proposte
normative. 
 
  202.  Le  informazioni  riferite  ai  prezzi  al   consumo,   anche
nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela  in
materia di riservatezza dei dati personali. 
 
  203. Alle attivita' svolte ai sensi dei commi da  196  al  presente
comma le camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura
fanno fronte con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione dei commi da  196
al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
 
  204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e
4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' autorizzata la spesa di  6
milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di  euro  per  l'anno
2009. 
 
  205. Per il completamento degli interventi di  cui  all'articolo  3
della legge 16 marzo 2001, n. 88,  e'  autorizzata  la  spesa  di  14
milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni  di  euro  per  l'anno
2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010. 
 
  206. Per il completamento degli interventi  previsti  dall'articolo
4, comma 153, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002  del
Consiglio, del 27 giugno  2002,  relativo  al  meccanismo  di  difesa
temporaneo  della  cantieristica  europea  dal  dumping   dei   Paesi
asiatici, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro  per  l'anno
2008. Le modalita' di concessione del contributo sono quelle previste
dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2
febbraio 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  21
aprile 2004. 
 
  207. Ai sensi dell'articolo 3 del regola-mento (CE) n. 65911999 del
Consiglio,  del  22  marzo  1999,  l'efficacia  del  comma   206   e'
subordinata alla preventiva approvazione da parte  della  Commissione
europea, nonche' alle condizioni o limitazioni eventualmente  imposte
dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione. 
 
  208. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge  9
gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni,  e'  ridotta  di  15
milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  209. E fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9  gennaio
2006, n. 13, e' integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  210. A decorrere dal 1°  gennaio  2008,  e'  istituito,  presso  il
Ministero dei trasporti, un fondo  destinato  a  interventi  volti  a
migliorare  l'efficienza  energetica  e  ridurre  le   emissioni   in
atmosfera delle navi passeggeri  in  navigazione  e  in  porto  oltre
quanto previsto dalla normativa vigente.  La  dotazione  iniziale  di
tale fondo e' pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. 
 
  211. Il fondo di cui al comma 210  ha  la  funzione  di  provvedere
all'erogazione  di  un  contributo  per  attivita'   di   ricerca   e
definizione degli  opportuni  standard  di  efficienza  energetica  e
ambientale alla luce delle  tecnologie  innovative  disponibili,  per
l'individuazione   degli   impedimenti   burocratici,   logistici   e
organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano  le
emissioni del  trasporto  marittimo,  per  campagne  informative  sul
trasporto  marittimo  sostenibile,  sulle  opportunita'  tecnologiche
praticabili e sulle  migliori  pratiche  riguardanti  soluzioni  gia'
attuate,  nonche'  per  favorire  gli  investimenti  e  compensare  i
maggiori  oneri  operativi  derivanti  da  interventi  strutturali  e
impiantistici,  componenti  e  sistemi,  ivi  inclusi  i  sistemi  di
gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di
carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in
rapporto alla  sua  capacita'  di  trasporto  o  la  riduzione  delle
emissioni in atmosfera, in  navigazione  e  in  porto,  oltre  quanto
previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria. 
 
  212. Il  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  stabilisce,
con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, gli indici e gli standard  energetici  e
ambientali necessari per conseguire le finalita' di cui ai commi  210
e 211, ivi incluse le modalita' di verifica e certificazione da parte
dell'ente  tecnico,  da  definire  in  coerenza  con   la   normativa
internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e
l'entita' del medesimo in funzione dei  miglioramenti  di  efficienza
energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati. 
 
  213. Il  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
in conformita' con la normativa comunitaria in materia, i criteri  di
attribuzione dei benefici di cui ai commi da 210 a  212,  nei  limiti
delle disponibilita' di cui al  comma  210.  H  contributo  non  puo'
superare il 30  per  cento  degli  investimenti  ammissibili  per  il
raggiungimento degli standard ambientali ed il  40  per  cento  degli
investimenti  ammissibili  per  il  raggiungimento   degli   standard
energetici, con l'eccezione delle attivita'  per  studi,  ricerche  e
campagne informative, nonche' per  gli  impianti  terranave  dedicati
alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per  le  quali
viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento  e
dei costi operativi. 
 
  214. L'efficacia dei decreti  previsti  dai  commi  212  e  213  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea,  alla  preventiva  autorizzazione
della Commissione europea. 
 
  215. 11  Ministero  dei  trasporti  promuove  la  realizzazione  di
accordi con le autorita' portuali e i fornitori di energia  elettrica
per  l'approvvigionamento  di  elettricita'  alle   navi   a   prezzi
convenzionati   e   compatibili   con   le   attuali   modalita'   di
approvvigionamento in porto. 
 
  216. All'articolo 155, comma 1,  primo  periodo,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  "in  traffico
internazionale" sono soppresse. 
 
  217. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo,  del  citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917,  dopo  le  parole:  "della  predetta  sezione  I"  sono
inserite le seguenti: "e del capo VI del titolo II". 
 
  218. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2,  3  e  7,
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  917  del  1986,  non  si  applicano  ai  beni  mobili
registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non
inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda  un  equipaggio
di  almeno  sei  persone,  qualora  siano   concessi   in   locazione
finanziaria  con  obbligo  di  acquisto,  da  un  Gruppo  europeo  di
interesse  economico  (GEIE)  o  da  una  societa'  per  azioni  o  a
responsabilita' limitata per le quali sia stata esercitata  l'opzione
prevista dall'articolo 115, comma 4, del  predetto  testo  unico,  ad
un'impresa che  li  destini  all'esercizio  della  propria  attivita'
abituale. 
 
  219. Le quote di  ammortamento  sono  deducibili  dal  reddito  del
concedente in misura non superiore al  35  per  cento  del  costo  in
ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in  funzione
del  bene,  in  misura  comunque  non  superiore  all'ammontare   dei
corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto
di natura non  regolamentare  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche
al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il  bilancio
dello Stato non superi complessiva-mente la somma di 2,7  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2008. 
 
  220.  L'efficacia  del  comma  218   e'   subordinata,   ai   sensi
dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione  europea.  Il
Ministero dei trasporti provvede a richiedere  l'autorizzazione  alla
Commissione europea. 
 
  221.  Per  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e   della
competitivita' delle navi italiane, i  benefici  per  le  imprese  di
cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del  decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008. 
 
  222. Le somme  rese  disponibili  per  pagamenti  non  piu'  dovuti
relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4,  comma
1, della legge 9 gennaio 2006, n.  13,  e  successive  modificazioni,
sono mantenute nel conto residui per essere versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di euro per l'anno
2008. 
 
  223. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 998, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di
euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009. 
 
  224. Ai fini della realizzazione delle  tratte  del  Sistema  "Alta
Velocita/Alta  Capacita'"  ricompreso  nella  Rete  transeuropea   di
trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione n.  884/2004/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con  delibera
del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di  concerto
con i Ministri dei trasporti e  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
determinato  l'ammontare  della  quota   del   canone   di   utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione  21  marzo  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del  21  aprile   2000,   e   successive
modificazioni, che concorre alla copertura dei  costi  d'investimento
del  suddetto  Sistema  fino  alla  copertura  completa   del   costo
dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e  le
modalita' attuativi. 
 
  225. Per gli interventi previsti  dall'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, relativi all'anno 2007, e' autorizzata un'ulteriore spesa  di
30 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  226. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la somma di 20  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2009 e 2010. 
 
  227.  Le  imprese  che  intendono  esercitare  la  professione   di
autotrasportatore di  cose  per  conto  di  terzi,  in  possesso  dei
requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale,  ed
iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto  di  terzi,  sono
tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra
impresa  di  autotrasporto,  o  l'intero  parco  veicolare,   purche'
composto di veicoli di categoria non inferiore a  Euro  3,  di  altra
impresa che cessa l'attivita' di autotrasporto per  conto  di  terzi,
oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o  in  forma
associata, veicoli adibiti al trasporto  di  cose  di  categoria  non
inferiore a Euro 3 e aventi massa  complessiva  a  pieno  carico  non
inferiore a 80 tonnellate. 
 
  228. Le annualita' relative  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di
56.368.535 euro per ciascuno degli  anni  dal  2008  al  2012,  e  di
4.722.845 euro per il 2013. 
 
  229. Le somme  rese  disponibili  per  pagamenti  non  piu'  dovuti
relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1,
della legge 23 dicembre 1997, n.  454,  e  successive  modificazioni,
sono mantenute nel conto dei residui per essere  versate  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per  l'ammontare  di  euro   452.311.525
nell'anno 2008. 
 
  230. Gli oneri previsti dalla tabella E,  allegata  alla  legge  23
agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per  il  2008,
di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010. 
 
  231. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge  7
marzo 2001, n. 51, e' ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere
dal 2008. 
 
  232. Al fine di consentire la piena  operativita'  degli  incentivi
alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge  24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, e al relativo  regolamento  di  attuazione  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti
a spostare  quote  rilevanti  di  traffico  pesante  dalla  modalita'
stradale a quella marittima, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  233. L'autorizzazione  di  spesa  relativa  al  limite  di  impegno
quindicennale   disposto   dall'articolo   3,   comma   2-ter,    del
decreto-legge  24   settembre   2002,   n.   209,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' soppressa. 
 
  234.  Per  interventi  necessari  a  fronteggiare  i  problemi   di
mobilita'  e  sicurezza   derivanti   dai   programmati   lavori   di
ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto  Gioia  Tauro  -  Reggio
Calabria e per migliorare la qualita' del servizio di trasporto e  di
sicurezza nello Stretto di Messina e'  autorizzata  la  spesa  di  20
milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni  di  euro  per  l'anno
2009 e di 7 milioni di euro per  l'anno  2010,  da  destinare  ad  in
terventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento. 
 
  235. La programmazione degli interventi di cui al comma  234  e  la
ripartizione delle relative risorse sono approvate  con  uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dei   trasporti   e,   per   gli   interventi
infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture. 
 
  236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero  dei  trasporti
all'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC),  ai  sensi  del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n.  250,  sono  individuati,  con
decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari: 
   a) per il potenziamento e la sicurezza  dell'aeroporto  di  Reggio
Calabria, per assicurare la continuita' territoriale da  e  per  tale
aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola  d'Elba,
per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008; 
   b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per
gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
 
  237.  L'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   comma   5
dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002,  n.  166,  e  successive
modificazioni,  prosegue  per  un  ulteriore  biennio,   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2005, n. 21, nonche' al regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  167  del  20  luglio  2005,   e   successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il
triennio  2004-2006  effettivamente  disponibili   rivenienti   dalle
operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n.
166 del 2002. 
 
  238. L'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  13  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 2004, n. 340, prosegue per un  ulteriore  triennio,  secondo
quanto disposto dal comma 239. 
 
  239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per  le
politiche europee,  definisce,  con  proprio  decreto,  condizioni  e
modalita' operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi  237
e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma decorre il  periodo  di  attuazione  delle  misure  di  cui  ai
medesimi commi 237 e 238. 
 
  240. Le somme del fondo istituito  dal  comma  6  dell'articolo  38
della legge n. 166  del  2002,  che  residuano  dall'attuazione,  nel
triennio 2004-2006, delle misure di cui  al  medesimo  articolo  sono
utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237. 
 
  241. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38,  comma
7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per  un  ulteriore  triennio,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  30
dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2005, n. 21, nonche' agli articoli 14 e 15  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  2004,
n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da
228 a 242. 
 
  242. Il triennio  di  cui  al  comma  241  decorre  dalla  data  di
sottoscrizione degli accordi di programma  di  cui  all'articolo  38,
comma 7, della legge n. 166 del 2002. 
 
  243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238  e  241,  sul
Fondo per la contribuzione agli  investimenti  per  lo  sviluppo  del
trasporto  merci  per  ferrovia,  con  particolare   riferimento   al
trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le
autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della  legge
n. 166 del 2002, istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
dei trasporti, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per  gli
anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse  di  cui  al  presente
comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2008,
2009 e 2010 e' destinato all' attuazione di quanto disposto al  comma
238. Le  risorse  restanti  sono  destinate  in  via  prioritaria  al
finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo  38,  comma
7, della legge 1° agosto 2002, n. 166,  e  successive  modificazioni,
aventi ad oggetto lo sviluppo del  trasporto  combinato  sulla  linea
storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale. 
 
  244.  Per  il  completamento   e   l'implementazione   della   rete
immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello
di  servizio  sulla  rete  logistica  nazionale,  e'  autorizzato  un
contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni  di  euro
per il 2010. 
 
  245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico
nazionale, gli interventi previsti dal  comma  1044  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella  misura
di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro  per  l'anno
2010. 
 
  246. Il contributo, previsto  all'articolo  1,  comma  1044,  della
legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   dovra'   essere   utilizzato,
prioritariamente, ai fini della  riduzione  del  cofinanziamento  nel
limite del 35 per cento del contributo statale previsto  dal  decreto
del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  n.  18T  del  20
giugno  2005  e  dalla  conseguente  convenzione  in  essere  tra  il
Ministero dei trasporti e la UIRnet  S.p.A.,  stipulata  in  data  21
dicembre 2006. 
 
  247. Al fine di  implementare  le  azioni  tese  ad  accrescere  la
sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste  dal  Piano
nazionale  della  sicurezza  stradale  mediante   azioni   mirate   e
sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche  attraverso
l'implementazione  di   idonee   attrezzature   tecniche   funzionali
all'aumento  dei  controlli   stradali,   intensificare   l'attivita'
ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli
uffici ed il personale preposto ad attivita'  di  sicurezza  stradale
degli   opportuni   strumenti   per   l'esercizio   delle   attivita'
istituzionali, ivi compresa la formazione, e' autorizzata la spesa di
35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per  l'anno
2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49  milioni  di  euro
per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni
di euro per l'anno 2013. 
 
  248. Per il proseguimento degli interventi  previsti  dall'articolo
1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, e' autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e  di
15 milioni di euro per l'anno 2010. 
 
  249. E capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle
ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del  Sud-Est  S.r.l.  e'
aumentato nel 2008 rispettivamente di 10  milioni  di  euro  per  una
spesa complessiva di 30 milioni di euro. 
 
  250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli  obiettivi  di
risparmio energetico e di riduzione  delle  emissioni  inquinanti  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009  e  di  10
milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e  di
societa' del gruppo, per l'avvio di  un  programma  finalizzato  alla
realizzazione  di  interventi   volti   alla   rimotorizzazione,   in
conformita' alla direttiva 2004126/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici  con  motori  diesel
ancora  utilizzate  per  il  trasporto   regionale   su   linee   non
elettrificate,  in  modo  da  conseguire,  a  regime,  un   risparmio
energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro,  nonche'  una
riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate. 
 
  251. E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'
ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra  Pescara  e  Roma,  al
fine  di  determinare  la  migliore  efficacia  ed  efficienza  delle
comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la citta' di Roma,  per  il
quale e' autorizzata la spesa di 56  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, con  vincolo  di  destinazione  per  la
tratta Avezzano-Roma. 
 
  252.  Per  consentire  il  finanziamento   dei   servizi   pubblici
ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza  e'
autorizzata la  spesa  di  104  milioni  di  euro  per  l'anno  2008.
Conseguentemente: 
   a)  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui   all'articolo   23   del
decreto-legge   24   dicembre   2003,   n.   355,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,  e'  ridotta  per
l'anno 2008 di 14 milioni di euro; 
   b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e' ridotta per l'anno 2008  di  13
milioni di euro; 
   c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  1230,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta per l'anno 2008 di 7
milioni di euro. 
 
  253. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,   conclude   un'indagine
conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori  e  merci  sulla
media e lunga percorrenza, volta a  determinare  la  possibilita'  di
assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei  servizi,  nonche'  le
eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio  sulle
relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere  l'equilibrio
economico e' assicurato in regime di liberalizzazione. Il  CIPE,  nei
limiti delle risorse disponibili, sulla  proposta  del  Ministro  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  individua,  nell'ambito
delle  relazioni  per  le  quali   non   e'   possibile   raggiungere
l'equilibrio economico, i servizi di utilita' sociale, in termini  di
frequenza, copertura territoriale, qualita'  e  tariffazione,  e  che
sono mantenuti in esercizio tramite  l'affidamento  di  contratti  di
servizio pubblico. 
 
  254. Nelle more  della  stipula  di  nuovi  contratti  di  servizio
pubblico tra il Ministero dei  trasporti  e  la  societa'  Trenitalia
s.p.a., il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a
corrispondere alla societa' le somme previste, per l'anno  2008,  dal
bilancio di previsione dello Stato, in  relazione  agli  obblighi  di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla
vigente normativa comunitaria. 
 
  255. Per la  progettazione  e  l'avvio  ai  sensi  della  legge  21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle
linee  metropolitane  delle  citta'  di  Bologna  e  di  Torino,   e'
autorizzato un contributo per ciascuna delle predette  tratte  di  10
milioni di euro per l'anno 2010. Per la realizzazione  della  tramvia
di Firenze e' autorizzato un contributo di 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2009. 
 
  256.  Per  la  progettazione  e  l'avvio  della  realizzazione  del
passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive modificazioni, e' autorizzato un  contributo  di  5
milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2009. 
 
  257. Per la prosecuzione degli interventi  di  realizzazione  delle
opere strategiche di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e'
autorizzata  la  concessione  di  contributi  quindicennali  di  99,6
milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
A valere sulle  risorse  stanziate  dai  commi  257  e  258,  per  la
prosecuzione degli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  1008,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  sono  autorizzati  contributi
quindicennali di  5  milioni  di  euro  a  decorrere  rispettivamente
dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli
163 e seguenti del codice di cui al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dai commi 257  e  258,
per la realizzazione delle opere accessorie agli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'
autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2
milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli
163 e seguenti del codice di cui al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163. 
 
  258. Nell'ambito delle risorse disponibili a  legislazione  vigente
per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una
quota fino a 50 milioni di euro e' destinata alla prosecuzione  degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, da realizzare con le modalita' di cui  al  primo  comma
dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64,  anche  rimodulando
gli interventi in base alle esigenze accertate  dal  Ministero  delle
infrastrutture. 
 
  259. L'Autostrada  Nogara-Mare  Adriatico  e  il  collegamento  dei
sistemi  tangenziali  nelle  tratte  Peschiera  del  Garda/Verona   e
Verona/Padova,  opere  di  competenza  della  regione  Veneto,   sono
inseriti, ai soli fini dell'approvazione,  nelle  procedure  previste
dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni. 
 
  260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada  di
grande comunicazione E 78 "due  mari"  Grosseto-Fano,  prevista  come
opera strategica di cui alla legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  261. Per il finanziamento degli interventi di cui  all'articolo  1,
comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'  autorizzata  la
spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
 
  262. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati  dall'articolo  13,
comma  1,  della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,   e   successivi
rifinanziamenti,  decorrenti  dall'anno  2006  non  impegnate  al  31
dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e  sono  reiscritte
nella competenza degli esercizi successivi  a  quelli  terminali  dei
rispettivi limiti. 
 
  263.  In  aggiunta   agli   stanziamenti   previsti   dall'articolo
11-quaterdecies  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
e' autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008  e  di
0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere  dal  2009,  per
l'organizzazione,   l'impiantistica   sportiva   e   gli   interventi
infrastrutturali dei  Giochi  del  Mediterraneo  che  si  terranno  a
Pescara nel 2009. 
 
  264.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  s.p.a.  e'  autorizzata   a
costituire,  presso  la  gestione  separata,   un   apposito   fondo,
denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP). 
 
  265. La dotazione iniziale del Fondo di  cui  al  comma  264  e  le
successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e  prestiti
s.p.a. a valere sulle risorse previste  ai  sensi  dell'articolo  71,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
 
  266. Il Fondo di cui  al  comma  264  e'  finalizzato  al  sostegno
finanziario  dei  lavori,  di  competenza   dei   soggetti   di   cui
all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, da realizzare mediante: 
   a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma  1,  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
   b)  contratti  di  concessione  di  costruzione   e   gestione   o
affidamento unitario a contraente generale di  cui  all'articolo  173
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
  267. Il  Fondo  di  cui  al  comma  264,  al  fine  di  ridurre  le
contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie,  in  favore
dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella
gestione  delle  opere,  volte  ad  assicurare  il  mantenimento  del
relativo equilibrio economico-finanziario. 
 
  268. La Cassa  depositi  e  prestiti  s.p.a.,  nel  rispetto  degli
indirizzi  fissati  dal  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
nell'esercizio dei  poteri  di  cui  all'articolo  5,  comma  9,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  fissa  con
proprio regolamento limiti, condizioni, modalita'  e  caratteristiche
della prestazione delle garanzie e  dei  relativi  rimborsi,  tenendo
conto della redditivita' potenziale dell'opera e della  decorrenza  e
durata della concessione o della gestione. 
 
  269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264  a  268  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
  270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. 
 
  271.  In  aggiunta   agli   stanziamenti   previsti   dall'articolo
11-quaterdecies  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
e' autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per  quattordici
anni a  decorrere  dal  2008  per  l'organizzazione,  l'impiantistica
sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati  del  mondo
di nuoto di Roma nel 2009. 
 
  272. Per la realizzazione degli impianti  sportivi  e  di  servizio
funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di  ciclismo  su
pista del 2012 in provincia di Treviso e' autorizzato  un  contributo
quindicennale di 2  milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2008  quale
concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di  mutui
o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo  di  Marca
e' autorizzata ad effettuare. 
 
  273. L'80 per cento del contributo quindicennale di  cui  al  comma
272 e' destinato alla realizzazione di un  velodromo  nel  territorio
della  provincia  di  Treviso,  diretto  a  consentire  un   adeguato
allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale.  Ai  fini
della definizione delle modalita' di finanziamento e di realizzazione
del  velodromo  e  delle  restanti  infrastrutture  funzionali   allo
svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di
Marca stipula un apposito  accordo  di  programma  quadro,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, con il Ministro per le politiche  giovanili  e  le  attivita'
sportive, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli enti locali
interessati. 
 
  274. Le somme  relative  ad  eventuali  economie,  derivanti  dalle
risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre  operazioni
finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo  di  Marca  per  la
realizzazione degli interventi a valere sul contributo  quindicennale
di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre
spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima  per  la
realizzazione dell'evento. 
 
  275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999,  n.
157, e' ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. 
 
  276. Il fondo di  cui  all'articolo  32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' incrementato  di  20  milioni  di  euro,  a
decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi  di  adeguamento
strutturale ed antisismico  degli  edifici  del  sistema  scolastico,
nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli  edifici
esistenti, laddove  indispensabili  a  sostituire  quelli  a  rischio
sismico,  secondo   programmi   basati   su   aggiornati   gradi   di
rischiosita'. 
 
  277. Per l'utilizzazione delle risorse di  cui  al  comma  276,  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  comma  2
dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e' emanato sentiti i Ministri delle  infrastrutture,  della  pubblica
istruzione e dell'economia e delle finanze. 
 
  278.  Al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza   penitenziaria   con
l'adeguamento  infrastrutturale  degli  edifici  esistenti,  in   via
prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, e'  autorizzata  la
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20  milioni  di  euro
per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010  per  l'avvio
di un programma straordinario di  edilizia  penitenziaria,  approvato
con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal
Ministro della giustizia. Con il predetto  decreto  sono  individuati
gli  interventi  da  realizzare  in  ciascun  anno,  avvalendosi  dei
competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche. 
 
  279. All'articolo 1, comma 796, lettera n),  primo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "20 miliardi di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "23 miliardi di euro". 
 
  280. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel secondo periodo, dopo le parole: "Il maggior importo di cui
alla presente lettera e' vincolato" sono inserite le  seguenti:  "per
100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma  pluriennale  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento  tecnologico  del   patrimonio   sanitario   pubblico,
finalizzato al potenziamento delle "unita' di  risveglio  dal  coma";
per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento  tecnologico  del   patrimonio   sanitario   pubblico,
destinati al potenziamento e alla  creazione  di  unita'  di  terapia
intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione  di
un programma pluriennale di interventi in materia  di  ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto
di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria  di  "massa
tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per  patologie
metaboliche  ereditarie,  per  la  cui  terapia   esistono   evidenze
scientifiche efficaci;"; 
   b) nel secondo  periodo,  le  parole:  "100  milioni  di  euro  ad
interventi per la realizzazione di  strutture  residenziali  dedicate
alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di
euro ad interventi per la realizzazione di strutture  residenziali  e
l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati
alle cure palliative, ivi comprese  quelle  relative  alle  patologie
degenerative neurologiche croniche invalidanti"; 
   c) dopo il  secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  "Nella
sottoscrizione di accordi di  programma  con  le  regioni,  e'  data,
inoltre, priorita'  agli  interventi  relativi  ai  seguenti  settori
assistenziali,  tenuto  conto  delle  esigenze  della  programmazione
sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie
territoriali, residenziali e  semiresidenziali.  Il  Ministero  della
salute,  attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi   di
investimento e il monitoraggio della  loro  attuazione,  assicura  il
raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari,  verificando  nella
programmazione regionale la copertura del fabbisogno  relativo  anche
attraverso i precedenti programmi di investimento". 
 
  281. Per gli interventi  di  cui  ai  commi  276,  279  e  280  gli
stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche  energetiche,  sia
che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri  programmi
per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali  interventi  devono
prevedere  misure  significative  di  efficienza  energetica   e   di
produzione di energia da  fonti  rinnovabili,  nonche'  di  risparmio
idrico. 
 
  282. Per le nuove costruzioni che rientrane fra gli edifici di  cui
al  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  e   successive
modificazioni, il rilascio del certificato di agibilita' al  permesso
di costruire e' subordinato alla presentazione  della  certificazione
energetica dell'edificio. 
 
  283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e
successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli
istituti penali minorili, nei  centri  di  prima  accoglienza,  nelle
comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  da  adottare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della salute e del Ministro della  giustizia,  di  con-certo
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti,
nell'ambito dei  livelli  essenziali  di  assistenza  previsti  dalla
legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla  lettera
c): 
   a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale  di  tutte  le
funzioni  sanitarie  svolte  dal  Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria  e  dal  Dipartimento  della  giustizia  minorile   del
Ministero  della  giustizia,  ivi  comprese  quelle  concernenti   il
rimborso alle comunita' terapeutiche delle  spese  sostenute  per  il
mantenimento, la cura e  l'assistenza  medica  dei  detenuti  di  cui
all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e  successive
modificazioni, e per il collocamento  nelle  medesime  comunita'  dei
minorenni  e  dei  giovani  di  cui  all'articolo  24   del   decreto
legislativo  28  luglio  1989,  n.   272,   disposto   dall'autorita'
giudiziaria; 
   b) le modalita' e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in
materia,  previa  concertazione  con  le   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative,  per  il  trasferimento  al   Servizio
sanitario nazionale dei rapporti di lavoro  in  essere,  anche  sulla
base della legislazione speciale vigente, relativi  all'esercizio  di
funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria  e  del  Dipartimento  della  giustizia  minorile   del
Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle  dotazioni
organiche dei predetti Dipartimenti  in  misura  corrispondente  alle
unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
nazionale; 
   c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo
riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni
di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno  2009  e
in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto  a
147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato
di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni  di
euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione
del Ministero della salute; 
   d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi  e  dei  beni
strumentali  di  proprieta'  del  Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria  e  del  Dipartimento  della  giustizia  minorile   del
Ministero della giustizia afferenti alle attivita' sanitarie; 
   e) i criteri per la ripartizione tra  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   delle   risorse   finanziarie
complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanita'
penitenziaria. 
 
  284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio  sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse  in
materia    di     medicina     penitenziaria,     il     Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della  giustizia
minorile del Ministero  della  giustizia  continuano  a  svolgere  la
funzione di uffici erogatori per quanto di  rispettiva  competenza  e
sono  prorogati  i  rapporti  di  incarico,   di   collaborazione   o
convenzionali  del  personale  sanitario  addetto  agli  istituti  di
prevenzione   e   pena,   non   appartenente   ai   ruoli    organici
dell'amministrazione  penitenziaria,  in  corso  alla  data  del   28
settembre 2007. 
 
  285. Al fine di incrementare il  patrimonio  immobiliare  destinato
alla  locazione  di  edilizia  abitativa  a  canone  sostenibile,  si
considerano "residenze d'interesse generale destinate alla locazione"
i fabbricati situati nei comuni ad alta  tensione  abitativa  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre   1988,   n.   551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,  n.  61,
composti da case di abitazione non di  lusso  sulle  quali  grava  un
vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore  a
25 anni. 
 
  286. Le residenze  di  cui  al  comma  285  costituiscono  servizio
economico  di   interesse   generale,   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo  86,  paragrafo  2,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita' europea, e sono ricomprese nella  definizione  di  alloggio
sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. 
 
  287. Per i fini previsti dai  commi  285  e  286  e'  istituito,  a
decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  288. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il
quale prevede che i  comuni,  per  favorire  la  realizzazione  degli
accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle  dei
conduttori,  possono  deliberare,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio,  aliquote  dell'imposta  comunale   sugli   immobili   piu'
favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a  titolo  di
abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi
stessi, con possibilita' di deroga al  limite  minimo  dell'aliquota,
deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare
fino all'esenzione dall'imposta. 
 
  289. Al fine della realizzazione  di  infrastrutture  autostradali,
previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed  i
poteri di soggetto concedente ed  aggiudicatore  attribuiti  all'ANAS
S.p.a. possono essere  trasferiti  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un  soggetto  di  diritto
pubblico appositamente costituito in forma societaria  e  partecipato
dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da  soggetto  da  esse
interamente partecipato. 
 
  290. Le attivita' di  gestione,  comprese  quelle  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di  collegamento
tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle  opere  a  questo
complementari, nonche' della tratta autostradale Venezia-Padova, sono
trasferite, una volta completati  i  lavori  di  costruzione,  ovvero
scaduta  la  concessione  assentita   all'Autostrada   Padova-Venezia
S.p.a., ad una societa' per  azioni  costituita  pariteticamente  tra
l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto  o  soggetto  da  essa  interamente
partecipato.  La  societa',  quale  organismo  di  diritto  pubblico,
esercita l'attivita' di gestione nel rispetto delle norme in  materia
di appalti pubblici di lavori,  di  forniture  e  di  servizi  ed  e'
sottoposta al controllo diretto dei soggetti che  la  partecipano.  I
rapporti tra la societa' ed i soggetti pubblici soci  sono  regolati,
oltre che dagli atti deliberativi di  trasferimento  delle  funzioni,
sulla base di apposita convenzione. La societa'  assume  direttamente
gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie
per la realizzazione del raccordo autostradale  di  collegamento  tra
l'Autostrada A4  -  tronco  Venezia-Trieste,  anche  subentrando  nei
contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla  societa'  e'
fatto  divieto  di  partecipare,  sia  singolarmente  sia  con  altri
operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente
necessarie per l'espletamento delle funzioni di  cui  al  comma  289,
ovvero ad esse direttamente connesse. 
 
  291. Per le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,  e
successive modificazioni, e' autorizzato un contributo  quindicennale
di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008. 
 
  292. Al fine di assicurare la realizzazione  del  secondo  stralcio
del  sistema   ferroviario   metropolitano   regionale   veneto,   e'
autorizzato un contributo decennale di 10 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2008. 
 
  293. A decorrere dai contributi relativi  all'anno  2007,  ai  fini
della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3,  commi
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990,  n.
250, le imprese editrici sono tenute  a  presentare  il  modello  dei
costi di testata, come definito con circolare  dal  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e reso  noto  sul  sito  intemet  del  Dipartimento  stesso,
debitamente compilato  e  certificato  dalla  societa'  di  revisione
incaricata della certificazione del bilancio. 
 
  294. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la  liquidazione  dei
contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni,  all'articolo  23,  comma  3,  della
legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e  successive   modificazioni,   e
all'articolo 7, comma 13, della legge  3  maggio  2004,  n.  112,  e'
attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza
dei requisiti necessari per  l'erogazione  dei  contributi  in  quote
proporzionali all'ammontare  del  con-tributo  spettante  a  ciascuna
impresa. 
 
  295.  A  decorrere  dalle  domande  relative  all'anno   2007,   le
compensazioni  finanziarie  derivanti  dalle   riduzioni   tariffarie
applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di  noleggio  e
di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite,  previsti  dall'articolo  11  della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della  legge  7
agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa,  nella
misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al  netto
dell'IVA. Con successivo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalita'
e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi  di  cui  al
comma 293. 
 
  296.  Il  finanziamento  annuale  previsto   per   le   TV   locali
dall'articolo 52, comma 18, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,
come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla  legge
24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e'  incrementato  di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno  2009.  La
ripartizione secondo bacini di  utenza  costituiti  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano  dello  stanziamento
annuo e' effettuata entro il 30 maggio di ogni anno.  Allo  scopo  si
procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni
e alle province autonome il 90 per cento della somma  gia'  assegnata
nell'anno  precedente,  fatta  salva  la  rideterminazione   in   via
definitiva all'esito dei conteggi ufficiali. 
 
  297. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, al primo e  al  secondo  periodo  le
parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio". 
 
  298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo,  del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre  2007,  n.  222,  alle  parole:  "Tale  contributo"  sono
premesse le seguenti: "Fermi  restando  i  limiti  all'ammontare  dei
contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni,". 
 
  299. Al fine di sostenere nuovi  processi  di  realizzazione  delle
infrastrutture per  la  larga  banda  sul  territorio  nazionale,  le
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo  61
della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  destinate  al  finanziamento
degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della  larga
banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni  per
il tramite della  Societa'  infrastrutture  e  telecomunicazioni  per
l'Italia  S.p.A.  (Infratel  Italia),  di  cui  all'articolo  7   del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di
euro per l'anno 2008. 
 
  300. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui  all'articolo  1,
commi 927, 928 e 929, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.